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Ordinanza — n. 11149/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding demotion and selection procedure, ruling on res judicata and good faith breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11149/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Chamber of Commerce's appeal against a lower court ruling that confirmed an employee's demotion and awarded damages. The Chamber of Commerce argued the selection procedure was illegal, but the court held this specific finding had already become final and binding since the Chamber did not appeal the first-instance judgment. Consequently, the court ruled that the second-instance judge could not revisit this settled issue, even though the employee had also claimed a breach of good faith in the contract execution.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1375 c.c.; The finding of illegality in a selection procedure constitutes an autonomous judgment subject to res judicata, preventing its re-examination in a subsequent cassation appeal when the party did not appeal the first-instance decision.

Parole chiave

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res judicata selection procedure demotion good faith breach autonomous judgment labor law cassation appeal ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso , si denuncia « Ex art. 360,n.
Art. 2103 c.c.
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art.
Art. 17 d.lgs. 165/2001
2103 c.c., dell’art. 17 d.lgs. 165/2001 e delle declaratorie professionali di cui all’allegato A CCNL del 31.3.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie locali».
Art. 1375 c.c.
Art. 9 CCNL del 31.3.1999
e dell’art. 9 CCNL del 31.3.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni- Autonomie locali».
art. 2103 c.c
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art.
art. 17 d.lgs. 165/2001
2103 c.c., dell’art. 17 d.lgs. 165/2001 e delle declaratorie professionali di cui all’allegato A CCNL del 31.3.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie locali».
art. 2727 c.c
art. 1375 c.c

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2331/2017 R.G. proposto da : Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Oristano, elettivamente domiciliat a in Roma , via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, pre ss o l o studio degli avv. ti Arturo Maresca e Franco Raimondo Boccia, che la dife ndono e la rappresentano, per procuraspeciale in calce a l ricorso -ricorrente - contro Bonaria CABRAS, elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII n. 466, presso lo studio dell’avv. Fulvio Venditti, rappresentata e difesa dall’avv.

Graziella Ardu, per procura speciale a margine del controricorso, nonché dall’avv. Ettore Atzori, per procura speciale depositata con memoria 3/12/2019 -controricorrente - avverso la Sentenza della C orte d ’A ppello di Ca gliari n. 249/2016 depositata il 22/7/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/3/2023dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Bonaria Cabras, dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Oristano , convenne in giudizio l’amministrazione datrice di lavoro per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del mancato conferimento di una posizione organizzativa con responsabilità di servizio, nonché dell’a ssegnazione allo svolgimento di mansioni di categoria inferiore rispetto alla categoria di inquadramento («categoria D», ex 7aqualifica funzionale), con condanna dell’ente datore di lavoro al risarcimento dei dann i subiti.

La domanda venneparzialmente accolta dal Tr i bunale di Oristano, che accertò l’illegittimità del solo mancato conferimento della posizione organizzativa, ordinando alla CCIAA di Oristano di ripetere la procedura selettiva dei dipendenti cui affidare le due posizioni organizzative disponibili (domanda che la lavoratrice aveva svolto come subordinata rispetto alla domanda di risarcimento del danno). L a sentenza del tribunale venne impugnata dal la lavoratrice e quindi riformata dalla Corte d’Appello di Cagliari, che accertò anche l’illegittimo demansionamento e condannò l’ente originario convenuto al risarcimento dei danni, sia per la mancata attribuzione della posizione organizzativa, sia per l’illegittima assegnazione a mansioni di categoria inferiore.

Contro tale sentenza la CCIAA di Oristano ha proposto ricorso per cassazione a rticol ato in quattro motiv i . Bonaria Cabras si è difesa con controricorso e ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore. Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art 380 - bis.1c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , si denuncia « Ex art. 360,n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 17 d.lgs. 165/2001 e delle declaratorie professionali di cui all’allegato A CCNL del 31.3.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie locali». 1.1.

La parte ricorrente imputa alla corte d’appello di avere male intesola declaratoria della «Categoria D» nel CCNL del 31.3.1999, presupponendo erroneamente che le relative mansioni debbano presentare «aspetti discrezionali e decisionali», mentre invece il potere di adottare gli « atti e i provvedimenti amministrativi» è riservato ai dirigenti dall’art. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, si contesta alla corte territoriale di non avere adeguatamente apprezzato l e caratteristiche delle attività cui era stata concretamente prepostal’originaria ricorrente. 1.2.

Il motivo è in parte in fondat o e in parte inammissibile. 1.2.1. Un’attenta lettura della motivazione della sentenza impugnata porta ad escludere che la Corte d’Appello di Cagliari abbia inteso affermare che l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi sia necessario elemento caratterizzante del le mansioni svolte d ai dipendenti in «Categoria D». Il giudice a quo ha invece posto l’accento sul «significativo grado di complessità»che deve necessariamente caratterizzare le attività svolte dall’impiegato di quella categoria. In tal senso, il rilievo de ll’assenza di «ogni aspetto discrezionale e decisionale» nelle attività assegnate alla originaria ricorrente deve essere correttamente inteso come riferito all’assenza di discrezionalità (non amministrativa , ma) tecnica e di scelte operative che comportino l’esercizio di qualificate competenze professionali.

Ciò, del resto, si desume anche dal punto in cui la corte d’appello ha ritenuto riconducibile nella «Categoria D» l a sola applicazione delle sanzioni per le violazioni in materia di commercio (peraltro ritenuta irrilevante per la sua scarsa incidenza quantitativa), ma non tanto perché essa implica l’esercizio di un potere amministrativo, quantoperché « richiede conoscenze giuridiche e valutazioni di merito». Pertanto, questo primo profilo del motivo di ricorso è privo di fondamento, nel senso che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione della norma della contrattazione collettiva che inserisce nella «Categoria D» i lavoratori che svolgono «attività di istruzione … comportanti un significativo grado di complessità», mentre l’«attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile» priva di tale grado di complessità è caratteristica della «Categoria C». 1.2.2.

Del resto, nell’illustrare il secondo profilo di questo motivo di ricorso, la stessa parte ricorrente dimostra implicitamente di avere ben compreso il senso della motivazione della sentenza impugnata, venendo a contestare proprio la valutazione del giudice a quo in merito all’assenza del citato «significativo grado di complessità» nelle attività assegnate all’attuale controricorrente. Ma, sotto tale profilo, il motivo di ricorso è inammissibile, perché volto a proporre una diversa valutazione del fatto esaminato d a i giudici di merito e non una violazione di norme di diritto o delcontratto collettivo nazionale di lavoro. 2.Il secondo motivo censura « Ex art. 360, n. 5 , c.p.c.

– Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: mancata valutazione della documentazione risultante dagli atti del giudizio». 2.1. La CCIAA contesta, in questo caso, l’affermazione della corte territoriale secondo cui l e pratiche per la sanzioni per le violazioni in materia di commercio sarebbero state solo cinque nell’anno 2010, con la conseguente valutazione di sostanziale irrilevanza di tale attività, in quanto marginale, a l fine di escludere il prospettato demansionamento. Si imputa, in particolare, alla corte d’appello di non avere tenuto conto della copiosa documentazione esibita in udienza durante il giudizio di primo grado e non acquisita agli atti del processo per la mole eccessiva e perché si trattava prevalentemente di originali. 2.2.

Ilmotivo è inammissibile. 2.2.1. Innanzitutto, il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame si riduce al numero di pratiche relative alle sanzioni per violazioni in materia di commercio, che secondo la ricorrente sarebbero state, nel 2010, trenta e non cinque, come indicato in sentenza. Ebbene, il numero modesto delle pratiche è stato solo uno degli aspetti presi in considerazione dalla corte d’appello per negare la rilevanza di quell’attività al fine di escludere il demansionamento. La corte ha anche rilevato che la delega all’applicazione delle sanzioni venne data solo nel gennaio 2010, mentre il demansionamento è stato accertato a partire dal 2007, e che in precedenza quell’attività veniva svolta da un impiegato di «Categoria D», ma insieme ad altre attività «ben più importanti e qualificanti».2.2.2.

In secondo luogo, la corte d’appello ha rilevato che il fatto che l’attività sanzionatoria fosse «decisamente poco frequente» era stato allegato dalla lavoratrice in primo grado «senza contestazioni di controparte». E tale affermazione della corte territoriale sulla non contestazione verificatasi in primo grado non è stata impugnata nel ricorso per cassazione, né tanto meno è stato indicato dove e come l’allegazione della lavoratrice sarebbe stata eventualmente contestata.

3. Il terzo motivo è così rubricato: « Ex art. 360, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione de gli art t . 1218, 1223, 1226, 2103, 2697 e 2729 c.c. e 432 c.p.c. Sul danno da demansionamento: carenza di allegazioni ed ammissione di presunzioni semplici nonostante esse non fossero né specifiche né gravi». 3.1. Si contesta che nella sentenza impugnata sia stato liquidato un danno da demansionamento, nonostante la mancata allegazione di «specifiche circostanze fattuali dalle quali sarebbe dato inferire l’esistenza di un concreto pregiudizio alla professionalità» e, quindi, s i sostiene che sia stato liquidato un danno in re ipsa«sotto mentite spoglie». 3.2.Il motivo è infondato, perché la corte d’appello non ha liquidato un danno in re ipsa (ovverosia senza indicare le circostanze di fatto che provano, sia pure in via presuntiva, l’esistenza di un effettivo pregiudizio subito dalla lavoratrice), né ha ricercato i fatti principali posti a fondamento della domanda al di fuori delle allegazioni delle parti e delle risultanze processuali.

La corte d’appello ha semplicemente valorizzato, ai fini dell’accertamento presuntivo del danno, fatti emergenti dagli atti e pacifici tra le parti (lunga durata del demansionamento, generale conoscibilitàdello stesso tra i colleghi di lavoro di una piccola realtà operativa, abbinamento con l’estromissione dal novero dei responsabili di servizio) e, quindi, fatti secondari noti, sulla base dei quali ha ritenuto plausibile risalire alla conoscenza del fatto ignorato del pregiudizio concretamente subitodalla lavoratrice (art. 2727 c.c.).

4. Infine, il quarto motivo denuncia «Ex art. 360, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 75 c.c. e dell’art. 9 CCNL del 31.3.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni- Autonomie locali». 4.1. Questo motivo, a differenza dei tre precedenti, è volto a censurare– non la decisione su l demansionamento, ma – l’accerta mento dell’illegittimità del la procedura tramite la quale l’ente datore di lavoro ha assegnato ad altri due dipendenti, e non all’attuale controricorrente, le due posizioni organizzative disponibili in base alla nuova organizzazione del servizi.

Accertamen to cui consegu ì, in primo grado, la condanna della CCIAA di Oristano al rinnovo della procedura di selezione (in accoglimento della domanda che la lavoratrice aveva però svolto solo in via subordinata) e, in secondo grado, la diversa condanna dell’ente datore di lavoro al risarcimento del danno per perdita di chance. 4.2. Il motivo è inammissibile perché – in mancanza di appello della CCIAA contro la sentenza di primo grado – l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva è passato in giudicato e non può ora essere rimesso in discussione con il ricorso per cassazione della sentenza d’appello.

Si tratta, infatti, di un capo autonomo della sentenza, che risolv e « una questione avente una propria individualità ed autonomia» (ex multis, Cass. 20951/2022), in accoglimento della relativa, specifica domanda dell’originaria ricorrente (v. Cass. nn. 22863/2007; 431/1999) . Né può valere, per rimettere in discussione l’autonomo accertamento dell’inadempimento contrattuale ( per violazione del dovere di eseguire il contratto secondo buona fede: art. 1375 c.c.), il fatto che il giudice d’appello, accogliendo la domanda principale della lavoratrice, abbia disposto la condanna dell’ente al risarcimento del danno, in luogo della condanna alla rinnovazione della procedura selettiva che era stata disposta dal tribunale.

5. Respinto il ricorso, le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3 . 5 00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p