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Ordinanza — n. 9363/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove prior argumentation and exceeding scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9363/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the identity of the defendant and the interpretation of evidence. The court found the first ground inadmissible because it raised a new legal issue not previously argued in the lower courts, violating procedural requirements. The second ground was rejected as it exceeded the scope of cassation review by challenging factual evaluations and the interpretation of commercial acts.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1188 c.c.: The Supreme Court cannot examine new legal issues raised for the first time in the cassation appeal without prior deduction in lower courts, nor can it re-evaluate factual findings or interpret commercial acts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new legal issue scope of cassation review burden of proof commercial agency contract tutela degli interessi commerciali spese giustificate dall'uso commerciale difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 1188 c.c.
quale soggetto destinatario del pagamento delle somme rivendicate, ai sensi dell’art. 1188 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r.
art. 1751 c.c
art. 84 c.p
n relazione all’art. 84 c.p.c.
art. 2733 c.c
e all’art. 2733 c.c., per avere la Corte di merito ignorato un elemento essenziale, cioè che i tre soggetti (la società slovena, il sig.
art. 1188 c.c
quale soggetto destinatario del pagamento delle somme rivendicate, ai sensi dell’art. 1188 c.c.
art. 2384 c.c
5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2384 c.c., dell’art.
art. 115 c.p
2384 c.c., dell’art. 115 c.p.c.
art. 2702 c.c
in relazione all’art. 2702 c.c., con conseguente ulteriore violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23675 del 2013
Cass. n. 20703 del 2015
Cass. n. 18795 del 2015
Cass. n. 11166 del 2018
Cass., S.U., n. 5083 e 5084 del 2014
Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535
La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto ricorrendone i presupposti processuali (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 558/2019 R.G. proposto da: BORIS INTERIOR D.O.O., in persona del legale rappresentante pro tempore;HERVATIN BORIS in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA n. 95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA che li rappresenta e difende unitamente all’avvocatoBRUNO GIANNICO; -ricorrenti- contro CINEMECCANICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G.G. BELLI n . 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati ALESSANDRO BILETTA, LUCIO MAZZOTTIe GIULIO CERIOLI; -controricorrente- nonchécontro ZACCHIGNA LUCIANA; -intimata- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI TRIESTE n. 187/2018 ; depositata il10/10/2018; R.G.N. 39/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Trieste ha respinto l’appello proposto dalla Boris Interior d.o.o., società slovena, e da Boris Hervatin in proprio, contro la Cinemeccanica spa e nei confronti di Luciana Zacchigna, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta la domanda della società slovena volta ad ottenere la condanna di Cinemeccanica spa al pagamento delle provvigioni maturate per gli affari andati a buon fine, nonché l’indennità di cui all’art. 1751 c.c. o, in subordine, quella prevista dagli Accordi economici collettivi (Aec), oltre al risarcimento del danno subito per l’illegittimo recesso della preponente dal contratto di agenzia.

2. La Corte territoriale ha premesso come vi fosse una situazione di commistione e confusione, già rilevata dal tribunale, tra i soggetti presenti in causa: cioè Boris Hervatin quale persona fisica, la società Boris Interior d.o.o. di cui il sig. Hervatin era socio e amministratore unico, la ditta Boris Agenzia di Luciana Zacchigna, di cui il sig. Hervatin era, all’epoca dei fatti di causa, procuratore. Ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come non fosse stata fornita prova dello svolgimento, da parte della società Boris Interior d.o.o., di un’attività promozionale causalmente idonea a determinare l’acquisizione degli affari e che il sig.

Hervatin avrebbe, a tal fine, dovuto dimostrare di avere agito, in relazione agli affari per cui erano rivendicate le provvigioni, non a titolo personale o come procuratore della ditta Boris Agenzia, bensì come socio e amministratore unico della società e quindi in nome e per conto della Boris Interior d.o.o.; tale onere di prova non era stato assolto, né attraverso i documenti prodotti e neanche in base alle prove testimoniali, non ammesse in quanto generiche e non pertinenti (le stesse facevano riferimento al sig. Hervatin persona fisica).

3. Avverso tale sentenza la società Boris Interior d.o.o. e il sig. Boris Hervatin in proprio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Cinemeccanica spa ha resistito con controricorso. Luciana Zacchigna non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1188 e 1189 c.c. n relazione all’art. 84 c.p.c. e all’art. 2733 c.c., per avere la Corte di merito ignorato un elemento essenziale, cioè che i tre soggetti (la società slovena, il sig. Boris Hervatin e la ditta Agenzia Boris di Luciana Zacchigna) nel proporre ricorso in giudizio si sono avvalsi di un unico difensore che, sul piano processuale, li rappresenta in forza di procura che lo abilita, ex art.84 c.p.c., anche alle dichiarazioni negoziali; il difensore, in rappresentanza dei tre soggetti, fin dal ricorso introduttivo di primo grado ha indicato come creditore delle prestazioni rivendicate in giudizio un unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c., cioè la Boris Interior d.o.o. che dunque, per comune volontà degli attori, deve considerarsi quale creditrice della società convenuta.

5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2384 c.c., dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2702 c.c., con conseguente ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 244 e 115 c.p.c., per mancata ammissione delle prove testimoniali.

6. Si assume che il contratto di agenzia della Cinemeccanica spa è stato stipulato esclusivamente con la Boris Interior d.o.o., rappresentata dal sig. Boris Hervatin, mentre quest’ultimo, quale persona fisica, non ha mai stipulato con la preponente alcun contratto, né è mai stato procuratore della Agenzia Boris di Luciana Zacchigna, avendo rivestito tale qualifica solo nella fase di messa in liquidazione della stessa. Da ciò deriverebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, che ogni qual volta nei documenti di causa e nei capitoli di prova testimoniale era menzionato il sig. Hervatin, il riferimento dovesse intendersi fatto alla società slovena Boris Interior d.o.o. Risulterebbe quindi errata la valutazione operata dalla Corte di merito, di non pertinenza dei capitoli di prova testimoniale (trascritti nel ricorso per cassazione).

7. Il ricorso non può trovare accoglimento.

8. Il primo motivo è inammissibile in quanto pone una questione in diritto, relativa alla individuazione della società Hervatim Boris d.o.o. quale soggetto destinatario del pagamento delle somme rivendicate, ai sensi dell’art. 1188 c.c. e per effetto della procura rilasciata al medesimo difensore dalle tre parti processuali, senza indicare se e in quali termini tale questione, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.9. Questa Corte ha chiarito che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018).

10. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto denuncia, nella sostanza, l’interpretazione degli atti negoziali e degli atti processuali, attività che compete al giudice di merito e che nel caso di specie neppure è censurata attraverso la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici; contesta, inoltre, la valutazione delle prove come eseguita dai giudici di secondo grado, al di fuori del perimetro segnato dal novellato art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. (su cui v. Cass., S.U., n. 5083 e 5084 del 2014), limitato all’omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo, idoneo cioè a modificare con certezza l’esito della controversia; requisiti certo assenti nelle censure in esame che sollecitano,invece, una revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, di per sé estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

11. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto ricorrendone i presupposti processuali (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov