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Ordinanza — n. 9846/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal, ordering plaintiffs to pay litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9846/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a timely withdrawal by the plaintiffs' counsel. Although the opposing party, Azienda USL di Bologna, did not formally accept the withdrawal, the court proceeded to order the plaintiffs to bear the litigation costs. Consequently, the judgment was dismissed, and the plaintiffs were condemned to pay 3,500 euros in legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 97, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, but the withdrawing party remains liable for the costs of the appeal judgment if the opposing party does not adhere to the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs joint liability Court of Cassation rinuncia a pretese di salario incapacità lavorativa attestata contratto di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
in via preliminare, va dichiarata l’estinzione del processo per rituale rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente depositata, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.;
Art. 97, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ.
rilevato che la parte controricorrente non ha aderito alla rinuncia, occorre condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo ed i n solido, ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, cod.
Art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 390 cod. proc. civ
in via preliminare, va dichiarata l’estinzione del processo per rituale rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente depositata, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Duca Alberta e Polito Salvatore, rappresentate e difes e dall’avv. Antonio Carullo, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’avv. Francesca Giuffrè -ricorrenti - contro Azienda USL di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. Rosaria Russo Valentini , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli n. 5 - controricorrente - avverso la sentenza n. 83 5 / 201 6 della Corte d ’ appello di Bologn a , depositata il 5 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023dal Consigliere Ileana Fedele .Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto d a i dottori Alberta Duca e Salvatore Polito, medici specialisti in oftalmologia, e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato tenuta l’AUSL di Bologna alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con immissione in ruolo dal 31 dicembre 2 009 (rispetto al la stabilizzazione effettivamente operata con decorrenza dal 25 gennaio 2010), con ogni conseguente effetto giuridico, economico e contributivo, e ricostruzione della carriera con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle differenze retributive, rispettivamente quantificate per i due lavoratori, oltre al pagamento delle spese di lite;

2. per la cassazione della sentenza hanno proposto rico rso i dottori Duca e Polito articolando tre motivi , cui resist e l’AUSL con controricorso;

3. in data 26 gennaio 2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso;

4. l’AUSL ha depositato memoria, nella quale ha pre so atto della intervenuta rinuncia, insiste ndo tuttavia per la liquidazione delle spesedi lite. Considerato che:

1. in via preliminare, va dichiarata l’estinzione del processo per rituale rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente depositata, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.;

2. rilevato che la parte controricorrente non ha aderito alla rinuncia, occorre condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo ed i n solido, ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., attesa la comunanza di interessi e la convergenza degli atteggiamenti difensivi;

3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrent i al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom