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Ordinanza — n. 10744/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties conciliated and waived further litigation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10744/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal moot following a settlement reached between the parties in the labor dispute. Vodafone Italia and the employee, Luca Franco, conciliated the controversy at the trade union level, resulting in the plaintiff's formal waiver of the appeal. Consequently, the court dismissed the case without issuing any ruling on the merits or litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 92, last paragraph c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: When parties conciliate and the plaintiff waives the appeal, the court declares the subject matter of the dispute ceased without ruling on costs or the merits.

Parole chiave

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labor dispute settlement waiver of appeal cessation of subject matter trade union conciliation mootness in cassation cessione di azienda cessazione dell'esercizio scioglimento della società

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92, last paragraph c.p.c.
sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo comma c.p.c.;
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
neppure sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.818/2019 R.G. proposto da : VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA VIRGILIO, n. 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI,che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TOFACCHI ; -ricorrente- contro FRANCO LUCA, domiciliatoin ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 209 presso l o studio dell’ avvocato LUCA SILVESTRI , rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO ; -controricorrente- nonché contro ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DI RIPETTA,N. 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONARD O VESCI; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2701/2018,depositata i l 26/06/2018 , R.G.N. 2588/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSO CHE 1. con sentenza 26 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma ha accertato la nullità della cessione del contratto di lavoro di Luca Franco da Vodafone Italia a Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e la conseguente prosecuzione con la prima del rapporto del lavoratore: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande, anche di condanna risarcitoria del danno professionale nei confronti di entrambe le società;

2. al contrario del Tribunale, essa ha escluso, per difetto del requisito di preesistenza –in assenza di un’entità economica stabilmente ed autonomamente organizzata –nel ramo d’azienda, cui era addetto il lavoratore, trasferito dalla prima alla seconda società con atto del 1° luglio 2011.

3. la Corte capitolina ha invece confermato la valutazione del primo giudice, in ordine alla mancanza di prova dell’allegata dequalificazione professionale subita;

4. con atto notificato il 21 dicembre 2018, Vodafone Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui hanno resistito il lavoratore e Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. con distinti controricorsi (quest’ultima instando per la cessazione della materia del contendere nei propri confronti);

5. Vodafone Italia s.p.a. e Luca Franco hanno conciliato la controversia in sede sindacale con verbale in data 19 marzo 2021, dal qualerisulta in particolare la rinuncia della società, accettata dal lavoratore, al ricorso per cassazione proposto, con la pattuizione tra loro della compensazione delle spese di lite;

6. le società hanno comunicato memorie finali in tale senso. CONSIDERATOCHE 1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo comma c.p.c.;

2. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata l