Decreto — n. 10342/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo nella causa vertente tra: CURCI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Pannarale dom.to ope legis in Roma c/o la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Isabella Fornelli, elett.te domiciliata pressolostudio dell’Avv. Fabio Caiaffa in Roma , Via Nizza n. 53, giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 1322/2018della Corte di Appello di Bari deposi tata il 1 8 .06.2018 N.R.G. 2703/2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 10342/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nella causa vertente tra: CURCI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Pannarale dom.to ope legis in Roma c/o la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Isabella Fornelli, elett.te domiciliata pressolostudio dell’Avv. Fabio Caiaffa in Roma , Via Nizza n. 53, giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 1322/2018della Corte di Appello di Bari deposi tata il 1 8 .06.2018 N.R.G. 2703/2013.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 13 aprile 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI