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Ordinanza — n. 10602/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10602/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10602/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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8 hapronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22142/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Beccaria, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA e TRIOLO VINCENZO -ricorrente- contro DE GIORGI SILVIA -intimata- avverso sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 564/2018 depositata i l 24/04/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.

Regesto Legislator

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art. 2751 cod. civ, art. 2112 cod. civ, art. 112 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 10602/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 22142/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Beccaria, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA e TRIOLO VINCENZO -ricorrente- contro DE GIORGI SILVIA -intimata- avverso sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 564/2018 depositata i l 24/04/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.

Parole chiave

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revoca di prestazioni sociali ripristino della rendita di invalidità indennità di disoccupazione dell'assicurato soppressione delle prestazioni assicurative restituzione di prestazioni complementari indennità giornaliere di malattia

Disposizioni normative citate

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art. 2751 cod. civ
art. 2112 cod. civ
art. 112 cod. proc. civ
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Testo completo

8 hapronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22142/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Beccaria, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA e TRIOLO VINCENZO -ricorrente- contro DE GIORGI SILVIA -intimata- avverso sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 564/2018 depositata i l 24/04/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Milano, riformando la pronuncia del Tribunale di Varese, ha accolto la domanda di Silvia De Giorgi, rivolta a sentir dichiarare non sussistente l’obbligo di restituire quanto richiesto dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, giusta provvedimento di revoca, a titolo di autotutela, del beneficio inizialmente accordato a titolo di t.f.r. e ultima retribuzione d erivanti dal rapporto lavorativo intercorso alle dipendenze della società La Quiete Hospital s.r.l. dal 27.08.2010 al 22.07.2011, data del licenziamento collettivo non opposto, e della immediata riassunzione (23.07.2011) presso il Gruppo Sant’Alessandro s.r.l., cessionario della societàLa Quiete s.r.l., successivamente dichiarata fallita; la Corte territoriale ha affermato che, essendo stato, il credito preteso dalla De Giorgi,ammesso al passivo a titolo di privilegio speciale ex art. 2751 cod. civ. per la somma richiesta nel fallimento della società La Quiete Hospital s.r.l., l’esecutività dello stato passivoera sufficiente a sorreggere la pretesa della lavoratrice direttamente nei confronti del Fondo di Garanzia; la Corte territoriale trova conforto a tale sua conclusione anche ne gli accordi di cessionestipulati con la società subentrante, i quali prevedevano che per ogni somma dovuta a titolo retributivo e/o di trattamento di fine rapporto avrebbe dovuto rispondere solo e soltanto la cedente e che conseguentemente, al fallimento della stessa,sarebbe dovuto subentrare il Fondo di Garanzia; avverso la decisione ricorre l’INPS sulla base didue motivi;

Silvia De Giorgi è rimasta intimata.CONSIDERATO CHE: il primomotivo contesta l’interpretazione data dalla Corte territoriale delle norme regolantil’incidenza delle vicende circolatorie rispetto all’autonomia dell’obbligazione previdenziale del Fondo di Garanzia;l’istituto ricorrente pone l’accento sul permanere del vincolo solidale che lega ex lege(art. 2112 cod. civ.) il datore cessionario in bonis al cedente in virtù dell’effettiva prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e dell’irrilevanza nei confronti dell’INPS del licenziamento intimato dal datore cedente dopo la stipula del contratto di trasferimento d’azienda ed il giorno prima dell’assunzione del lavoratore da parte dell’impresa cessionaria; il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere,il giudice dell’appello, condannato l’INPS a corrispondere alla lavoratrice somme a titolo di t.f.r. e ultima mensilità di retribuzione (oltre interessi ed accessori) in difetto di domanda al riguardo; il primo motivo merita accoglimento; questa Corte, in ipotesi sovrapponibile (Cass. n. 4897 del 2021), ha cassato la decisione che aveva ritenuto insindacabile da parte dell’INPS la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo, benché il fallimento della cedente e l’insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito colcessionario; il principio di diritto,che va riaffermato anche nel caso in esame, è nel senso di ritenereche, qualora nell’ambito del rapporto di lavoro unico, perché proseguito se nza soluzione di continuità con l’impresa cessionaria, il lavoratore ha la possibilità di rivolgersi per il pagamento dei crediti ammessi dalla legge al coobbligato in bonisdel datore insolvente, in virtù del vincolo solidale che li lega ex lege , non sussiste il presupposto fondante per l’insorgere dell’obbligazione del Fondo di garanzia, la quale ha natura previdenziale, perchè specificamente rivolta alla copertura effettiva del rischio che il lavoratore non riesca a conseguire il soddisfacimento del suo diritto di credito, a titolo di t.f.r. e ultime retribuzioni maturate , a c ausa dell’inadempimento datoriale;nel caso in esame, il rapporto di lavoro di Silvia De Giorgi era continuato senza interruzione con il Gruppo Sant’Alessandro s.r.l., cessionario della società La Quiete s.r.l.; peraltro, la stessa mancata impugnazione del licenziamento comminato dall’impresa cedente da parte della lavoratrice conferma come quest’ultima avesse correttamente considerato che la tutela del propri o diritto di credito sarebbe stata garantitadal cessionario, all’epoca in bonis , per il principio solidaristico cont emplato dall’art. 2112 cod.civ.; il licenziamento avvenuto presso la cedente deve, pertanto , considerarsi inesistente, poiché, diversamente opinando,verrebbe vanific ato il senso stesso della previsione dell’art. 2112 del codice civile, il cui intento coincide,per l’appunto, con la finalità di tutela dellavoratore da illegittime espulsioni dal lavoro; quanto agli invocati accordi di cessione, mediante i quali nel contratto di trasferimento d’azienda si conv iene che ogni emol umento retributivo e ogni somma dovuta a titolo di t.f.r. rimangano a carico della cedente, con esclusione della responsabilità solidale della cessionaria e conseguente subentro del Fondo di Garanzia negli obblighi contrattuali inadempiuti dal datore di lavoro, tali pattuizioni vanno dichiarate affette da nullità, in quanto rivolte a coinvolgere nell’accordo di cessione un soggetto, l’INPS, titolare di un’obbligazione previdenziale distinta ed autonoma da quella contrattuale posta in capo aldatore inadempiente (cfr., sul tema , Cass. n. 1861 del 2022 e Cass. n.3165 del 2022), e, dunque, a chiamare in causa, inopinatamente, l’ente previdenziale, pur in presenza di un soggetto con conclamata (ed attuale) responsabilità datoriale anche verso i debiti contratti dall’impresa cedente aventititolo nel rapporto di lavorooriginario, proseguito presso la cessionaria; il secondo motivo va considerato assorbito in ragione dell’accoglimento del primo; in definitiva, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, il ricorso va accolto,la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, lacausa va decisa nel merito , con il rigetto dell’originaria domanda ; le spese dell’intero processo vanno compensate, stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.