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Ordinanza — n. 10696/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling mobile windows apply to early old-age pension claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10696/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Milan Court of Appeal's decision rejecting INPS's appeal to delay the early old-age pension start date. INPS argued the mobile window provisions generally apply to all early retirement cases, not just those explicitly listed in exclusion clauses. The court agreed, citing established precedent that the broad text of the law covers all early retirement scenarios, thereby overturning the lower court's narrow interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. n. 78/10 conv. in l. n. 122/10; Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92: The mobile window provisions for delaying pension access apply universally to early old-age pensions, including those for invalids with over 80% disability, as the norm's broad subject matter encompasses all such cases.

Parole chiave

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early old-age pension mobile windows provision INPS appeal pension start date invalidity percentage Cassation annulment statutory interpretation

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. n. 78/10 conv. in l. n. 122/10
Art. 1, co. 8 d.lgs. n. 503/92
In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29191/18
Cass. 2382/20
Cass. 1931/21

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Testo completo

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, ANTONELLA PATTERI, avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, SERGIO PREDEN, avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, LUIGI CALIULO, avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it; - ricorrent e - contro Oggetto: pensione anticipata vecchiaia finestre mobili finestrasgra vi contributivi trasferta RGN 882/18 Cron. Rep. CC 23.3.23 ZANONE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avv.

MASSIMO NAPPI, massimonappi@ordineavvocatiroma.org ; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1 558 /20 17 pubblicata i l 17 / 7 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere ALESSANDRO GNANI RITENUTO CHE La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello dell’Inps volto a posticipare, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 da Zanone Giancarlocon decorrenza dal 1.11.2015.

Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps per un solo motivo. Zanone Giancarlo resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10. Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza di dodici mesi.

Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12. Il motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.503/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata con rinvio alla Corte d’appello per i conseguenti accertamenti sulla domanda attorea di primo grado, ivi compreso il profilo del trimestre legato all’adeguamento della prospettiva di