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Ordinanza — n. 9361/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for conciliation, extinguishing proceedings without ruling on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9361/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellant voluntarily withdrew the appeal for conciliation. The lower court had previously ruled that the appellant held a merely formal employment relationship with the bankrupt company due to her controlling shareholding. Consequently, the court terminated the case without addressing the substantive legal arguments regarding the nature of the employment contract.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws an appeal for conciliation, the proceedings are extinguished without any ruling on the merits or allocation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings conciliation procedure Italian Civil Procedure Code termination without merits subappaltatore lavoro sostitutivo gestore d'affari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 e 391, ultimo comma c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, con esclusione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
115 del 2002, in assenza dei presupposti (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass.
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24319/2021 R.G. proposto da : LOMBARDINI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA DEL POPOLO, N. 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIGLIOLA IOTTI; -ricorrente- contro FALLIMENTO LOMBARDINI S.P.A., in persona del curatore, elettivamente domiciliatoin ROMA, VIA LUNGOTEVERE DEI ME LLINI , n.44, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ZAMPONE che l o rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUIGI ANDREA COSATTINI; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.244/2021,depositata il 23/03/2021 , R.G.N. 224/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSOCHE 1. con sentenza 23 marzo 2021, la Corte d’appello di Bologna ha accertato l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Elena Lombardini e il Fallimento Lombardini s.p.a. e condannato la prima alla restituzione, in favore del secondo, della somma lorda di € 817.356,23, a titolo di retribuzioni e competenze non dovute;

2. in esito all’argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte felsinea ne ha ritenuto l’assunzione, con la qualifica di responsabile di stabilimento, meramente formale, per essere ella sciolta da ogni vincolo di subordinazione, siccome contitolare dell’impresa ed esercitando (con la madre e la sorella Alessandra, compartecipi del capitale azionario in misura del 13,33% ciascuna) il controllo sulla società, pure avendo in essa ricoperto le cariche di vice –presidente e di amministratore delegato;

3. con atto notificato il 22 settembre 2021 la predetta ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso;

4. prima dell’odierna adunanza (in data 11 gennaio 2023) la ricorrente ha depositato atto di rinuncia per conciliazione a spese compensate, accettata dal difensore del Fallimento, munito di idonea procura speciale;

5. ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 e 391, ultimo comma c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, con esclusione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, in assenza dei presupposti (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il pro