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Ordinanza — n. 10793/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employee's claim for higher pay when individual contract exceeds collective agreement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10793/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the public hospital's appeal, quashing the lower court's decision that granted the employee additional pay. The employee argued she deserved higher wages for superior duties despite being in a lower category, while the employer contended that individual contracts cannot override collective agreements. The court ruled that public employers are legally barred from granting better terms individually, so the employee's claim for differential pay was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 52 d.lgs. n. 165/2001; Art. 45 d.lgs. n. 165/2001: Public employers cannot grant individual treatment more favorable than the collective agreement, prohibiting the cumulation of base salary for a higher category with horizontal progression allowances from a lower category.

Parole chiave

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public employment law collective bargaining agreement individual contract limitation salary progression rules differential pay claim administrative budget constraints cassation quashing indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 52 d.lgs. n. 165/2001
con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 52 comma 1-bis d.lgs.
Art. 2 d.lgs. n. 165/2001
165/2001, dell’art. 23 commi 1-2 d.lgs.
Art. 45 d.lgs. n. 165/2001
e di cui all’art. 45 d.lgs.
Art. 8 d.lgs. n. 165/2001
Art. 47 d.lgs. n. 165/2001
45, commi 1 e 2), la cui conclusione è assoggettata ad un rigoroso procedimento di determinazione degli oneri finanziari conseguenti (art. 47);
Art. 384 comma 2 cod. proc. civ.
il ricorso va dunque accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata; decidendo nel merito ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda di differenze retributive come ab origine formulata dalla lavoratrice;
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 52 comma 1-bis d.lgs.
artt. 36 Cost
denuncia l a violazione e / o falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs.
art. 35 c.c
165/2001 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 35 c.c.n.l.
art. 36 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3816/2021
Cass. n. 16094/2016
Cass. n. 6553/2019
fra le tante Cass. n. 6553/2019;
Cass. n. 32357/2018
Cass. n. 12334/2018
32157/2018; Cass. n. 12334/2018; Cass.
Cass. n. 19043/2017
12334/2018; Cass. n. 19043/2017), evenienza, questa, che, all’evidenza , è venuta a concretizzarsi per effetto del decisumdella Corte di merito;
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25114/2017proposto da: A.S.S.T. (Azienda Socio S anitaria Territoriale) SANTI PAOLO E CARLO,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , LARGO DEL NAZARENON. 8/11 presso lo studio dell’avvocato MARCO SAVERIO MONTANARI che la rappresenta e difende -ricorrente - contro SCORDAMAGLIA ANGELA, elettivamente domiciliat o in ROMA VIA COSSERIA N. 2 , presso e nel lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 86/2017della CORTE D’APPELLO DI MILANO, pubblicata il 24/04/2017R.G. n. 1088/2014; Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.25114/2017 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 - CC udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 15/03/2023dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. Angela Scordamaglia, inquadrata come categoria A del c.c.n.l. Comparto Personale Sanità, con progressione economica orizzontale A5 fin dal 2010, rivendicava, dinanzi al Tribunale di Milano, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria B, chiedendo, nei confronti della datrice di lavoro Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo (ora A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo), il pagamento delle differenze retributive, pari a €. 5.543,72, per il periodo dal 2009 al 14.3.2013, per aver s volto mansioni di «addetta alla segreteria dell’ambulatorio di ortopedia con compiti di gestione prenotazione in forma cartacea e informatica»;

2. il Tribunale, rilevato che la ricorrente nel periodo per cui era causa, ossia dal 1.4.2008, era stata inquadrata nella categoria A5 e aveva goduto di retribuzione superiore a quella prevista per il livello B iniziale, respingeva la domanda;

3. la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 86 / 17 del 24.4.2017, riformava parzialmente la pronuncia impugnata, dichiarando il diritto della Scordamaglia alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo in oggetto in misura pari a €. 5.200,00 oltre interessi legali dal dì di maturazione dei singoli ratei;

4. la Corte di merito, fermo l’accertato svolgimento di mansioni di contenuto superiore (B) a quelle della categoria di appartenenza (A), riteneva, contrariamente al primo giudice, non avesse alcuna rilevanza la circostanza che la ricorrente avesse goduto di un trattamento economico che, per via della progressione orizzontale (A5), era superiore a quello della categoria B, perché «quest’ultimo si collega allo svolgimento di mansioni proprie della inferiore categoria A e prescinde dall’impiego nella superiore categoria»; per l’effetto, riconosceva le differenze retributive ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, come quantificate dall’appellante e non contestate ex adverso;

5. per la cassazione di tali sentenze propone ricorso l'A.S.T.T. Santi Paolo e Carlo, affidato a quattro motiviassistiti da memoria, cui resiste la Scordamaglia con controricorso illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo l'A.S.S.T. denuncia l a violazione e / o falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 35 c.c.n.l. 7/4/99); lamenta che la Corte meneghina, ai fini del riconoscimento delle differenze retributive, non aveva considerato, « falsando il confronto retributivo», il trattamento economico percepito dalla dipendente, vale a dire quello della categoria A, livello economico 5, ma il diverso trattamento “A livello economico 0” che la Scordamaglia non aveva mai goduto per tutto il periodo oggetto di ricorso; in sostanza, la differenza retributiva avrebbe dovuto essere calcolata tra le retribuzioni complessivamente percepite e non tra le «retribuzioni tabellari» previste dal livello base delle due categorie (Categoria A e Categoria B);

2. con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 52 comma 1-bis d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 23 commi 1-2 d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 35 c.c.n.l. 7/4/99 per non avere la Corte di merito considerato che le progressioni all’interno della stessa Area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, sicché esse dovevano essere considerate perché disegnavano un percorso di avvicinamento alla qualifica superiore nell’ottica di proporzionalità di cui all’art. 36 Cost.;

3. con il terzo motivo si lamenta violazione di norme di diritto in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dagli artt. 2, 24 e 45 d.lgs. n. 165/2001, i quali stabiliscono che il trattamento economico, fondamentale e accessorio, è previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva; la Corte d’appello aveva violato tali principi e finito con il riconoscere un trattamento economico (ben) superiore a quello previsto per il livello B dalla contrattazione collettiva ove regolarmente acquisto con procedura concorsuale (e pari al trattamento base per il livello B + la progressione in carriera sino al livello economico 5 della categoria di appartenenza A);

4. con il quarto, ed ultimo, motivo lamenta violazione degli accordi collettivi in relazione al principio di parità di trattamento e non discriminazione di cui all’art. 97 Cost. e di cui all’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte d’appello riconosciuto, a favore della dipendente, un trattamento economico più favorevole di quello contrattualmente spettante agli altri lavoratori incardinati nella categoria superiore e che svolgono istituzionalmente funzioni proprie di tale categoria B;

5. i motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro intima connessione; gli stessi sono fondati; come noto, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori deve riconoscersi nella sola misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, nel testo ratione temporis vigente, così testualmente dispone: «Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave»;

6. ebbene, la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore non può che essere valutata complessivamente, e dunque raffrontando la misura della retribuzione in concreto percepita, nel suo trattamento principale e accessorio, e quella riconosciuta per le mansioni superiori;

7. d’altronde, gli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio, escludendo che il datore di lavoro pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente; non a caso, non si è mancato di precisare che il datore di lavoro pubblico incontra precisi limiti nella determinazione del trattamento economico spettante al personale, poiché detta voce di spesa deve essere « evidente, certa e pr evedibile nella evoluzione» (art. 8), con la conseguenza che il trattamento economico non può che essere quello definito dai contratti collettivi (art. 45, commi 1 e 2), la cui conclusione è assoggettata ad un rigoroso procedimento di determinazione degli oneri finanziari conseguenti (art. 47);

8. com’è agevole constatare, la Corte d’appello si è discostata da tali principi: scorporando ed eliminando dal « confronto retributivo» ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001 il trattamento economico percepito in forza delle progressioni orizzontali, ha, da un lato, attribuito alla dipendente la maggiorazione della retribuzione base per il superiore livello B e, dall’altro, ha consentito di conservare gli emolumenti ad essa corrisposti in virtù della progressione economica goduta nel sottostante livello A5; così facendo, per il periodo oggetto di causa di effettivo esercizio delle mansioni superiori, la Corte distrettuale ha, in sostanza , attribuito illegittimamente alla lavoratrice un trattamento economico non corrispondente a quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 3816/2021;

Cass. n. 16094/2016), operando illegittimamente un cumulo tra la retribuzione complessivamente attribuita per la superiore categoria (B) e la quota di retribuzione percepita in forza delle progressioni economiche orizzontali già in godimento; infine va aggiunto (per mera completezza espositiva ) che questa Corte da tempo ha affermato che il principio espresso dall'art. 45 del richiamato decreto, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera solo nell'ambito del sistema previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale (cfr. fra le tante Cass. n. 6553/2019;

Cass. n. 32157/2018; Cass. n. 12334/2018; Cass. n. 19043/2017), evenienza, questa, che, all’evidenza , è venuta a concretizzarsi per effetto del decisumdella Corte di merito;

6. il ricorso va dunque accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata; decidendo nel merito ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata la domanda di differenze retributive come ab origine formulata dalla lavoratrice;

7. gli esiti difformi dei due gradi di merito consigliano di compensare fra le parti le spese dell’intero processo e di porre a carico di entrambe, in pari quota, quelle di CTU come liquidate in prime cure;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda della lavoratrice;compensa le spese dell’intero proc