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Ordinanza — n. 10537/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling disciplinary sanction timely as notice reached the competent office within 40 days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10537/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against a lower court ruling that had declared a disciplinary sanction for falsifying documents illegal due to alleged tardiness. While the lower court found the sanction untimely because the 40-day period started when the local office director signed a report, the supreme court held that the period begins only when the disciplinary proceedings office receives the facts. Consequently, the court found the sanction timely since the competent office was notified in February 2012, well before the communication to the employee in March 2012.

Regesto Legislator

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Art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001; The disciplinary contestation period commences from the date the specific office for disciplinary proceedings acquires knowledge of the infraction, not from when any other administrative unit receives the information.

Parole chiave

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disciplinary sanction tardiness of contestation knowledge acquisition disciplinary proceedings office administrative knowledge sospensione dell'istruzione disciplina processuale revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001
CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate ricorrent e , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14.10.2015, n. 20733
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28345-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BOLZONI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 92, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCOZZA, che la Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.28345/2017 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 CC rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIANA ZANUTTIGH; -controricorrente - avverso la sentenza n. 908/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/05/2017 R.G.N. 1795/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza de l 22 maggio 201 7 , la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Pavia e accoglieva la domanda proposta da Daniela Bolzoni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, alle cui dipendenze la Bolzoni prestava servizio con mansioni di funzionaria presso l’Ufficio Territoriale di Corteleona, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi irrogatale per aver formato atti falsi e segnatamente tre processi verbali attestanti attività di verifica viceversa mai eseguita; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto illegittima la sanzione per tardività della contestazione disciplinare, assumendo il relativo termine di 40 giorni decorrente dalla data in cui, con la sottoscrizione in data 7.6.2011 della relazione sui fatti da parte del direttore dell’Ufficio Territoriale, poteva dirsi l’Amministrazione, nella persona del responsabile della struttura di adibizione della dipendente, essere venuta a conoscenza dell’infrazione in cui la stessa era incorsa;- c he per la cassazione di tale decisione ricorre l ’Agenzia delle Entrate, affidando l’impugnazionead un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Bolzoni; - che la controricorrente ha poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate ricorrent e , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa la ritenuta tardività della contestazione disciplinare, assumendo doversi far decorrere il relativo termine dalla data in cui, non il responsabile della struttura bensì l’Ufficio dei procedimenti disciplinari riceve la trasmissione o comunque acquisisce la notizia del fatto avente rilievo disciplinare; - che il motivo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. 14.10.2015, n. 20733), secondo cui l’acquisizione della conoscenza dell’infrazione da parte dell’Amministrazione va riferita non alla ricezione della notizia da parte di un qualsiasi ufficio dell’amministrazione ma soltanto dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, orientamento che, applicato al caso di specie, induce a concludere per la tempestività della contestazione, essendo la notizia pervenuta all’ufficio competente in data 6.2.2012 e così entro il termine di 40 giorni all’epoca previsto per l’avvio della contestazione disciplinare, precedendo la predetta data di 38 giorni quella del 14.3.2012 allorché la contestazione è stata comunicata all’interessata; - che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in div