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Ordinanza — n. 10535/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public official's claim for higher pay grade due to lack of state administration duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10535/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maria Lucia Conti inadmissible, upholding the lower court's rejection of her request for a higher public official pay grade. Conti argued that the appellate court failed to examine a specific municipal regulation defining her duties as equivalent to a first-grade director, despite the document being filed. The court rejected this claim as procedurally barred by the principle of double conformity and substantively inadmissible because the statutory requirements for grade advancement mandate that such duties must be performed within state administrations, not municipal ones.

Regesto Legislator

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Art. 23, Art. 19 comma 11 d.lgs. n. 165/2001; The advancement of public officials from the second to the first grade requires the performance of directorial duties within state administrations, and appeals based on alleged omissions to examine municipal regulations are inadmissible if they do not align with the specific ratio decidendi of the contested judgment.

Parole chiave

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public official grade advancement state administration requirement municipal regulation admissibility double conformity principle pay grade disparity claim posizioni amministrative del funzionario autorità comunali classificazione del posto

Disposizioni normative citate

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Art. 23 d.lgs. n. 165/2001
165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, risultavano connotare la posizione di dirigente generale e rendevano pertanto applicabile il disposto dell’art. 23 dello stesso d.lgs.
Art. 19 comma 11 d.lgs. n. 165/2001
per cui i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’art.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
art. 16 d.lgs. n. 165/2001

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8053/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12414-2017 proposto da: CONTI MARIA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 22, presso lo studio degli avvocati MARIOLINA BERNARDINI e GIOVANNI BERNARDINI, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Oggetto DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.12414/2017 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 CC dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4943/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2016 R.G.N. 7947/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 9 novembre 2016, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Maria Lucia Conti nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle cui dipendenze prestava servizio con la qualifica di dirigente di seconda fascia, domanda avente ad oggetto il riconoscimento, in relazione all’incarico di direttore del Dipartimento XII – Politiche dei Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana del Comune di Roma espletato dal febbraio 2004 all’aprile 2008 in virtù di successivi contratti a termine autorizzati dal Ministero datore che all’uopo l’aveva collocata in aspettativa non retribuita, del diritto all’inquadramento, a far data dal 2.5.2008, nella prima fascia dirigenziale dei ruoli del Ministero datore, con condanna dello stesso al pagamento delle differenze retributive tra quanto erogatole quale dirigente di seconda fascia e quanto spettante in relazione al superiore inquadramento; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provato lo svolgimento dei compiti che, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, risultavano connotare la posizione di dirigente generale e rendevano pertanto applicabile il disposto dell’art. 23 dello stesso d.lgs. per cui i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale; - che per la cassazione di tale dec isione ricorre la Conti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto, per averne pretermesso l’esame, nonostante, contrariamente a quanto affermato dalla Corte medesima, il documento fosse stato puntualmente depositato, della delibera della Giunta del Comune di Roma di approvazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi illustrativo all’art. 29 dei compiti affidati al Direttore di Dipartimento da ritenersi identici a quelli propri del dirigente di prima fascia; - che il motivo si rivela inammissibile vuoi perché precluso dalla doppia conforme di merito, vuoi perché l’ipotetico omesso esame d’un documento non integra il vizio di cui all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c. come interpretato da costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr.

Cass. S.U. n. 8053/2014 e successive conformi); - ove pure la censura si volesse qualificare – ad onta del riferimento normativo - come sostanziale deduzione di violazione d’una norma di diritto, essa sarebbe comunque inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata, che risiede nell’insufficienza, al fine di accertare in concreto l’esatto contenuto delle mansioni svolte, della mera invocazione in astratto d’una disposizione regolamentare del Comune di Roma; - infine, a ciò si agg iunga che, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 19 comma 11 d.lgs. n. 165/2001, il passaggio dall’una fascia all’altra presuppone lo svolgimento di mansioni dirigenziali solo presso amministrazioni statali (come già ritenuto dal Tribunale), mentre nel caso di specie le mansioni dirigenziali invocate a sostegno della domanda sono quelle che si assumono essere state svolte presso il Comune di Roma; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liqu idate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm