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Ordinanza — n. 10615/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses employer's appeal, ruling one-time payment must be proportional to service months, not borne by current employer for prior periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10615/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, which had held the current employer liable for the full one-time payment covering a 44-month vacancy period. The employer argued that the collective agreement required payment only to workers under the 2003 contract, excluding the current employer's liability for prior periods. The court ruled that the payment must be proportional to months of service and cannot be fully shifted to the current employer absent specific agreement.

Regesto Legislator

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Art. 1294, 1362-1371 c.c.; CCNL Mobilità 2012; Accordo Agens-Ancp 2014: The one-time payment for contract vacancy must be proportional to service months and cannot be fully borne by the current employer for periods of work under previous employers.

Parole chiave

Generato dall'IA
one-time payment contract vacancy proportional allocation collective agreement employer liability labor dispute Cassazione contratto di organizzazione di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 1294 c.c.
Art. 1362-1371 c.c.
CCNL Mobilità 2012
Accordo Agens-Ancp 2014
Art. 360 n. 3 c.p.c.
4 dell’Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Art. 384 c.p.c.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto dell’originaria domanda propostadal lavoratore.
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, mediante la quale detta società era stata condannata, in solido con Trenitalia s.p.a., quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14.1.2021, nn. 554 e 555
Ord. 1304/2023
Ord. 36652/2022
Ord. 36654/2022
Ord. 36775/2022
Ord. 36777/2022
Ord. 36778/2022
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Testo completo

L, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra INGANGI e Carlo DI BUONO; -ricorrente - contro DELEO Francesco; - intimato - TRENITALIA SPA, in persona del suo institore Avv. Antonino RUSSO, elettivamente domiciliata in Roma alla Via A. Stoppani, n. 34, presso lo studio dell’Avv. Carlo MOLAIOLI, dal quale è rappresentata e difesa; -controricorrente - avverso la sentenza n. 310 /2019 d ella Corte di appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 19.3.2019, R.G. 450/2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14.2.2023dal Consigliere Dott.

Francesco Giuseppe L. CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto dalla Gierre s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, mediante la quale detta società era stata condannata, in solido con Trenitalia s.p.a., quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, al pagamento,in favore di De Leo Francesco, della somma di € 926,47, pari alla differenzatra quanto percepito e quanto spettante, a titolo di importo una tantuma copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012(tale somma, infatti, secondo il ricorrente, era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice di lavoro, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento “verbaledi accordo” del 29.1.2014).

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riaffermata la competenza per territorio del Tribunale adito, nel merito, ha ritenuto spettante al lavoratore l’importo una tantum rivendicato, da porsi interamente a carico di Gierre, in quanto da erogare con la retribuzione da parte del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, alla luce del proprio iter motivazionale, in considerazione del “verbale di accordo” di assunzione dell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp – in quanto non già innovativo, ma, piuttosto, attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012.

3. Avverso tale sentenza la Gierre s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.4. Il lavoratore intimato è rimasto tale; si è invece costituita con controricorso Trenitalia s.p.a.

5. La ricorrente hadepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, la Gierre s.r.l. denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362-1371 c.c. del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 allegato A e dell’art. 4 dell’Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Deduce l’erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze, l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di Trenitalia s.p.a., nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.

2. Il motivo è fondato.

3. Su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità una tantum ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva (cfr., sul punto, Cass. 14.1.2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove la stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento” .

Deve, quindi, ritenersi che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hocche ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.

4. Più di recente il medesimo indirizzo è stato confermato nelle ord. nn. 1304/2023, 36652/2022, 36654/2022 36775/2022, 36777/2022, 36778/2022, in relazione ad analoghe fattispecie.

5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto dell’originaria domanda propostadal lavoratore.

6. L’assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell’originario ricorrente . Compensa tra le parti le spese delgiudizio. Così deciso in Rom