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Ordinanza — n. 11042/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses public employee appeal due to new indefinite contract offer curing interest deficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11042/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the appellant received a new offer for an indefinite-term contract, curing the previously cited lack of legal interest. The appellant argued this new development rendered the original claims moot, while the Ministry maintained the procedural bar remained valid. The Court ruled that the new offer satisfied the requirements for continuing the litigation, thereby dismissing the request for cessation of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; The court may declare an appeal inadmissible for lack of interest only if no new facts or events have arisen to cure the deficiency, and a subsequent offer of an indefinite contract does not automatically satisfy this condition without specific contextual motivation.

Parole chiave

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cessation of proceedings sudden lack of interest public employment indefinite contract offer procedural admissibility lavoro a tempo determinato restituzione dell'indennità per lavoro ridotto pagamento continuato del salario

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
La Corte,ritenuti non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, c.p.c., -dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; -compensa le spese.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono nei confronti del ricorrent e le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 19071/2018
228 del 2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionato ria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass., n. 19071/2018; Cass.
Cass., n. 31732/2018
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29037/2018R.G. proposto da -ricorrente - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è ope legisdomiciliato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 196/2018della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 29 marzo 2018, N.R.G. 213/2017. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 196/2018, la Corte d’appello di Palermo ha accolto sia l’appello principale del MIUR sia quello incidentale di Salvatore Cirrito e Gioacchino Antonio Sensale (rientranti nel personale ATA per il profilo di Assistente Tecnico in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato), condannando la P.A. a risarcire i danni patiti dai dipendenti nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, con rigetto, però, della loro domanda di stabilizzazione. Salvatore Cirrito ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il MIUR ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salvatore Cirrito ha chiesto, con istanza datata 28 febbraio 2023, che sia dichiarata la cessazione della materia o la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle domande da lui azionate nei giudizi di merito, avendo ricevuto una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato da parte del Ministero dell’Istruzione. Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate, attesa la ragione della decisione. Non sussistono nei confronti del ricorrent e le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionato ria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass., n. 19071/2018; Cass. , n. 31732/2018).

P.Q.M.

La Corte,ritenuti non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, c.p.c., -dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; -compensa le spese. Così deciso in Roma, nella c