Italian Supreme Court allows appeal against public entity employee classification, ruling collective agreement prevails over internal regulations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal filed by IRCAC against a lower court ruling that classified Lo Presti as a Level 6 official. The lower court had applied an internal regulation over the collective bargaining agreement based on the 'principle of speciality.' The Supreme Court rejected this, holding that internal regulations in public economic entities are contractual in nature and can be derogated from by subsequent collective agreements, which take precedence. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal for a new examination applying the correct legal hierarchy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2103 cc; Art. 1362 cc; Art. 360 co. 1 n. 3 cpc; Art. 360 co. 1 n. 5 cpc: Internal personnel regulations of public economic entities, being contractual in nature, may be modified by subsequent collective agreements, which prevail over them to establish a new disciplinary framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18463/2020 R.G. proposto da: ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE(I.R.C.A.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA MONTE ZEBIO n. 37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE PENSABENE LIONTI; -ricorrente- contro LO PRESTI MANLIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, N. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI , rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BONDI' ; -controricorrente- nonchécontro INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura centrale INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI , CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI ed EMANUELE DE ROSE congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -resistentecon mandato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 832/2019 , depositata il28/10/2019, R.G. n. 307/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Ritenuto che 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 832/2019, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto di Manlio Lo Presti ad essere inquadrato nella categoria di funzionario di 6° livello dell’Istituto Reg ionale per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.) dal 1° settembre 2010 e, per l’effetto, ha condannato l’Istituto al pagamento delle differenze retributive, dal 1° giugno 2010 alla data del deposito di 1° grado, oltre accessori e spese di giudizio.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, in primo luogo, che per la ricostruzione dei rapporti tra l’Istituto e i suoi dipendenti occorreva avere riguardo al contratto collettivo e alle disposizioni del Regolamento del personale che, in virtù della “regola di specialità”, prevaleva sulla norma pattizia; hanno, poi, sottolineato che, dalla istruttoria svolta, risultava che il Lo Presti, da giugno 2010 ad aprile 2013, aveva in concreto svolto mansioni superiori di funzionario amministrativo di 6° livello.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto tempestivo ricorso l’I.R.C.A.C. affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso Manlio Lo Presti.L’INPS non ha svolto attività difensiva.
4. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5. I motivi possono essere così sintetizzati.
6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 2103 cc e dell’art. 1362 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione e omessa applicazione del CCNL delle Aziende di Credito, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale nell’interpretare i rapporti tra Regolamento del personale dell’Istituto e contratto collettivo nazionale di settore, effettuato erronea applicazione del “principio di specialità” attribuendo prevalenza alle disposizioni del Regolamento quando, invece, avrebbe dovuto procedere ad un esame -con funzione integrativa delle norme regolamentari- delle declaratorie contenute nel CCNL con riferimento ai quadri direttivi.
7. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 2103 cc e dell’art. 1362 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione e omessa applicazione del CCNL Aziende di Credito, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 cpc, per non avere la Corte territoriale proceduto all’esame della individuazione delle differenze tra la declaratoria contrattuale posseduta e quella rivendicata onde valutare se le mansioni in concreto esercitate rientrassero nell’una o nell’altra.
8. Con il terzo motivo si eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere i giudici di seconde cure erroneamente ritenuto determinante che l’analisi finanziaria dei bilanci, svolta dal Lo Presti, fosse trasmessa direttamente al Direttore Generale mentre, in ogni caso, a prescindere da tale attività, i compiti del Lo Presti erano sottoposti al controllo di altro Capo Servizio con il quale si relazionava.
9. Il primo motivo è fondato.
10. La Corte distrettuale, nel val utare le interferenze tra il Regolamento del personale I.R.C.A.C. e la contrattazione collettiva di settore, relativamente alla regolamentazione dei rapporti di lavoro, ha ritenuto che, nel caso di puntuale disciplina di un istituto da parte del Regolamento, questo debba prevalere sulla fonte pattizia in ossequio alla “regola di specialità”.
11. L’assunto, però, non è corretto essendo stato affermato, in sede di legittimità, che i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atti unilaterali, hanno natura contrattuale in quanto all'atto unilaterale è sottesa la contrattazione collettiva; ne consegue che legittimamente essi possono essere modificati ad opera di successivi accordi aziendali, anche peggiorativi rispetto ai primi e il concorso tra discipline va risolto nel senso che la connotazione di specialità che accomuna il regolamento aziendale alla contrattazione collettiva aziendale rende quest'ultima idonea a porre una nuova disciplina, derogatoria di quella già contemplata dal regolamento (Cass. n. 16032/2004).
12. Anche il secondo motivo è fondato.
13. Effetti vamente, nel riconoscimento al Lo Presti delle mansioni superiori di funzionario amministrativo di 6° livello, la Corte distrettuale non ha rispettato il procedimento cd. “trifasico”, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 8589/2015; Cass.18943/2016), secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
14. La trattazione del ter zo motivo resta assorbita dall’accoglimento del primo e del secondo.
15. Alla stregua di quanto esposto vanno accolti il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo, con cassazione della gravata sentenza. La causa deve essererinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione,che procederà ad un nuovo esame del materiale istruttorio attenendosi ai principi e ai criteri sopra esposti e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provved