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Ordinanza — n. 10743/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal to extend pension start date under general sliding scale rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10743/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the lower court's decision, ordering a retrial to apply the pension sliding scale. The INPS argued that the general provision for delaying pension access applies to all early retirement cases, including those under specific disability thresholds. The court affirmed this interpretation, citing prior precedents that the sliding scale is a general rule not limited to specific age groups.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. n. 78/10 conv. in l. n. 122/10; Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92: The statutory provision for delaying the start date of old-age pensions applies generally to all cases of early retirement, including those governed by specific disability thresholds.

Parole chiave

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pension sliding scale early retirement access INPS appeal disability threshold Cassation ruling

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. n. 78/10 conv. in l. n. 122/10
Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92
In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29191/18
Cass. 2382/20
Cass. 1931/21

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Testo completo

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, ANTONELLA PATTERI, avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, SERGIO PREDEN, avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, LUIGI CALIULO, avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it; - ricorrent e - contro Oggetto: pensione anticipata vecchiaia finestre mobili finestrasgra vi contributivi trasferta RGN 9450/18 Cron. Rep. CC 23.3.23 CHIUCHIOLO GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall’avv.

BRUNO GARLATTI, bruno.garlatti@pecavvocatigorizia.it; - resistente con procura – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 310 /20 17 pubblicata i l 24 / 10 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere ALESSANDRO GNANI RITENUTO CHE La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’appello dell’Inps volto a posticipare, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 da Chiuchiolo Gianfrancocon decorrenza dal 1.6.2014.

Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps perun solo motivo. Chiuchiolo Gianfranco non ha notificato controricorso, ma ha depositato memoria difensiva, di cui non si può tenere conto ai sensi dell’art.370, co.1 c.p.c. All’adunanza camerale, il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito con l. n.122/10.

Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza di dodici mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12. Il motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d. l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs.n.503/92.

In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata con rinvio alla Corte d’appello per i conseguenti accertamenti sulla domanda attorea di primo