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Ordinanza — n. 10363/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal on withdrawal but allows incidental appeal regarding severance pay calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10363/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible due to the plaintiff's withdrawal, which lacked the opposing party's acceptance required to extinguish the proceedings. While the withdrawal was valid, the court found the incidental appeal by the employee meritorious because the lower court incorrectly deducted specific income from the severance pay calculation. Consequently, the main appeal was rejected, the incidental appeal was allowed, and the appealed judgment was quashed for remittal to correct the compensation formula.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 18, comma 4, law n. 300/1970: A withdrawal from an appeal extinguishes the proceedings only if accepted by the opposing party; otherwise, the appeal remains valid, and the court must address incidental appeals based on statutory principles for calculating severance pay deductions.

Parole chiave

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withdrawal of appeal severance pay calculation aliunde perceptum incidental appeal remittal to appellate court collective dismissal labor law procedure integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dall a ricorrentee dai difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dall a ricorrentee dai difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass.
Art. 18, comma 4, law n. 300/1970
esso è fondato, avendo questa Corte chiarito che, in base all’art. 18, comma 4, legge n.
Art. 1 comma 42, law n. 92/2012
esso è fondato, avendo questa Corte chiarito che, in base all’art. 18, comma 4, legge n.
art. 390 c.p
preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dall a ricorrentee dai difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dall a ricorrentee dai difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 27359/2021
sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. nn. 27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art.
Cass. nn. 2317/2016
Cass. nn. 27082/2021
Cass. nn. 23113/2021
Cass. n. 31173/2021
27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass. n. 31173/2021);
Cass. nn. 3825/2022
Cass. nn. 7729/2022
Cass. nn. 9683/2022
Cass. nn. 11863/2022
Cass. nn. 11864/2022
Cass. nn. 11865/2022
Cass. nn. 13205/2022
Cass. nn. 13206/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7945/2021 R.G. proposto da: AIR ITALY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (già MERIDIANA FLY S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, n. 23, presso lo studio de gli avvocat i CARLO BOURSIER NIUTTA , ENRICO BOURSIER NIUTTA e ANTONIO ARMENTANO, chela rappresenta no e difend ono ; -ricorrente - contro PILI BARBARA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA FLAMINIA , n. 109, presso lo studio dell’avvocato SERGIOGALLEANO, che l a rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 15/2021 , depositata il21/01/2021, R.G.N. 66/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI.Rilevato che 1. la Corte di appello di Cagliari, decidendo sul reclamo proposto da Air Italy s.p.a. in liquidazione (già Meridiana Fly s.p.a .) e sul reclamo incidentale proposto da Barbara Pili, ha confermato la sentenza inter partes del Tribunale della stessa sede nelle parti in cui aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento della lavoratrice nell’ambito di procedura di licenziamento collettivo, per violazione dei criteri di scelta, previo accertamento dell’imputazione giuridica alla società capofila Meridiana Fly dei rapporti di lavoro del personale di volo di Air Italy s.p.a. (successivamente denominata Air Italy Fleet Management Company s.p.a.- AIFM C), ordin ato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, condannato la società a c orrispondere alla lavoratrice un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, oltre accessori di legge, ed al versamento dei contribuiti previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;in parziale accoglimento del reclamo principale, e a modifica parziale della sentenza reclamata, ha dispo sto la detrazione dall’ indennità risarcitoria , a titolo di aliunde perceptum , di somma corrispondente a 2 mensilità di retribuzione per altra attività lavorativa svolta dalla lavoratrice nel periodo (maggiore di 12 mesi) tra il licenziamento e l’ordine di reintegrazione;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Air Italy s.p.a. in liquidazione, con tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo, ed ha depositato successiva memoria;

3. la società ricorrent e ha poi notificato all a contropart e atto di rinuncia al giudizio,e ha chiesto dichiararsi l’ estinzione del giudizio; la difesa della lavoratrice, nel dare atto dell’avvenuta notificazione della rinuncia, ha insistito per la condanna alle spese, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, e per l’accoglimento del ricorso incidentale. Considerato che 1. preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dall a ricorrentee dai difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. n. 27746/2021);

2. essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. “accettizio” (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. nn. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. S.U. n. 3876/2010, Cass.nn. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicatodel provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. S.U. n. 1923/1990 , Cass.nn.23840/2008, 4446/1986);

3. gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. nn. 27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. nn. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass. n. 31173/2021);

4. nel caso di specie, peraltro, il processo non può essere dichiarato estinto, dovendosi provvedere sul ricorso incidentale;

5. esso è fondato, avendo questa Corte chiarito che, in base all’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 1 comma 42, legge n. 92/2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo (Cass. nn. 3825, 7729, 9683 11863, 11864, 11865, 13205, 13206/2022);

6. la sentenza impugnata non ha deciso conformemente al richiamato principio di diritto; deve infatti osservarsi che, in base ai dati emergenti dalla sentenza d’appello, il danno subito dalla lavoratrice, pari alle retribuzioni perse nell’intero periodo di estromissione, anche detratto l’ aliunde perceptum e percipiendi , sarebbe risultato comunque superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

7. deve pertanto essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse esplicitata nella rinuncia, il ricorso principale della società; deve trovare accoglimento il ricorso incidentale, in ragione dell’erronea detrazione dell’aliunde perceptum concreto dall’indennità risarcitoria; la sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Sassari , sezione distaccata di Cagliari, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie, uniformandosi, nel criterio di calcolo dell’indennità risarcitoria, al principio di diritto enunciato da questa S.C., e provvederà inoltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; la rinuncia al ricorso principale esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Sassari, sezione distaccata di Cag