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Ordinanza — n. 10797/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10797/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10797/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it), ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ANTONIETTA CORETTI (avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it); -ricorrente - contro AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA- ACER FERRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 124 disp. att. c.p; Ordinanza — n. 10797/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Inoltre, affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio -possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo(v., fra le altre, Cass. n.28515/2017).All’inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio secondo soccombenza.

Parole chiave

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art. 124 disp. att. c.p

Disposizioni normative citate

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art. 124 disp. att. c.p

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Testo completo

S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it), ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ANTONIETTA CORETTI (avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it); -ricorrente - contro AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA- ACER FERRARA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.

BENITO MAGAGNA, benito.magagna@ordineavvocatiferrara.eu; -controricorrente – Oggetto: contribuzion e minore, indennità maternità RGN Cron. Rep. CC 14.4.23 avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.202/2021pubblicata i l 31/3/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere ALESSANDRO GNANI Rilevato che: Con sentenza n.202/21, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da Azienda Casa Emilia Romagna –Acer Ferrara avverso due avvisi di addebito emessi dall’Inps e relativi al mancato pagamento della contribuzione c.d. minore, dovuta per assicurare l’indennità di maternità ai propri dipendenti.

Per quanto qui interessa, la Corte d’appello richiamava l’autorità di giudicato esterno di una precedente sentenza in cui era affermato, sebbene per un periodo temporale antecedente a quello cui si riferivano gli avvisi di addebito in questione, che Azienda Casa Emilia Romagna –Acer Ferrara non era obbligata al pagamento della contribuzione per l’indennità di maternità, data la sua qualità di ente pubblico economico. Secondo la Corte d’appello, tale accertamento, investendo la titolarità dell’obbligazione in capo alla parte, e dunque un elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva di durata, proiettava i suoi effetti sui periodi contributivi successivi,salva prova di mutamenti sopravvenuti della qualità soggettiva dell’obbligato.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. Azienda Casa Emilia Romagna –Acer Ferrara resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c.,per avere la Corte richiamato il giudicato contenuto in una sentenza che tuttavia presentava una motivazione meramente apparente: rinviava infattialla motivazione di altra sentenza la quale, a sua volta, motivava sulla non debenza della contribuzione per indennità di malattia ma nulla diceva sulla contribuzione per indennità di maternità.

Il ricorsoè inammissibile per difetto di autosufficienza. Esso riporta solo stralci delle due sentenze del tribunale di Ferrara (nn.92/16 e 199/15) in riferimento alle quali è stato affermato il vincolo del giudicato esterno, contestato dall’Inpscon il ricorso ora all’esame. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, cui va data continuità, la parte che intende contestare l’esistenza del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso e a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass.17310/2020, Cass.8042/2023).

Inoltre, affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio -possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo(v., fra le altre, Cass. n.28515/2017).All’inammissibilità del ricorso segue la condanna dell’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €9.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; Così deciso in Roma, all’