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Ordinanza — n. 9705/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9705/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9705/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26995/2017R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI , GIOVANNI BERETTA che larappresentano e difend ono ; -ricorrente- contro LUNGHI MARIAROSA FRANCA, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA TRONTO 32, presso lo studio d ell’ avvocat o GIULIO MUNDULA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BRANZOLI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 926 /2017 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il12/05/2017, R.G.N. 671/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2946 cod.civ, art. 2948 cod.civ; Ordinanza — n. 9705/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 26995/2017R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI , GIOVANNI BERETTA che larappresentano e difend ono ; -ricorrente- contro LUNGHI MARIAROSA FRANCA, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA TRONTO 32, presso lo studio d ell’ avvocat o GIULIO MUNDULA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BRANZOLI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 926 /2017 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il12/05/2017, R.G.N. 671/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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reintegrazione dei beneficiari di una rendita diritti a pensione rendita di invalidità retroattiva rimborso dei contributi contributi di previdenza impagati rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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art. 2946 cod.civ
2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ.; tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione il d.P.R.
art. 2948 cod.civ
129 cit., sia dell'art. 2948 cod.civ., la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26995/2017R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI , GIOVANNI BERETTA che larappresentano e difend ono ; -ricorrente- contro LUNGHI MARIAROSA FRANCA, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA TRONTO 32, presso lo studio d ell’ avvocat o GIULIO MUNDULA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BRANZOLI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 926 /2017 della CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il12/05/2017, R.G.N. 671/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE Con sentenza del 12 maggio 2017, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali nei riguardi dell’attuale intimata, così confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa sul trattamento pensionistico goduto da Giovanni Nisoli ed erogato,a titolo di contributo di solidarietà, per il triennio 2004-2008, e aveva condannato la Cassa a restituire le somme trattenute, oltre accessori; avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati da memoria;

Lunghi MariaRosa Franca, quale unica erede di Giovanni Nisoli, ha resistito con controricorso e successiva memoria; il ricorso è stato trattato all’Adunanza camerale del 17 gennaio 2023 in seguito a rinvio da Adunanza già fissata, per sopravvenuto impedimento del Consigliere relatore. CONSIDERATO CHE con il primo motivo di ricorso la Cassa ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, dodicesimo comma, legge n. 335 del 1995, come novellato dall'art. 1, comma 763, della L. n. 296 del 2006 e dell'art. 2, d.lgs. n.509 del 1994, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati, successivamente al 2007 e, nella specie, nel 2013, per le tre annualità successive; con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n.4, c.c. e dell'art. 46 del regolamento di esecuzione della Cassa, , del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, la Cassa ricorrente assume la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, assumendo l'erroneità della ritenuta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale giacché, non applicando al caso di specie la stessa normativa applicabile all'INPS, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento; il primo motivo, al quale la parte ricorrente ha espressamente rinunciato, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; il secondo motivo è da rigettare; questa Corte di legittimità (Cass. n. 41320 del 2021 e, di recente, Cass. n. 31527 del 2022, sollecitata ad un intervento nomofilattico dall’ordinanza interlocutoria n. 8394 del 2022 della Sesta sezione della Corte) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata, ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria, quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n.4, cod.civ. -così come dal r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 129 -richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.; in tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la Cassa ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la CNRP è, a tutti gli effetti, una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod.civ., al pari del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere "pagabile", ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere; non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 cit., sia dell'art. 2948 cod.civ., la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v.

Cass. n. 16388 del 2004 e n. 1787 del 1997, in motivazione, nonché Cass.,Sez.Un., n. 10955 del 2002); se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ.; tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione il d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni dellagestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, n. 2), lett. d); risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata; la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi e, pertanto, il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p