Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10515/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on job classification, ruling factual evidence supports higher pay grade under new collective agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10515/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's decision regarding job classification and salary differentials. The appellant argued that the territorial court failed to account for changes in the 2006/2009 collective agreement, yet the court found the factual findings regarding the employee's actual responsibilities remained valid. Consequently, the court held that the original judgment correctly applied the new classification system and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 113 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: The Court of Cassation reviews only legal errors, not factual disputes; where the lower court's factual findings regarding an employee's actual duties support a higher classification under a new collective agreement, the judgment stands despite arguments about subsequent contractual changes.

Parole chiave

Generato dall'IA
job classification dispute collective agreement 2006/2009 factual findings review salary differential claim public sector employment Cassazione ordinanza remuneration adjustment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148
Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 2.2.
Cass. 14 novembre 2019, n. 29624
ha già chiarito (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624 e poi Cass.
Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

l fatto che il periodo dedotto in causa ricadeva anche nell’ambito della disciplina del nuovo CCNL del 2006/2009, che aveva modificato il sistema di classificazione ed alla quale doveva farsi riferimento;

2. il motivo va disatteso; 2.1 la Corte territoriale ha accertato che la ricorrente era addetta di fatto ad un’intera linea di prodotto nel settore “processo a sostegno del reddito”, ritenendo che ciò integrasse i presupposti per la classificazione dell’attività, rispetto alle declaratorie del CCNL 1998/2001 in posizione C1, mentre la posizione C3 era propria di chi - diversamente dalla Travenzo llo – assumeva responsabilità per lavoro altrui e visione globale su tutti i processi produttivi della struttura di appartenenza; il ragionamento è in sé corretto, in quanto l’identificazione di un “processo” nell’intera linea realizzativa di un certo “prodotto” (inteso come prestazione dell’ente, conseguente alla verifica ed al realizzarsi - curat a ed accertat a in tutti i suoi momenti – dei presupposti di essa) risulta coerente con la logica dei termini, anche nel loro significato organizzativo; i tratti distintivi colgono poi esattamente quanto desumibile dalle declaratorie di quel CCNL ed ogni altra questione finisce per avere le connotazioni proprie di una rilettura del merito, con censura inammissibile in questa sede (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476;

Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 2.2. è poi vero che la Corte territoriale ha trascurato di considerare l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009, con complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento destinata a realizzare in massimo grado, con la contrattazione sopravvenuta, la flessibilizzazione delle mansioni all’interno di ciascuna Area; ed è altresì vero che questa S.C. ha già chiarito (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624 e poi Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485 ) che il successivo CCNL del 1.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore;

è indubbio che tale contrattazione sopravvenuta sia destinata ad interferire con la presente causa, per il periodo successivo al 30.9.2007; tuttavia, nel caso di specie, non solo ricorre l’ipotesi dello “scavalcamento” di area e dunque il diritto a percepire le differenze retributive rispetto ai livelli di Area A e B di appartenenza sussiste, ma gli accertamenti svolti consentono di ritenere, in ciò integrandosi e rettificandosi la motivazione resa dal giudice del merito, che comunque ricorressero i presupposti per il riconoscimento del rientrare delle lavorazioni nell’Area C di cui alla contrattazione sopravvenuta; infatti, la declaratoria dell’Area B, pur nel nuovo contratto, fa riferimento allo svolgimento di fasi o fasce di un dato processo, mentre l’Area C è destinata a chi gestisca l’intero processo, assumendone la responsabilità, sicché l’accertamento di fatto della Corte territoriale consente di riportare anche nel periodo che ricade nell’ambito del contratto collettivo 2006/2009 l’attività svolta di fatto dalla Travenzollo; la Corte di merito ha poi riconosciuto il livello C1 e dunque quello base dell’Area C, sicuramente da utilizzare nel calibrare la retribuzione differenziale spettante a chi abbia svolto di fatto le attività proprie di essa; pertanto, così rettificata la motivazione, la sentenza nel suo complesso resiste all’impugnazione dell’ente;

3. il ricorso va dunque rigettato ed a ciò segue la regolazione secondo soccombenza delle spese di giudizio;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Nicola Zampieri dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev