Court dismisses appeal claiming false application of burden of proof regarding teacher contract duration rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal challenging a lower court's ruling on teacher contract stability. The Ministry argued that the lower court incorrectly assigned the burden of proof regarding the 70% permanent quota and the triennial competition requirement. The court held that the lower court's assessment of evidence was a matter of merit, not a legal error, and thus could not be overturned on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.: The court's evaluation of evidence and the application of burden of proof rules constitute a matter of merit, not a legal error subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
data della sentenza.
2. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalcontroricorso della docent e .
3. Lacontroricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. Il ricorrente richiama la disciplina dettata dalla legge n. 186/2003 e deduce, in sintesi, che i contratti dedotti in giudizio non possono essere imputati, in assenza di allegazione e prova, alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all’assunzione a tempo indeterminato e per la quale l’amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale.
Rileva che sarebbe stato onere degli originari ricorrenti dimostrare che la vacanza, dalla quale era dipesa la necessità di ricorrere all’assunzione a tempo determinato, era conseguenza della mancata indizione dei concorsi ed insiste nel sostenere che il sistema, così come delineato dalla disciplina speciale, è conforme alla direttiva 1999/70/CE perché le esigenze di flessibilità che stanno alla base della previsione di due distinti ruoli (70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato) costituiscono una ragione oggettiva che legittima la reiterazione del contratto.
2. Il motivo non è fondato.Il MIUR sostiene che spettava semmai ai docenti addurre e comprovare la violazione delle regole speciali di reclutamento e l’esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale. Questa Corte ha già affermato(Cass., n. 19319 del 2022) che, nel sistema proprio dei docenti di religionecattolica, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066del 2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l’intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l’illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell’anno successivo) e si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali.
D’altra parte, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta che, dopo la legge n. 186 del 2003 è stato inde tto un unico concorso, nell’ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all’origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie. In ciò sta l’abuso lesivo dell’Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell’illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
In questa situazione, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 2697 cc (nella distribuzione dell’onere probatorio) né tanto meno dell’art. 115 cod. proc. civ.dovendo, al riguardo ricordarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod.proc. c iv ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme,bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque, secondo i casi, nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5 o n. 4,cod. p roc . c iv . ( si v, per tutte: nel § 5 di Cass. n. 35666del 2021).
I l che nella specie non è avvenuto.
3. Il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore del difensor e de lla controricorrent e , che ha reso la prescritta dichiarazione.
4. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il MIUR al pagamento in favore della contropartedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensiprofessionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% ed accessori di legge condistrazione in favore dell’avv.to Barbara Izzo, dichiaratasi antis