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Ordinanza — n. 10587/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10587/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10587/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14592/2021 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE CARSO , n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSÈMORPURGO; -ricorrente - contro RUVO LUCA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTOCARAPELLE; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 878/2020 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 02/12/2020 , R.G.N. 1365/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 10587/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 14592/2021 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE CARSO , n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSÈMORPURGO; -ricorrente - contro RUVO LUCA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTOCARAPELLE; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 878/2020 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 02/12/2020 , R.G.N. 1365/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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lavoratori anziani attività lucrativa all'età pensionabile cessazione delle prestazioni rinuncia a pretese di salario estinzione della rendita d'invalidità accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
a tanto consegue la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14592/2021 R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE CARSO , n. 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSÈMORPURGO; -ricorrente - contro RUVO LUCA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTOCARAPELLE; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 878/2020 d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , pubblicatail 02/12/2020 , R.G.N. 1365/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con sentenza n. 878/2020 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell’art. 18 comma VII c.c.n.l. 2003 e dell’art. 7 dell’Accordo 1.3.2006 nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ed aveva accertato il diritto degli odierni ricorrenti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi; . 2.per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Trenord s.r.l sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;

3. la società Trenord s.r.l. ha depositato in data 20 dicembre 2022 atto con il quale, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato di rinunziare al ricorso; Consideratoche 1. parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritto dal procuratore a ciò espressamente delegato dal legale rappresentante della società e che tale atto è corredato dalla contestuale adesione del procuratore della parte contoricorrente;

2. a tanto consegue la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

3. la adesione di parte controricorrente alla dichiarazioni di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , cod. proc. civ.;

4. la definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1. quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015); P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del processo. . R