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Ordinanza — n. 10815/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses Ministry appeal against teacher's claim for equal foreign posting allowance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10815/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Ministry of Foreign Affairs' appeal against a lower court ruling that awarded Stefano Tombari a foreign posting allowance equal to that of permanent staff. The Ministry argued that the distinction between permanent and fixed-term teachers was justified by objective reasons, but the court found no evidence of functional differences or legitimate social policy goals. Consequently, the court held that the internal rules violated the principle of non-discrimination under EU law, ordering the Ministry to pay the awarded sum.

Regesto Legislator

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Art. 651, 652 d.lgs. 297/1994; Art. 45, comma 5 d.lgs. 165/2001; Art. 27 d.lgs. 62/1998; Art. 16 sequenza contrattuale integrativa estero: Internal rules discriminating against fixed-term teachers regarding foreign posting allowances are invalid unless justified by objective reasons and legitimate social policy goals, which must be demonstrated.

Parole chiave

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foreign posting allowance fixed-term teacher permanent staff discrimination EU non-discrimination principle collective bargaining agreement Ministry of Foreign Affairs Italian labor law indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 651, 652 d.lgs. 297/1994
Art. 45, comma 5 d.lgs. 165/2001
297/1994, dell’art. 45, comma 5, d.lgs.
Art. 27 d.lgs. 62/1998
165/2001 , dell’art. 27 d.lgs. 62/1998, della Direttiva 1999/70/CE e dell’art.
Direttiva 1999/70/CE
62/1998, della Direttiva 1999/70/CE e dell’art.
Art. 16 sequenza contrattuale integrativa estero
45, comma 5, d.lgs. 165/2001 , dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
16 d ella sequenza contrattuale integrativa estero sottoscritta il 24.2.2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 96 c.p.c.
Non sussistono, invece, le condizioni richieste per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dal controricorrente.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.
art. 27 d.lgs. 62/1998
165/2001 , dell’art. 27 d.lgs. 62/1998, della Direttiva 1999/70/CE e dell’art.
art. 118 disp. att. c.p
20218/2022 , 11112/2021 , 12369/2020, alle cui motivazioni di rinvia,ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ad integrazione di quanto qui più succintamente esposto).

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 25041/2021
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 2825/2017
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20107/2017 R.G. proposto da : Ministero degli Affari Esteri e della C ooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in R oma , via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’AvvocaturaGenerale dello S tat o, che lo rappresenta e difendeex lege -ricorrente - contro Stefano TOMBARI, elettivamente domiciliat o in Roma, salit a di San Nicola da Tolentino n. 29, presso l’avv. Domenico Naso , che lo rappresenta e difende, per procura speciale allegata in calce al controricorso -controricorrente - avverso la Sentenza della Corted’Appello di Roma n. 2708 /201 7 depositata il 27/6/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/3/2023dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA Stefano Tombari, che prestò servizio presso l’Istituto Comprensivo Italiano di Asmara quale docente di discipline giuridiche ed economiche, convenne in giudizio davanti a l Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero degli Affari Esterie della Cooperazione Internazionale (MAE CI ) , per chiedere l’accertamento– per quanto qui ancora di interesse – del proprio diritto di ri cevere l’assegno di sede nella stessa misura previstaper i docenti di ruolo impiegati all’estero . Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma respinse tutte le domand e , con sentenza che venne appellata dal ricorrente.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata,accolse parzialmente l’appello, accertando il diritto di Stefano Tombari di ricevere l’assegno di sede nella misura prevista per il personale a tempo indeterminato impiegato all’estero dipendente del Ministero d ell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e condannò il MAE CI al pagamento della somma di € 47.166,40 , oltre agli interessi , a titolo di differenze retributive maturate sull’assegno di sede. Contro tale sentenza il MAECI ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motiv o .

Stefano Tombarisi è difeso con controricorso. La causa viene trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, il Ministero ricorrent e denuncia «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 651 e 652 d.lgs. 297/1994, dell’art. 45, comma 5, d.lgs. 165/2001 , dell’art. 27 d.lgs. 62/1998, della Direttiva 1999/70/CE e dell’art. 16 d ella sequenza contrattuale integrativa estero sottoscritta il 24.2.2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi)». 1.1.Il Ministero ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato ad applicare il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docentia tempo determinato, non tenendo conto di quelle che indica come «ragioni oggettive » che giustificherebbero un trattamento differenziato per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità di sede(in forza dell’ art. 16 della sequenza contrattuale integrativa sottoscritta il 24.2.2000, poi riprodotto nell’art. 106 del CCNL Scuola 2007 e applicato dal Ministero nel caso di specie, al personale assunto a tempo determinato è riconosciuto « un assegno di sede aggiuntivo … individuato in una quota percentuale variabile dell’indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all’estero»).

2. Il ricorsoè infondato. 2.1.Questa Corte si è già pronunciata in altri casi del tutto analoghi a quello qui in esame, che deve essere risolto in base ai medesimi principi di diritto ai quali si intende dare piena e convinta conti nuità (Cass. nn. 20218/2022 , 11112/2021 , 12369/2020, alle cui motivazioni di rinvia,ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ad integrazione di quanto qui più succintamente esposto). Più in generale, valgono i principi affermati in ben più numerosi precedenti in cui si sono definiti i confini della corretta interpretazione del concetto di «ragioni oggettive» che possono giustificare un trattamento differenziatotra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (fra le tante:

Cass. nn. 7309/2020, 4195/2020, 2924/2020, 31150/2019, 19136/2017, 290/2017, 165/2017, 27387/2016, 23868/2016, 22558/2016), che a loro volta si rifanno ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenze 20 giugno 2019, C - 72/18, Daniel Ustariz Aróstegui ; 9 luglio 2015, C - 177/14, Regolo Dans ; 13 marzo 2014, C - 38/12, Malgorzata; 7 marzo 2013, C - 393/11, Bertazzi ; 18 ottobre 2012, causeriunite da C- 302/11 a C - 305/11, Valenza ; 8 settembre 2011, C-177/10,Rosado Santana; 15 aprile 2008, C-268/06, Impact; 13 settembre 2007, C - 307/05, Del Cerro Alonso).

Alla luce di tali principi, si deve constatare che nessuno degli aspetti evidenziati nel ricorso corrisponde ai requisitidelle «ragioni oggettive» che rendono legittimo un trattamento differenziato. Non rilevano, infatti, l a diversità di status , l e diverse modalità di reclutamento, la diversa durata del mandato all’esteroe la possibilità – concessa solo ai docenti precari – di reiterare il mandato per più periodi. Men che meno può essere attribuito valore al fatto che «il personale scolasticonon di ruolo all’estero è stato sempre considerato come una categoria a parte», fin dalla normativa interna risalente agli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso (pag. 11 del ricorso).

Infatti, nel caso di specie viene in discussionela compatibilità della normativa interna, sia statuale che contrattuale, con il principio di non discriminazione che vige e si impone anche nell’ordinamento interno, sicché è vano osservare che la nostra tradizione normativa discrimina il trattamento economico del docente di ruolo e quello del docente precario, dovendosi invece giudicarese , alla luce del principio eurounitario, tale discriminazione sia giustificata da «ragioni oggettive»o meno. Ebbene, nel ricorso nemmeno si prospetta che le funzioni perl’espletamento delle quali venne assunto il docente a tempo determinato fossero in qualche modo diverse da quelle svolte da un docente di ruolo, né che il trattamento differenziato fosse finalizzatoal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale; ovverosia , il Ministero ricorrente non prospetta che sussistesse almeno una delle condizioni alle quali la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e, conseguentemente, quella di questa Corte vincolano la possibilità che il trattamento deteriore del lavoratore a tempo determinatosia da considerare consentito e legittimo . 2.2.

È poi appena il caso di aggiungere che sonodel tutto irrilevantile considerazioni svolte nel ricorso per dimostrare che al rapporto di lavoro oggetto di causa deve essere applicato il CCNL del comparto Scuola, e non quello relativo al personale del MAE CI . Infatti, su tale aspetto la C orte d’appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado, rigettando in parte qua la domanda del docente, il qualenon ha impugnato la sentenza, limitandosi a resistere al ricorso di controparte.

3. Respinto il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non sussistono, invece, le condizioni richieste per la condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dal controricorrente. La responsabilità aggravata discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda il primo comma dell’art. 96 c.p.c., dall'avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il terzo comma dello stesso articolo, dall'aver abusato dello strumento processuale( Cass.

S.U. n. 25041/2021). Non è, quindi, sufficiente la sola infondatezza del ricorso, che nella specie è stato proposto quando ancora sulla specifica questione qui controversa questa Corte non aveva pronunciato.4. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rige tta il ricorso . C ondanna il ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie ne