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Sentenza — n. 10921/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of standing for a collection agency to challenge prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10921/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the collection agency lacked standing to challenge the prescription of social security credits. The court relied on recent precedent establishing that only the tax authority (INPS) has the exclusive right to contest the merits of such claims. Consequently, the agency's attempt to argue procedural defects was rejected as an unauthorized assertion of another party's rights.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.lgs. 46/1999; Art. 39 d.lgs. 112/1999: In social security collection proceedings, the exclusive right to contest the merits belongs solely to the tax authority, precluding collection agencies from challenging prescription or other merits-based defenses.

Parole chiave

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social security collection lack of standing prescription of claims exclusive tax authority legitimatio ad causam prova di pagamento intimazione di pagamento pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 24, d.lgs. n. 46/1999
10.Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia diriscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificatodall’art.
Art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002
46/1999, per come modificatodall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002(conv.
Art. 39, d.lgs. nr. 112 del 1999
Nel motivare tal e conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenzialepossa soffrire deroghe in relazione all’art. 39 del d.lgs.
Art. 81 cod.proc.civ.
art. 81 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. nr. 7514 del 2022
Cass. S.U. nr. 1912 del 2012
11.E’ stato poi ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. nr. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede dilegittimità, ricollegandosi esso al principio dettatodall’art.
Cass. S.U. nr. 7925 del 2019
Cass. nr. 8829 del 2007
Cass., sez.Lav., nn. 18812 e 37581 del 2022
14.Deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (così già Cass., sez.Lav., nn. 18812 e 37581 del 2022).
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Testo completo

R.G.N. 32838/2018 AULA 'B' 801 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA - ricorrente - R.G.N. 32838/2018 R.G.N. 32838/2018 contro - controricorrente - nonchè contro - resistenti con mandato - nonchè contro R.G.N. 32838/2018 - intimato - FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello principale di Riscossione Sicilia SPA e dichiarato improcedibile quello incidentale di Daniele Manfrinato.

2. Per quanto qui solo rileva, la Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti oggetto di sei cartelle di pagamento.

3. La Corte territoriale ha, in primo luogo, affermato la sussistenza dell’interesse ad agire in relazione all’azione di R.G.N. 32838/2018 impugnazione di cartelle esattoriali della cui esistenza la parte deduceva di aver avuto conoscenza mediante l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario.

4. Ha evidenziato che, nella vice nda concreta, il ricorrente aveva eccepito l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione in ragione del decorso del tempo anche successivo alla notifica, comunque contestata, delle cartelle esattoriali.

5. La Corte di appello ha giudica to fondata la d omanda, evidenziando, in particolare, per una cartella (v. punto c) della parte motiva) come non fosse stata provata la riferibilità alla stessa dell’avviso di intimazione e neppure la regolarità del suo procedimento notificatorio. Per altra cartella, invece, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante valutare la ritualità della notifica dell’avviso di intimazione (del 28.9.2010) poiché già la prima notifica del 16.2.2006 (id est: la notifica della cartella) doveva considerarsi non validamente perfezionata.

6. Ha proposto ricorso in cassazione, con un motivo , Riscossione Sicilia spa.

7. Ha resistito con controricorso l’INAIL . L’INPS h a depositato procura speciale. E’ rimast a intimat a la parte privata.

8. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Con un unico motivo, parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancato esame dell'eccezione preliminare di inammissi bilità o improcedibilità R.G.N. 32838/2018 dell’opposizione per decadenza del termine per impugnare e/o per mancata impugnazione degli assorbenti, successivi avvisi di intimazione. 10.Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia diriscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificatodall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002(conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al meritodella pretesa contributiva competa al solo enteimpositore (Cass.

S.U. nr. 7514 del 2022). Nel motivare tal e conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenzialepossa soffrire deroghe in relazione all’art. 39 del d.lgs. nr. 112del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per lariscossione (così specialmente il § 12.3 della partemotiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit.). 11.E’ stato poi ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. nr. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede dilegittimità, ricollegandosi esso al principio dettatodall’art. 81 cod.proc.civ., secondo cui nessuno può farvalere nel processo un diritto altrui in nome propr io fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass.S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione).A tale riguardo, non rileva il fatto che igiudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Cortehanno affermato R.G.N. 32838/2018 che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris , pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass.

S.U. nr. 7925 del2019). 12.Con riferimento alla presente causa, appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all’odierna ricorrente all’impugnazione dellapronuncia della Corte territoriale che ha dichiarato la prescrizione del credito contributivo . I n ordine a detta statuizione , parte ricorrente difetta di legittimazione ad agire e contraddire, non potendosi esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. nr.8829 del 2007). 13.Né, peraltro, la parte ha espresso alcun interesse a rimuovere il regolamento delle spese delle fasi di merito, atteso che, nel caso di specie , le s tesse sono state compensate tanto in primo grado che in sede di appello. 14.Deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (così già Cass., sez.Lav., nn. 18812 e 37581 del 2022). 15.Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate nei rapporti con l’Inail stante la sostanziale coincidenza delle linee difensive e l'obiettiva controvertibilità della questione della legittimazione sostanziale del concessionario, che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte( così Cass.nr. 37581 cit.). 16.Nulla deve provvedersi, invece, nei rapporti tra la ricorrente e le parti rimaste intimate e nei confronti dell’INPS,per difetto di sostanziale attività difensiva.

R.G.N. 32838/2018 17.Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese tra la parte ricorrente e l’INAIL. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPRn.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consig