Ordinanza — n. 9896/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27560/2017proposto da: TRAVISANI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA N. 2 4 presso lo studio del Dott. Marco Gardin, rappresentatae difesa dall’avvocato BARBARA ACCETTURA -ricorrente- contro PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI,domiciliata ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difes a dall’avvocato FABRIZIO LOFOCO; MAGGIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio Alfredo Placidi, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DE’ ROBERTIS;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 9896/2023 — snciv · Corte di Cassazione: non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27560/2017proposto da: TRAVISANI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA N. 2 4 presso lo studio del Dott. Marco Gardin, rappresentatae difesa dall’avvocato BARBARA ACCETTURA -ricorrente- contro PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI,domiciliata ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difes a dall’avvocato FABRIZIO LOFOCO; MAGGIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio Alfredo Placidi, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DE’ ROBERTIS;
LENOCI DANIELA BARBARA, elettivamente domiciliat a in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 80, presso lo studio legale Arbia, rappresentatae difesa da gli avvocat i MICHELE DI DONNA E DOMENICO DAMATO; PATRUNO FRANCESCO elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 80, presso lo studio legale Arbia, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE DI DONNA E DOMENICO DAMATO; Oggetto Impiego pubblico Scorrimento graduatoria Estinzione per rinuncia R.G.N.27560/2017 Cron. Rep. Ud.16/02/2023 - CC MORRA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAESIELLO N. 55, presso lo studio dell’avvocato Franco Gaetano Scoca, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACOMO MESCIA e GIUSEPPE MESCIA;
NUNZIANTE VITTORIO MARIA, domiciliato ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE BAVARO -controricorrenti - avverso la sentenza n. 744/2017 della CORTE D’APPELLO DI BARI, pubblicata il 16/05/2017 R.G. n. 1483 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/02/2023dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello di Daniela Travisani avverso la sentenza del Tribunale di Trani che, nel contraddittorio con la Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) e con i litisconsorti necessari Vittorio Maria Nunziante, Daniela Barbara Lenoci, Maria Tina Morra, Francesco Patruno e Alessandro Maggio, aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto ad essere assunta dalla Provincia, previa disapplicazione della determina dirigenziale 31.12.2010 n. 236, nella parte in cui aveva disposto l’utilizzo delle graduatorie dei comuni di Canosa e MinervinoMurge e non di quella, più remota, del 9 ottobre 2008del Comune di Spinazzola ;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Daniela Travisanisulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale hanno opposto difese con controricorso la Provincia di Barletta-Andria-Trani, Vittorio Maria Nunziante, Daniela Barbara Lenoci, Maria Tina Morra, Francesco Patruno e Alessandro Maggio;
3. con atto del 31 gennaio 2023 Daniela Travisani ha rinunciato al ricorso per cassazione e con memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità;4. la rinuncia èstata accettata dalla Provincia BAT e da Vittorio Maria Nunziante che, con successiva memoria, ha dichiarato anche di prestare adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite. RITENUTO CHE 1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, non applicabile alla fattispecie ratione temporis)ed è stata notificata in via telematica alle parti costituite; nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio,ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
2. l’accettazione rileva solo ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., che nella specie, pur in assenza di accettazione da parte di tutti i controricorrenti, devono essere integralmente compensate fra tutte le parti,in ragione del comportamento processuale della ricorrente, della complessità della vicenda e della novità della questione giuridica inerente all’interpretazione dell’art. 3, comma 61,della legge n. 350/2003;
3. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione