Court allows employer to pay only proportional portion of gap indemnity, rejecting full liability for prior contractors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Gierre s.r.l.'s appeal against a lower court ruling that forced the company to pay the full gap indemnity for 44 months of vacancy. While workers argued for total liability based on a collective agreement, the court held that the indemnity must be proportional to months worked under the current contract. Consequently, the lower sentence was quashed, and the workers' claims for the full amount were rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1294, 1362-1371 c.c.: The one-time gap indemnity is structurally linked to labor performance and must be paid proportionally to months worked under the current collective agreement, rather than the full amount to the current employer for the entire vacancy period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra INGANGI e Carlo DI BUONO; -ricorrente - contro GIORDANO Antonino, FULCO Demetrio, LIUZZO Francesco, COMO Nicolae D’AGOSTINO Rocco, domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avv. Carmine PIRROTTINA; -controricorrenti - nonché contro TRENITALIA SPA, in persona del suo institore Avv. Antonino RUSSO, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Arcione, n. 71, presso lo studio dell’Avv.
Prof. Stefano D’ERCOLE, dal quale è rappresentata e difesa; -controricorrente- avverso la sentenza n. 14/2019 d ella Corte di appello di REGGIO CALABRIA, depositata l’1.4.2019, R.G. 540/2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15.2.2023dal Consigliere Dott. Francesco Giuseppe L. CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto dalla Gierre s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, mediante la quale detta società era stata condannata, in solido con Trenitalia s.p.a., quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, al pagamento in favore dei lavoratori in epigrafe indicati (attori giusta distinti ricorsi che avevano dato luogo a procedimenti già riuniti in prime cure), delle somme per ognuno di essi indicate, pari alle rispettive differenze tra quanto percepito e quanto loro spettante, per tutti a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012(tale somma, infatti, secondo i ricorrenti, era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice di lavoro, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento “verbaledi accordo” dell’1.8.2013).
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riaffermata la competenza per territorio del Tribunale adito, nel merito, ha ritenuto spettante ad ognuno dei lavoratori suddetti l’importo una tantum rivendicato, da porsi interamente a carico di Gierre, in quanto da erogare con la retribuzione da parte del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, alla luce del proprio iter motivazionale, in considerazione del “verbale di accordo” di assunzionedell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp – in quanto non già innovativo, ma, piuttosto, attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012.
3. Avverso tale sentenza la Gierre s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
4. I lavoratori intimati hanno resistito con unico controricorso e la Trenitalia s.p.a. pure ha proposto controricorso.
5. La ricorrente hadepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, la Gierre s.r.l. denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362-1371 c.c. del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 allegato A e dell’art. 4 dell’Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Deduce l’erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione di ognuno dei lavoratori alle proprie dipendenze, l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale i predetti avevano lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di Trenitalia s.p.a., nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003”, dell’indennità una tantumcon le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.
2. Il motivo è fondato.
3. Su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l’indennità una tantum ha (…) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva (cfr., sul punto, Cass. 14.1.2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che conferma indiretta della corrett ezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove la stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento” .
Deve, quindi, ritenersi che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.
4. Più di recente il medesimo indirizzo è stato confermato nelle ord. nn. 1304/2023, 36652/2022, 36654/2022 36775/2022, 36777/2022, 36778/2022, in relazione ad analoghe fattispecie.5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorsodeve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto delle originarie domande proposte dai lavoratori.
6. L’assoluta novità della questione al momento della proposizione dei ricorsi introduttivi suggerisce di procedere all’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande dei lavoratori. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così d