Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10549/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against labor sanction order due to holiday term suspension application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10549/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Marco Vannelli's appeal against a first-instance dismissal regarding the timeliness of his appeal. The lower court had rejected the appeal as late, filed in February 2017, because it missed the June 2017 deadline. The Supreme Court ruled that the holiday term suspension applies to appeals against administrative sanction orders in labor disputes, thereby extending the deadline to February 21, 2017. Consequently, the appeal was deemed timely, the lower judgment was quashed, and the case was remanded for retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 legge 742/1969; Art. 327 c.p.c.: The holiday term suspension applies to appeals against administrative sanction orders in labor proceedings, rendering appeals filed during the holiday period timely if submitted before the extended deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
holiday term suspension labor administrative sanctions appeal timeliness processual deadlines remand for retrial inosservanza del termine disdetta tardiva domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
nel caso di specie, è pertanto tempestivo l’atto di appello, depositato presso la Cancelleria della Corte fiorentina in data 17 febbraio 2017, entro la scadenza del termine semestrale (21 febbraio 2017) previsto dall’art. 327 c.p.c.
Art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
esso è fondato; 3.al giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica, infatti, lasospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass.
Art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011
così pure nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs.
Artt. 409 e 442 c.p.c.
art. 22 legge n. 689/1981
con sentenza 20 agosto 2018, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Marco Vannelli avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale, ai sensi dell’art. 22 legge n.
art. 327 c.p
nel caso di specie, è pertanto tempestivo l’atto di appello, depositato presso la Cancelleria della Corte fiorentina in data 17 febbraio 2017, entro la scadenza del termine semestrale (21 febbraio 2017) previsto dall’art. 327 c.p.c.
art. 3 legge n.742/1969
esso è fondato; 3.al giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica, infatti, lasospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8 giugno 2011, n. 12506
742 (Cass. 8 giugno 2011, n. 12506); 3.1.
Cass. s.u. 29 gennaio 2021, n. 2145
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29247/2018 R.G. proposto da : VANNELLI MARCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA PERSICHETTI ; -ricorrente- contro ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SEDE TERRITORIALE DI PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI , n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende ; -resistentecon mandato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 651/2018,depositata il 20/08/2018 , R.G.N. 48/2018 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 20 agosto 2018, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Marco Vannelli avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale, ai sensi dell’art. 22 legge n. 689/1981, la Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia gli aveva ingiunto il pagamento della maxi-sanzione e accessori per l’occupazione irregolare delle lavoratrici Aurelia Baltea, dal 23 maggio 2007 all’11 marzo 2008 e Ana Samarat, per il periodo dall’1 novembre 2004 al 23 gennaio 2007, in qualità di badanti per assistenza e compagnia alla propria madre;

2. per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell’appello, in quanto depositato presso la propria Cancelleria (momento rilevante, diversamente che nel rito ordinario nel quale esso è costituito dalla notificazione dell’atto di citazione, ai fini della pendenza del giudizio nel rito del lavoro, con il quale la controversia era stata trattata in primo grado) in data 17 febbraio 2017, oltre la scadenza del termine semestrale (21 gennaio 2017) previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (21 luglio 2016);

3. con atto notificato il 18 ottobre 2018, l’ingiunto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.; l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Pistoia ha comunicato un atto di costituzione dell’Avvocatura generale dello Stato ai soli fini di partecipazione all’udienza di discussione, senza svolgimento di alcuna difesa. CONSIDERATO CHE 1.nel rispetto dell’ordine logico – giuridico preg iudiziale, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n.742/1969, perl’applicabilità della sospensione feriale dei termini ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione, comportante la tempestività del deposito dell’atto di appello entro il termine di scadenza del periodo semestrale, tenuto conto della sospensione (il 21 febbraio 2017) (secondo motivo);

2. esso è fondato; 3.al giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica, infatti, lasospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass. 8 giugno 2011, n. 12506); 3.1. così pure nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza – ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria – diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui derivi un'omissione contributiva – non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della legge n. 742/1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodoferiale; con la conseguenza che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di dettasospensione (Cass. s.u. 29 gennaio 2021, n. 2145); 3.2. nel caso di specie, è pertanto tempestivo l’atto di appello, depositato presso la Cancelleria della Corte fiorentina in data 17 febbraio 2017, entro la scadenza del termine semestrale (21 febbraio 2017) previsto dall’art. 327 c.p.c. e tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (21 luglio 2016);4. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.325, 327 c.p.c., per la tempestività dell’atto di appello, notificato alla controparte ed iscritto a ruolo in via telematica il 10 (e non il 17) febbraio 2017, come risultante “dalla cancelleria telematica e dalle ricevute in atti”, a fronte della notificazione della sentenza alla medesima controparte (come correttamente rilevato anche dalla Corte territoriale) il 13 gennaio 2017(primo motivo);

5. essoè assorbito;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte