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Ordinanza — n. 11137/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished per Art. 391 Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11137/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal, which the defendant accepted with full cost compensation. The workers sought to recover a specific bonus payment after their company agreement was terminated, but the appeal was abandoned before judgment. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without issuing a substantive ruling on the bonus claim.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal by the applicant, accepted by the respondent, leads to the extinction of the process and excludes the application of the additional uniform contribution obligation for the losing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process Civil Procedure Code uniform contribution cost compensation cassation appeal procedural termination restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Alla luce della rinunzia al ricorso formulata da tutti gli odierni ricorrenti, rinunzia espressamente accettata dalla parte controricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo aisensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;
Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
Alla luce della rinunzia al ricorso formulata da tutti gli odierni ricorrenti, rinunzia espressamente accettata dalla parte controricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo aisensi dell'art. 391 cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
invero, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012
la definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1.
art. 391 cod. proc. civ
Alla luce della rinunzia al ricorso formulata da tutti gli odierni ricorrenti, rinunzia espressamente accettata dalla parte controricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo aisensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25485 del 2018
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018, Cass.
Cass. n. 19560 del 2015
25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015);
Cass. 23175/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3846/2021 R.G. proposto da : ADDONISIO MARIA ANGELA, BRAGA EMANUELA, GARUZZI MASSIMO, LISTORTI MAGLIA FRANCA, NATALI SABRINA, PRESEGLIO SABRINA, RADICULA CLAUDIA, RICHETTI NADIA, RONCHI ROBERTA, VINCOLI PATRIZIA, ZANINI GIAMPIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 288, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CAPORALE rappresentati e difesi dagli avvocati SILVIO PAROLI, DIEGO PIALI -ricorrenti- contro MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA, in persona del leg. rapp.te. pt., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL POZZETTO N .12, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ALBERTO, CRISTINACAVALIERE -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 132/2020pubblicata i l 05/08/2020 , RGN 16/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda degli odierni ricorrenti intesa all’accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta dell’Accordo Integrativo Aziendale del 2007 da parte di Margherita Distribuzioni s.p.a. (già Auchan s.p.a.), la voce retributiva denominata “ex premio aziendale individuale ad personam” e alla condanna della società a corrispondere a ciascuno le differenze retributive maturate a partire dal luglio 2015;

2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso Maria Angela Addonisio e gli altri lavoratori in epigrafe indicati sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;

3. nelle more i ricorrenti hanno dichiarato di rinunziare al ricorso con compensazione delle spese e tale rinunzia è stata accettata a spese integralmente compensate da Margherita s.p.a.; Considerato che 1. Alla luce della rinunzia al ricorso formulata da tutti gli odierni ricorrenti, rinunzia espressamente accettata dalla parte controricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo aisensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

2. la adesione di parte controricorrente alla dichiarazioni di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese ( comunque oggetto di regolazione tra le parti nel senso della relativa compensazione), ai sensi dell'art. 391, comma 4 , cod. proc. civ.

3. la definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1. quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015);

4. invero, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo. Roma, cos