Cassation court allows appeal for omitted examination of a decisive fact regarding the non-existence of a fixed-term contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the first ground alleging procedural nullity due to the transfer of facts from a different judgment but accepted the second ground concerning an omitted examination. The appellant argued that the lower court failed to address the non-existence of a specific fixed-term contract between May and June 2011, a fact repeatedly asserted by the company. The court ruled that this historical fact was decisive for the outcome, as its existence would have prevented the conversion of the relationship to indefinite terms and the associated damages, thus ordering the cassation of the lower judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; Art. 54 d.l. n. 83/2012: The omission by the court of examining a decisive historical fact, which was the subject of discussion between the parties, constitutes a specific ground for cassation.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34991/2018 R.G. proposto da: IPERCOOP TIRRENO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA BOLZANO, n. 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN PAOLO SCHEMBRI; -ricorrente - contro BILIO ROSA; -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3324/2018,pubblicata i l 25/05/2018 , R.G.N. 1244/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI.RILEVATOCHE 1.La Corte d’Appello di Napoli, in riforma di sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato la nullità parziale del contratto a termine intercorso tra Rosa Bilio e Ipercoop Tirreno s.p.a. nel periodo 2/5 - 5/6/2011 (a differenza del Tribunale che aveva dichiarato la lavoratrice decaduta dal diritto di impugnazione del termine ) ; per l'effetto ha dichiarato intercorrente tra le stesse parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 2/5/2011, ordinato alla società di procedere al ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro con le modalità sussistenti all'atto della cessazione, condannato la società al risarcimento dei danni mediante indennità onnicomprensiva nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto goduta all'atto della risoluzione, oltre accessori; 2.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la societàcon due motivi; la lavoratrice è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., violazione delle norme processuali di cui al combinato disposto degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., avendo la Corte di appello trasfuso integralmente nella parte del “fatto e diritto” contenente la descrizione dello svolgimento del secondo grado di giudizio, nella motivazione e nel dispositivo, le corrispondenti parti di una diversa sentenza precedentemente emessa tra altre parti; 2.con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, avendo la Corte territoriale omesso di esaminare quanto reiteratamente dedotto dalla società resistente in relazione all'inesistenza del contratto di lavoro la cui clausola di apposizione del termine è stata dichiarata illegittima; assume, infatti, che tra le parti non è stato stipulato il contratto 2/5 - 5/6/2011 con termine dichiarato nullo, che il rapporto tra le parti si era in realtà concluso precedentemente, di avere sin dalla memoria di costituzione in giudizio in primo grado dedotto tale circostanza di fatto, che per errore verosimilmente dovuto all’utilizzo del mezzo informatico è stata riportata in sentenza la fattispecie riguardante un’altra lavoratrice, Sorrentino Pasqualina (effettivamente nominata a pagina 2 della sentenza impugnata quale appellante); 3.il primo motivo non è fondato; 4.alla luce dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il dovere di motivazione può essere assolto dal giudice attraverso il rinvio alle ragioni esposte nella sentenza impugnata o il richiamo (come nel caso di specie) di precedenti giurisprudenziali che abbiano deciso controversie analoghe; infatti, in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione per relationem ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, purché il percorso argomentativo comunque consenta di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato e di enucleare il percorso logico- giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr.
Cass. n. 17403/2018, n. 11508/2016); 5.escluso il dedotto profilo di nullità della motivazione per relationem, è invece fondato il secondo motivo di gravame; 6.secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); precisamente, tale vizio specifico denunciabile per cassazione è relativoall'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (v., tra le molte, Cass. n. 27415/2018, n. 22397/2019); 7.nel presente caso , risulta dagli atti che l’esame di una precisa circostanza in senso storico (e non di una questione di diritto), cioè la mancata stipulazione tra le parti di un contratto a tempo determinato nel periodo 2/5 – 5/6/2011 (successivo a numerosi altri contratti della stessa tipologia stipulati tra le parti in precedenza), è stato omesso dalla Corte di merito, nonostante a tale circostanza la società odierna ricorrente si fosse espressamente riferita nelle proprie difese; 8.si tratta di fatto decisivo, nel senso che sussiste rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, in termini di certezza e non di mera probabilità, perché la ratio decidendi della sentenza impugnata viene a trovarsi priva di base (in quanto se tale contratto non è stato stipulato tra le parti, vengono meno la sua conversione, l’ordine di ripristino, la condanna al risarcimento dei danni); 9.la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata per tale motivo, con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, per procedere al riesame della fattispecie, considerando anche il fatto decisivo il cui esame è stato omesso, nonché per provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli