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Ordinanza — n. 9682/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9682/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9682/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23063/2018R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI , GIOVANNI BERETTA che larappresentano e difend ono ; -ricorrente- contro CULPO MARIO, elettivamente domicilia to in ROMA , VIA GOLAMETTO 4 , presso lo studiodell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che l o rappresenta e difende unitamente agli avvocatiADRIANO DEL BIANCO, GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 127 /201 8 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il03/05/2018, R.G.N. 942/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 390 cod.proc.civ, art. 92 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 9682/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 23063/2018R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI , GIOVANNI BERETTA che larappresentano e difend ono ; -ricorrente- contro CULPO MARIO, elettivamente domicilia to in ROMA , VIA GOLAMETTO 4 , presso lo studiodell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che l o rappresenta e difende unitamente agli avvocatiADRIANO DEL BIANCO, GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 127 /201 8 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il03/05/2018, R.G.N. 942/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità revoca di prestazioni sociali sospensione della rendita contributi di previdenza impagati diritti a pensione reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod.proc.civ
art. 92 cod.proc.civ
10140); le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23063/2018R.G. proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI , GIOVANNI BERETTA che larappresentano e difend ono ; -ricorrente- contro CULPO MARIO, elettivamente domicilia to in ROMA , VIA GOLAMETTO 4 , presso lo studiodell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che l o rappresenta e difende unitamente agli avvocatiADRIANO DEL BIANCO, GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 127 /201 8 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il03/05/2018, R.G.N. 942/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE Con sentenza del 3 maggio 2018, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali nei riguardi dell’attuale intimato, così confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa sul trattamento pensionistico erogato a titolo di contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, e condannato la Cassa a restituirgli le somma trattenute, oltre accessori; avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati da memoria;

Culpo Mario ha resistito con controricorso e successiva memoria; In prossimità dell’Adunanza camerale, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo PEC il 20 ottobre 2022, e chiede che venga dichiarata l’estinzione, con compensazione delle spese di lite; il ricorso è stato trattato all’Adunanza camerale del 17 gennaio 2023 in seguito a rinvio da Adunanza già fissata, per sopravvenuto impedimento del Consigliere relatore. CONSIDERATO CHE il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; difatti, prima dell'Adunanza camerale, è statodepositato, e notificato alla controparte, atto – sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori muniti di mandato speciale -con il quale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha dichiarato di rinunciare al ricorso, preso atto dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità; trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 cod.proc.civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140); le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77 del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché nonè applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte:

Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;