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Sentenza — n. 10925/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and failure to reproduce original opposition content.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10925/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued that the lower court incorrectly ruled on the scope of the opposition and applied the wrong statute of limitations, but the court found these arguments did not reproduce the substance of the original opposition filed in first instance. Consequently, the appeal was rejected because it contested only the interpretation of the initial request rather than addressing the actual decision made.

Regesto Legislator

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Art. 24 D.Lgs 26/2000; Art. 615 c.p.c.: Appeals must reproduce the substance of the original opposition; arguments contesting only the interpretation of the initial request or failing to meet strict time limits are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations opposition of payment reproduction of request procedural time limits Corte di Cassazione litis denuntiatio termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 112 cod.proc.civ.
Con il primo motivo , parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per avere la Corte di appello ritenuto che il ricorso introduttivo non riguardasse l'avviso di addebito INPS nr.3972013000016518.
Art. 24, comma 5, d.lgs. nr. 46 del 1999
In coerenzacon tale premessa, la Corte del merito qualificala domanda come opposizione, in via recuperatoria, ex art. 24 del D.Lgs nr.
Art. 615, primo comma, cod.proc.civ.
14.La Corte d'appello non avrebbe considerato, secondo la parte ricorrente, che l’azione proposta era volta all’accertamento della prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, attraverso il rimedio oppositivo dell’art. 615 cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL.
art. 112 cod.proc.civ
Con il primo motivo , parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.
art. 615 cod.proc.civ
14.La Corte d'appello non avrebbe considerato, secondo la parte ricorrente, che l’azione proposta era volta all’accertamento della prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, attraverso il rimedio oppositivo dell’art. 615 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 3612 del 2022
Cass. sez.un. nr. 7514 del 2022
46 del 1999 ; segue la statuizione di tardività del ricorso, perché proposto decorso il termine di 40 giorni dall’atto notificato (nella specie, l’intimazione di pagamento), secondo i principidi questa Corte (anche richiamati da Cass. sez.un. nr. 7514 del 2022).
Cass. nr. 4904 del 2021
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Ordinanza Interlocutoria — n. 33106/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on tax debt prescription, ordering new role due to incomplete payment proof.
Ordinanza — n. 21905/2022 — snciv
Cassation court allows appeal against dismissal of opposition to payment order regarding administrative traffic fine prescription.
Ordinanza — n. 26695/2025 — snciv
Italian tax appeal dismissed for lack of specificity regarding notification records in cassation appeal.
Ordinanza — n. 20638/2021 — snciv
Cassation court quashes regional tax court ruling, holding tax collection debts prescribe in 10 years, not 5.
Ordinanza — n. 28993/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal regarding tax credit extinction in bankruptcy proceedings. The court rejects the argument that a new statute applies retroactively to bankruptcy cases. The decision upholds the principle that bankruptcy proceedings exclude further collection acts. The court clarifies that the tax roll serves as the basis for credit opposition in bankruptcy. The ruling confirms that the tax claim is extinguished by prescription. The court notes the new law does not apply to existing bankruptcy cases. The decision emphasizes the specific procedural rules governing tax credits in insolvency. The court maintains that the tax roll is the relevant document for bankruptcy proceedings. The ruling affirms the finality of the lower court's decision on prescription. The court dismisses the appeal without ordering any further proceedings.

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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20223-2019 proposto da: FELICIOLI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO FEDERICO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex Oggetto R.G.N. 20223/2019 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 PU R.G.N. 20223/2019 2023 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, n persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 971/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 5178/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.N. 20223/2019 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la prescrizione dei crediti relativamente adalcune cartelle di pagamento opposte da Gianluca Felicioli, con declaratoria di inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento.

Ha, invece, respinto la domanda in relazione ad un avviso di addebito INPS e per altre tre cartelle.

2. Per quanto rileva in questa sede, la Corte di appello ha escluso che la materia del contendere riguardasse detto avviso di addebito, non indicato nel ricorso in opposizione di primo grado.

3. Con riferimento, invece, alle tre cartelle di pagamento per le quali respingeva l’opposizione, la Corte di merito ha osservato come le stesse non fossero mai state validamente notificate all’appellante, circostanza neppure specificamente contestata dagli appellati. Tuttavia, l'eccezione di prescrizione dei crediti, sollevata in funzione recuperatoria a seguito della notifica di un'intimazione del pagamento notificata il 27 gennaio 2016, era stata tardivamente proposta, solo in data 30 marzo 2016, e dunque oltre il termine di giorni 40, decorrente dal27 gennaio 2016.

4. Ha chies to la cassazione della pronuncia Gianluca Felicioli, con due motivi.

5. Ha depositato con troricorso l’A genzia delle Entrate - Riscossione. L’Inps ha depositatoprocura speciale in calce alla copia del ricorso notificato.

6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. R.G.N. 20223/2019 RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo , parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per avere la Corte di appello ritenuto che il ricorso introduttivo non riguardasse l'avviso di addebito INPS nr.3972013000016518.

8. Il motivo difett a di specificità.

9. In via generale, si afferma che « l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito». Il principio, tuttavia, incontra un limite quando,come asserito nella specie , « la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determinaun vizio attinente alla individuazione del petitum con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato(v., ex multis, Cass. nr. 11103 del 2020) , perché, in tale ipotesi, evidentemente, si denuncia l’errorin procedendo nel quale incor re il Giudice del merito quando esamina la domandaintroduttiva del giudizio. 10.Una tale prospettazione censoria, tuttavia, richiede i l rispetto degli oneri imposti al ricorrente dall’art. 366 n r . 6 cod.proc.civ., attraverso la trascrizione o comunque una adeguata ed esaustiva sintesi del contenuto dell'atto introduttivo, idonea a consentire a questa Corte di verificare la sussistenza del dedotto errore di interpretazione della domanda.

11. Al riguardo, q uesta Corte ha più volte chiarito, con fermo indirizzo, che anche in ipotesi didenuncia di unerror in procedendo l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone, comunque, l'ammissibilità del motivo R.G.N. 20223/2019 di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'indicato art. 366, che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDUdel 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati con l a trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misuratale da non inciderne la stessa sostanza(di recente, Cass. nr. 3612 del 2022) . 12.Il descritto adempimento difetta nel caso di specie, perché le deduzioni formulate con il motivo nonriproducono le parti del ricorso dalle quali, in tesi, risulterebbe il reale contenuto dell'opposizione. 13.Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbe violato e falsamente applicato gli artt. 24, comma 5, d.lgs. nr. 46 del 1999 e 615, primo comma, cod.proc.civ. 14.La Corte d'appello non avrebbe considerato, secondo la parte ricorrente, che l’azione proposta era volta all’accertamento della prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, attraverso il rimedio oppositivo dell’art. 615 cod.proc.civ.

In sostanza, il ricorrente imputa alla sentenza di aver reso un accertamento non richiesto (id est: l’accertamento di ome ssa notifica delle cartelle), mentre la domanda era limitata all’accertamento di un fatto estintivo (la prescrizione del credito ) successivo alla R.G.N. 20223/2019 notifica delle cartelle: l’azione, pertanto, non soggiaceva al termine di impugnazione indicato dalla Corte del merito. 15.Anche le censure del secondo motivo si arrestano adun rilievo di inammissibilità, perché presentano gli stessi limiti evidenziati in relazione al primo motivo. 16.Sotto diverso profilo, deve osservarsi come la sentenza impugnata rechi, oramai, l’accertamento d i omessa notifica delle cartelle di pagamento.

In coerenzacon tale premessa, la Corte del merito qualificala domanda come opposizione, in via recuperatoria, ex art. 24 del D.Lgs nr. 46 del 1999 ; segue la statuizione di tardività del ricorso, perché proposto decorso il termine di 40 giorni dall’atto notificato (nella specie, l’intimazione di pagamento), secondo i principidi questa Corte (anche richiamati da Cass. sez.un. nr. 7514 del 2022). 17.Le censure, volte solo a contestare l’interpretazione della domanda originaria, non si confrontano con il decisum e, pertanto, anche in relazione a tale aspetto, sono inammissibili (exmultis, Cass. n r . 4904 del 2021) . 18.Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. 19.Quanto alle spese, le stesse vanno compensate nei rapporti con la parte controricorrente, dovendo ritenersi che, nei riguardi della concessionaria, la notificazione dell'impugnazione sia stata effettuata solo per mera litis denuntiatio (argomentando ex Cass., sez.un., nr. 7514 del 2022). 20.Nulla deve provvedersi nei rapporti con l’INPS in difetto di sostanziale attività difensiva. 21.In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, R.G.N. 20223/2019 da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Compensa le spese di legittimità. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello s