Court dismisses appeal regarding employer's refusal to pay additional seniority indemnity under collective regulation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Vincenzo Fiandaca's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision denying him an additional seniority indemnity. The lower court ruled that the indemnity was not part of the 2001 settlement agreement, which only covered termination conditions and base salary calculation criteria. The Court upheld this finding as a factual assessment of the conciliation minutes that was not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual findings regarding the interpretation of settlement agreements or the exercise of judicial discretion in awarding litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4310/2019 R.G. proposto da: FIANDACA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONELLI n. 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; -ricorrente- contro IRCAC-ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G. ANTONELLI n . 4, presso lo studio dell’avvocato DANILO LOMBARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO GIUDICE; -controricorrente- avversola SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1175/2018, depositata il 07/01/2019, R.G.N. 363/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Rilevato che 1. Con sentenza depositata il 7.1.2019, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.), ha dichiaratonon dovuta l'indennità aggiuntiva di anzianità prevista dall'art. 60 del Regolamento del personale dell'Istituto corrisposta all'atto della cessazione del rapporto a Vincenzo Fiandaca e, per l'effetto, ha condannato quest'ultimo al pagamento, in favore dell'appellante, della somma indebitamente percepita, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, oltre alle spese di lite.
2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che tale indennità costituiva un trattamento aggiuntivo di fine rapporto rispetto a quello previsto per legge e, in quanto tale nullo; ha sottolineato, poi, l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva reputato l'indennità in questione come parte integrante dell'accordo transattivo intercorso fra le parti in data 31 maggio 2001 ed ha escluso, di contro, che dall'esame del documento emergeva che tra le pattuizioni concordate rientra sse l'indennità controversa; in ordine alle spese di lite ha applicato il criterio della soccombenza ponendole per intero a carico del Fiandaca.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Fiandaca affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’I.R.C.A.C.
4. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 5. I motivi possono essere così sintetizzati.
6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 co. 5 e co. 11 della legge 29 maggio 1982 n. 297; la violazione degli artt.1362, 1363 e 1367 cc, in relazione all’art. 60 del Regolamento del personale I.R.C.A.C., come modificato e integrato dalla deliberazione n. 4252 del 25 ottobre 1990 la violazione dell’art. 12 co. 3 della legge n. 153 del 1969, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, lamentando, sul presupposto della equiparazione del Regolamento del personale di un ente pubblico economico (quale l’I.R.C.A.C.) ad un contratto collettivo nazionale, l’errata interpretazione dell’art. 60 del predetto Regolamento evidenziando che l’indennità ivi prevista, con diversa finalità, costitui va un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto al trattamento di fine rapporto ed il riferimento ad esso era stato svolto esclusivamente quale parametro di quantificazione dell’indennità medesima.7.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 1362 cc nonché la falsaapplicazione dell’art. 1965 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, per non avere ritenuto la Corte distrettuale che l’accordo transattivo intercorso tra le parti in data 31.5.2001 includesse anche l’erogazione della indennità di cui sopra.
8. Con il terzo motivo, in via subordinata, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 92 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché il riconoscimento, per oltre un ventennio, da parte dell’Istituto, di un trattamento economico non dovuto avrebbe dovuto i giudici di seconde cure quanto meno a compensare le spese di lite.
9. Il ricorso non è fondato e si richiamano, al riguardo, le argomentazioni di cui alla ordinanza di questa Corte (n. 10163/2021) che questo Collegio condivide e pone a base della decisioneper esse possano rilevarenel presente giudizio.
10. In ordine al primo motivo, come già statuito con il precedente di legittimità indicato, va ritenuta corretta la interpretazione offerta della disposizione regolamentare interna (art. 60 Reg.) rubricata “indennità di anzianità” e che, secondo i giudici di secondo grado, in considerazione del tenore letterale della norma e della intima connessione esistente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione della indennità stessa è stata ritenuta un T.F.R. aggiuntivo e, conseguentemente, contrario alla disciplina imperativa di cui all’art. 2120 cod. civ. come modificato dalla legge n. 297/82.
11. Non si ritengono allegate né sono ravvisabili specifiche ragion i per discostarsi da tale orientamento interpretativo.
12. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
13. E’ opportuno ricordare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito di un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass n. 24539 del 2009;
Cass. n. 27136 del 2017), a meno che non vi sia violazione, come sopra precisato, dei criteri ermeneutici legali o si sia in presenza i vizi della motivazione.14. Nel caso in esame la Corte territoriale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc e giuridicamente corretta, ha rilevato che dal tenore del verbale di conciliazione del 31.5.2001 (che si collocava nella procedura finalizzata all’esodo per i dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 10 del 1999) non era dato evincersi alcun riferimento all’articolo 60 del Regolamento e che oggetto dell’atto transattivo erano le condizioni per la cessazione del rapporto di lavoro e i criteri e le modalità per la composizione degli elementi retributivi per la l’individuazione della remunerazione di riferimento, da considerare utile ai fini della quantificazione del trattamento economico iniziale lordo mensile da riconoscere al lavoratore in funzione dell’esodo.
15. Si tratta di un accertamento di fatto, compiuto senza violazione dei criteri esegetici normativamente previsti per gli atti negoziali e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità.
16. Il terzo motivo è, infine, anche esso infondato.
17. La liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunciate in sede dilegittimità solo violazioni del criterio di soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali; con obbligo di chi si dolga di ciò, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo dilegittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542), essendo sindacabile in tale sede la sola ipotesi in cui il giudice dimerito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo lespese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023; Cass. 31 agosto 2020, n. 18128).
18. Nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto di applicare, nella determinazione delle spese di lite, il principio della soccombenza, non reputando evidentemente sussistere i presupposti per pervenire ad una loro compensazione totale o parziale secondo i criteri di cui all’art. 92 cpc, vigente ratione temporis.
19. Si tratta, anche in questo caso, di una valutazione espressione di un potere discrezionale e che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità come sopra evidenziato.
20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.21. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per