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Ordinanza — n. 9232/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9232/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9232/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GIANNA ALIMANDI convenne, innanzi il Tribunale di L’Aquila, l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA, chiedendo, in principalità, che venisse accertato il diritto a vedersi riconoscere il punteggio massimo ai fini della valutazione della posizione organizzativa ad essa affidata e la conseguente quantificazione in misura massima dell’indennità di posizione, in subordine, di accertare la violazione dell’art. 76 CCNL Comparto Università 2006-2009, per avere l’Ente resistente operato una riduzione della precedente indennità di posizione superiore al limite del 10% convenzionalmente stabilito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9232/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ha, quindi, concluso la Corte territoriale che a trovare applicazione doveva essere non l’art. 76, bensì l’art. 75, comma 4, del CCNL Comparto Università 2006-2009, il quale prevede che “gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi”, giungendo, quindi, ad affermare che l’incarico attualmente conferito a GIANNA ALIMANDI non costituiva mutamento dell’incarico precedente, ma conferimento di nuovo incarico a seguito della revoca del precedente, e che, pertanto, legittima era l’attribuzione di una retribuzione di posizione inferiore, in virtù della collocazione del nuovo incarico in fascia inferiore.

Parole chiave

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adattamento delle retribuzioni riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio conversione del posto di lavoro classe di stipendio nuova formazione nella stessa professione trasferimento disciplinare
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25850/2017R.G. proposto da: GIANNA ALIMANDI, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEL TEMPIO N 1, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MALEDDU, rappresentata e difesa dall'avvocato FAUSTO CORTI –ricorrente – contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentatae difesa –controricorrente – Oggetto: Pubblico impiego – CCNL Università - Categoria EP R.G.N. 25850/2017 Ud. 16/03/2023CC R.G. 25850/2017 - Pagina nr. 2 di 7 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 600/2017 depositata il 08/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. GIANNA ALIMANDI convenne, innanzi il Tribunale di L’Aquila, l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA, chiedendo, in principalità, che venisse accertato il diritto a vedersi riconoscere il punteggio massimo ai fini della valutazione della posizione organizzativa ad essa affidata e la conseguente quantificazione in misura massima dell’indennità di posizione, in subordine, di accertare la violazione dell’art. 76 CCNL Comparto Università 2006-2009, per avere l’Ente resistente operato una riduzione della precedente indennità di posizione superiore al limite del 10% convenzionalmente stabilito.

Riferì, in fatto, la ricorrente di essere inquadrata in categoria EP e di essere già stata titolare della posizione organizzativa “gestione Servizi Informatici”, percependo l’indennità di posizione nella misura massima, essendo la suddetta posizione organizzativa collocata nella fascia più elevata secondo la graduatoria precedentemente stabilita dall’Ateneo. A seguito di Deliberazione del 2014- proseguì la ricorrente - gli uffici amministrativi dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA erano stati oggetto di riorganizzazione, con suddivisione dell’Area Informatica in tre settori (“Infrastrutture, Reti e Web”;

“Database ed Applicazioni”; “Sistemi Didattica e Supporto”), solo il primo dei quali era stato affidato alla stessa GIA NNA ALIMANDI, con inserimento dell’incarico in fascia 2 e conseguente riduzione della indennità di posizione da € 12.912,00 ad € 10.000,00, e quindi comunque in R.G. 25850/2017 - Pagina nr. 3 di 7 misura superiore al 10% previsto come percentuale massima di riduzione dall’art. 76 CCNL Comparto Università 2006-2009. Costituitasi l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA, il Tribunale di L’Aquila accolse solo la domanda subordinata, ritenendo che la fattispecie concreta integrasse una modificazione dell’incarico, con conseguente applicazione della previsione di contrattazione nazionale invocata dalla ricorrente.

2. Proposto appello da parte dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA, la Corte d’appello di L’Aquila, nella rituale costituzione di GIANNA ALIMANDI, in totale riforma della decisione di prime cure, respinse la domanda della stessa GIANNA ALIMANDI, osservando, in particolare, che la vicenda specifica andava ricondotta non ad una ipotesi di mutamento del singolo incarico conferito alla ricorrente, ma ad un mutamento determinato da motivi organizzativi e quindi ad un atto di macro-organizzazione che aveva coinvolto la struttura di tutti gli uffici amministrativi dell’Ateneo.

Ha, quindi, concluso la Corte territoriale che a trovare applicazione doveva essere non l’art. 76, bensì l’art. 75, comma 4, del CCNL Comparto Università 2006-2009, il quale prevede che “gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi”, giungendo, quindi, ad affermare che l’incarico attualmente conferito a GIANNA ALIMANDI non costituiva mutamento dell’incarico precedente, ma conferimento di nuovo incarico a seguito della revoca del precedente, e che, pertanto, legittima era l’attribuzione di una retribuzione di posizione inferiore, in virtù della collocazione del nuovo incarico in fascia inferiore.

R.G. 25850/2017 - Pagina nr. 4 di 7 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila ricorre ora GIANNA ALIMANDI. Resiste con controricorso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. GIANNA ALIMANDI ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a tremotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 76 CCNL Comparto Università 2006-2009. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ricondotto la fattispecie nell’alveo dell’art. 75 del citato CCNL, in quanto detta previsione si applicherebbe alla sola revoca ante tempus dell’incarico e non all’ipotesi di conferimento di nuovo incarico di EPqualificabile, secondo la ricorrente, come rinnovo dell’incarico, con conseguente applicazione dell’art. 76 CCNL Comparto Università 2006-2009. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 CCNL Comparto Università 2006-2009. Argomenta il ricorso che, anche a voler ipotizzare che la materia del contendere sia regolata dall’art. 75 del citato CCNL sarebbe comunque erronea la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale - e cioè che tale ipotesi giustificherebbe la riduzione dell’indennità precedentemente attribuita anche in misura superiore a quanto previsto dall’art. 76 del medesimo CCNL - in quanto l’art. 75 si limita a regolare il potere di recesso unilaterale dell’Ateneo, ma nulla R.G. 25850/2017 - Pagina nr. 5 di 7 stabilisce in meri agli effetti che la revoca viene a produrre sui futuri incarichi, e quindi anche sull’ammontare della retribuzione. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, D.

Lgs. 165/2001. Oggetto del motivo è l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui comunque la ricorrente avrebbe omesso di impugnare gli atti organizzativi all’origine della vicenda che l’ha interessata, ivi compreso il verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2014. Pur evidenziando che da tale affermazione la Corte territoriale non sembra avere tratto alcuna conseguenza, la ricorrente contesta che tale verbale possa essere qualificato quale atto di macro- organizzazione agli effetti di cui all’art. 2, D.

Lgs. 165/2001, deducendo, quindi, che non vi era obbligo di impugnazione dello stesso.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, infatti, la decisione della Corte territoriale non si pone in contrasto con un corretto governo degli artt. 75 e 76 CCNL Comparto Università 2006-2009. La Corte territoriale, infatti, con accertamento in fatto non sindacabile nella presente sede, ha verificato che la posizione precedentemente occupata dalla ricorrente era stata fatta oggetto di radicale soppressione in dipendenza dell’adozione di provvedimenti riorganizzativi che investivano il complessivo assetto dei servizi informatici dell’Ateneo.

La Corte territoriale, quindi, è giunta correttamente, alla conclusione per cui la fattispecie doveva essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 75 CCNL Comparto Università 2006-2009, R.G. 25850/2017 - Pagina nr. 6 di 7 risultando di riflesso superato il profilo dell’applicazione dell’art. 76 CCNL Comparto Università 2006-2009, il quale si riferisce alle ipotesi di modifica dell’incarico in persistente esistenza della posizione organizzativa e non ai casi – come quello che scaturisce dalla ricostruzione operata dalla decisione impugnata –in cui si assista alla soppressione della stessa posizione per effetto di provvedimenti che vengano a determinare un complessivo mutamento organizzativo, essendo tali casi disciplinati dall’art. 75, comma 4, del medesimo CCNL.

3. Il secondo motivo è parimenti infondato. Correttamente, infatti, la Corte territoriale, una volta escluso che la fattispecie al suo esame fosse riconducibile all’art. 76 CCNL ed una volta affermato che la vicenda andava inquadrata nell’ambito di un meccanismo di soppressione della precedente posizione e di conferimento ex novo di un diverso incarico, è giunta alla logica conclusione per cui non poteva neppure operare il limite di riduzione dell’indennità di posizione contemplato all’art. 76, comma 3, CCNL Comparto Università 2006-2009.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. È la stessa ricorrente a dichiararsi, correttamente, consapevole del fatto di impugnare una mera affermazione contenuta nella decisione impugnata, senza che l’affermazione stessa si traduca in elemento della ratio della decisione. In tal modo, tuttavia, si palesa l’inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi escludere che sussista un interesse ad impugnare un’affermazione che costituisce un mero obiter dictum, espresso ad abundantiam, che non hainfluito sul dispositivo della decisione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022). R.G. 25850/2017 - Pagina nr. 7 di 7 5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d e lla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulte