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Ordinanza — n. 11000/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against dismissal of pensioner's claim for higher pay in Area C public sector. The court rules that the lower court erred in law regarding the scope of duties. The decision establishes that Area C employees must perform all process phases. The court rejects arguments about specific time periods and contract evolution. The ruling mandates a new trial to assess full job responsibilities. The outcome favors the employee's claim for seniority-based pay differences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11000/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a territorial court decision awarding a pensioner higher pay for Area C duties. The INPS argued the lower court ignored specific time periods and the evolution of collective agreements, while the employee contended they managed the entire process with full responsibility. The court ruled that the lower court erred in law by limiting the scope of duties to a single phase, thereby rejecting the INPS's arguments on admissibility and substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 13 del CCNL 1998/2001; Art. 63, co. 5, d. lgs. 165/2001; Art. 7 del CCNL 1998/2001; Art. 6 del CCNL 2006/2009: The distinction between Area B and Area C in public sector contracts requires Area C employees to perform all phases of the process, and a claim for seniority-based pay differences must be evaluated based on the totality of duties performed over time.

Parole chiave

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public sector contracts Area C classification seniority pay differences collective agreement interpretation dismissal of appeal process phases responsibility territorial court error retribuzione del lavoratore dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 13 del CCNL 1998/2001
3 c.p.c.) di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivo ovvero, in particolare, dell’art. 13 del CCNL 1998/2001, in relazione all’art.
Art. 63, co. 5, d. lgs. 165/2001
13 del CCNL 1998/2001, in relazione all’art. 63, co. 5, d. lgs. 165/2001, nonché dell’art.
Art. 7 del CCNL 1998/2001
165/2001, nonché dell’art. 7 del CCNL 1998/2001 e dell’Allegato 2-Allegato B del medesimo CCNI, anche in riferimento agli art.
Art. 6 del CCNL 2006/2009
e poi Cass. 6 ottobre 2020, n.
Art. 36 Cost.
il primo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n.
art. 36 Cost
il primo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25 ottobre 2019, n. 27395
Cass. 5 marzo 2019, n. 6394
Cass. 16 settembre 2014, n. 19507
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Testo completo

iori, di Area C, posizione C3 o, in subordine, C1; la Corte d’Appello di Venezia, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Verona che aveva riconosciuto la posizione C3 dal 1°.1.2005, ha riconosciuto tali differenze con riferimento all’Area C pos. C1 sempre dal 1°.1.2005 in poi, ma con esclusione del periodo dal 1°.9.2009 al 28.2.2010; la Corte territoriale ha argomentato valorizzando il fatto che il lavoratore aveva gestito in autonomia e responsabilità, una fase del processo “assicurato-pensionato”, non l’intero processo, così escludendo che potesse ritenersi corretto il riconoscimento da parte del Tribunale della posizione C3;

2. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso del Di Ciano, poi illustrato da memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivo ovvero, in particolare, dell’art. 13 del CCNL 1998/2001, in relazione all’art. 63, co. 5, d. lgs. 165/2001, nonché dell’art. 7 del CCNL 1998/2001 e dell’Allegato 2-Allegato B del medesimo CCNI, anche in riferimento agli art. 1362 ss. c.c. il secondo motivo lamenta altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL 2006/2009 e dell’Allegato A al medesimo CCNL e sottolinea come la Corte territoriale avrebbe trascurato il fatto che il periodo dedotto in causa ricadeva anche nell’ambito della disciplina del nuovo CCNL del 2006/2009, che aveva modificato il sistema di classificazione cui ci si doveva riferire;

2. i motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono, nel loro insieme, fondati;

3. già nel CCNL 1998/2001 e poi anche CCNL 2006/2009 la distinzione, quanto a cura dei processi produttivi, tra Area B ed Area C sta nel fatto che i lavoratoridi Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo; si è del resto già ritenuto (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27395), seppure con riferimento al CCNL 1998/2001, ma con ragionamento che le declaratorie consentono di estendere anche alla successiva contrattazione 2006/2009, che i lavoratori appartenenti all'area C del CCNL enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all'interno dell'area; il personale dell'area B, invece, esegue fasi di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase; 3.1 in proposito, la Corte d’Appello ha espressamente affermato, fondando su ciò la propria ratio decidendi, che il Di Ciano gestiva «una fase del processo “Assicurato – pensionato”» , non l’ intero processo, ribadendo poi che egli aveva «la conoscenza perlomeno di una fase del processo Assicurato/Pensionato»; la Corte territoriale nulla dice rispetto al fatto che, in ipotesi, le altre attività dal medesimo svolte comportassero lo svolgimento e la gestione di almeno un (altro) intero processo, necessaria per integrare, secondo quanto sopra precisato, i requisiti utili alla qualificazione dell’attività come riguardante l’Area C;

è vero che la Corte di merito afferma di riconoscere la «correttezza della motivazione –di primo grado, n.d.r. - laddove ritiene provato che le mansioni svolte siano inquadrabili nell’Area C», ma poi nella motivazione assume centralità il passaggio sulla gestione di una fase del processo “Assicurato –pensionato”, non l’intero processo e resta in ombra una più completa disamina – necessaria per il riconoscimento dell’Area C - delle attività svolte, utile appunto a far constare la gestione integrale almeno di un altro processo; tutto ciò individua un difetto nell’operazione classificatoria che comporta la cassazione della sentenza;

4. a ciò – al fine di indirizzare l’attività da svolgere in sede di rinvio – va aggiunto che l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, con realizzazione di un’ampia flessibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area; questa S.C. ha già chiarito (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni «l'inquadramento … non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze, competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità soggettiva e del contenuto oggettivo»; di tale principio è stata data concreta applicazione da questa S.C. come nel caso di Cass. 11 novembre 2019, n. 29093, in cui rispetto all’applicazione del CCNL 198/2001, si è confermato il riconoscimento delleretribuzioni proprie del livello C4 a lavoratore formalmente inquadrato come C3; sempre Cass. 29624/2019 cit. e poi Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., hanno tuttavia chiarito che il successivo CCNL del 1°.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore;

Cass. 21485/2020 ha altresì precisato che «la previsione dell'articolo 7, comma 1, del CCNL 2006/2009, rubricato «clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema» a tenore delquale: « Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione già conseguita nel sistema di provenienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l'allegata tabella A» è tale per cui da essa si deve inferire «la decorrenza automatica del nuovo inquadramento dalla data di entrata in vigore del CCNL e non già da un momento successivo né tanto meno dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali»; pertanto, si è aggiunto, con affermazioni qui pienamente condivise, che «a tenore dell'articolo 2, comma 2, del medesimo CCNL, poi “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: n.d.r.), salvo diversa prescrizione del presente contratto”» e che neppure era configurabile « una oggettiva impossibilità di attuare il nuovo sistema di classificazione in mancanza dei profili professionali» in quanto «l a declaratoria delle aree era contenuta nell'allegato A al CCNL 2006/2009, che prevedeva anche una esemplificazione dei profili professionali» e «la istituzione dei profili professionali era affidata agli enti, previa contrattazione integrativa, per garantirne la rispondenza alle necessità organizzative delle singole amministrazioni (articolo 8 comma 1 CCNL 2006/2009), nel rispetto, comunque, dei criteri fissati dall'articolo 8, comma due, del medesimo CCNL», sicché «l a prima collocazione all'interno delle aree non richiedeva la definizione dei profili professionali, in quanto avveniva in base alla tabella di trasposizione allegata al CCNL (tabella A)» e«la tabella di trasposizione era evidentemente realizzata tenendo conto dei criteri imposti alla contrattazione integrativa»; in definitiva, se ne è concluso in analogia a quanto accaduto nel comparto Ministeri, «a seguito della entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione erano dunque esigibili dal dipendente tutte le mansioni svolte dai lavoratori che, secondo la tabella di trasposizione, venivano ad essere inquadrati nella medesima area, che non costituivano esercizio di mansioni superiori», mentre i diversi livelli interni alla medesima Area costituiscono posizioni di solo rilievo economico; 4.1 non vi è del resto a discorrere, rispetto al CCNL 2006/2009, di intangibili situazioni quesite, perché il diritto alle differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori matura di tempo in tempo in ragione della situazione di fatto e diritto esistente anche nella sua evoluzione storica; né si può parlare di adeguatezza della retribuzione, in ipotesi ai sensi dell’art. 36 Cost. o di sua irriducibilità perché, a parte quanto appena detto, gli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né, tanto meno, ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l’evolversi giuridico ed economico dell’assetto negoziale;

5. sono sterili le ulteriori eccezioni di inammissibilità contenute nel controricorso in quanto: - nella parte in cui i motivi sono accolti le questioni agitate sono di mero diritto e non costituiscono un tentativo di rivisitazione nel merito; - non vi era alcuna necessità di riprodurre le risultanze testimoniali, in quanto il punto decisivo rispetto al ricorso per cassazione consiste in un’errata affermazione in diritto della Corte di merito; - non vi era alcun onere dell’ente di produrre integralmente i CCNL sulla cui base il ricorso viene accolto, essendo i contratti collettivi dei comparti pubblici conoscibili d’ufficio (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394;

Cass. 16 settembre 2014, n. 19507); - tale conoscibilità officiosa esclude che il mancato riferimento ad altri passaggi dei CCNL ipoteticamente rilevanti sia ragione di inammissibilità del ricorso, profilandosi ancora questioni di mero diritto; - il ricorso viene accolto sulla base dell’assetto dei CCNL e, dunque, non rileva l’inammissibilità per denuncia irrituale di violazione di legge con riferimento alla contrattazione integrativa; - non è vero che, nella parte accolta, i mot ivi siano generici, in quanto con essi è denunciata chiaramente la violazione degli assetti contrattuali delle Aree B e C in relazione ai CCNL succedutisi nel tempo, il cui completo apprezzamento attiene ancora a profili di diritto che non necessitano di argomentazioni ulteriori;

6. la sentenza va quindi cassata, con rinvio alla medesima Corte territoriale la quale, in diversa composizione, riesaminerà nella loro interezza i dati istruttori (fatta eccezione per il periodo intermedio 1°.9.2009 – 28 febbraio 2010 rispetto al quale la Corte di merito ha ritenuto l’assenza totale di prova, senza essere raggiunta sul punto da impugnativa e con statuizione divenuta quindi definitiva) e valuterà gli stessi sulla base delle attività svolte considerate nella loro interezza e, di tempo in tempo, dei corretti assetti contrattuali collettivi di cui si è sopra detto;

P.Q.M.

accoglie il r