Italian court dismisses appeal as it attacks the wrong issue regarding contribution prescription versus ancillary fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged only the prescription of contributions, ignoring the court's finding that the opposition targeted only fines. The lower court ruled that the underlying contribution debt was not contested and thus remained valid, making the fines ancillary to it. The court rejected the argument that the territorial court overlooked prescription rules because the appeal did not address the central ratio of the decision regarding the scope of the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 9 legge 335/1991; Art. 11 comma 4 legge 124/2010: An appeal attacking only the prescription of ancillary fines is inadmissible when the primary debt was not contested in the original opposition, as the existence of the main debt is a prerequisite for the fines and the appeal fails to challenge the central reasoning of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36837/2018 R.G. proposto da: BETAS SRL, in persona del legale rappresenta pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA,VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 202, presso lo studio dell’avvocato SARACENI STEFANIA, rappresentata e difes a dall'avvocato FATTACCIU GIAN MARIO -ricorrente- contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, D'ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO, SCIPLINO ESTER ADA e MATANO GIUSEPPE controricorrente - nonchè contro SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SCC SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di CAGLIARI n. 282/2018 , depositata il09/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 7 marzo 2023 –Pres. Mancino, rel. Buffa causa numero 12 –r.g. 36837/18 Con sentenza del 9/10/18 la Corte d'appello di Cagliari, in riforma di sentenza del 4/4/17 del tribunale della stessa sede, ha rigettato l'opposizione della società in epigrafe avverso la cartella di cui in atti, con la quale erano stati chiesti i contributi previdenziali per il periodo 1997/2002, gli interessi di mora per regolarizzazione della posizione del lavoratore Salis, nonché le sanzioni civili, per complessivi euro 50.524,35.
In particolare, la Corte ha ritenuto che il ricorso in opposizione aveva avuto ad oggetto solo le sanzioni e non invece l'obbligazione contributiva (che rinveniva da conciliazione monocratica intervenuta tra il datore e il lavoratore e nella quale il datore si era peraltro impegnato a regolarizzare la posizione contributiva) e che comunque –a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure-l’obbligazione contributiva non si era prescritta in quanto il termine prescrizionale decorreva dalla data della conciliazione e non dai momenti precederti del rapporto di lavoro.
Avverso la sentenza ricorre per un motivo la società; resiste l'INPS con controricorso. Il motivo deduce violazione dell'articolo 3 comma 9 legge 335 del 1991 e 11 comma 4 legge 124 del 2010, lamentando che la Corte territoriale ha trascurato la prescrizione della contribuzione, che avrebbe potuto essere oggetto di rilievo anche officioso. Il motivo è inammissibile in quanto non attacca il punto centrale della ratio della decisione, secondo la quale l’opposizione aveva riguardato solo le sanzioni e non anche l’obbligazione contributiva, la cui debenza non era stata per nulla censurata nell’originaria opposizione della contribuente.
Invero, considerato il carattere ancillare delle sanzioni rispetto ai contributi dalle stesse presupposti, l’esistenza del debito per i contributi (che la sentenza ritiene correttamente non controvertibile in ragione della mancata contestazione originaria dell’obbligazione principale da parte della contribuente, con affermazione in nulla contestata in ricorso da parte ricorrente e quindi oggetto di giudicato interno) non può che riflettersi sulla debenza delle sanzioni. Né il motivo di ricorso invoca l’applicazione del medesimo termine prescrizionale anche in relazione alle sole sanzioni, sicché anche per tale profilo il motivo (che si concentra sulla prescrizione dei soli contributi) è del tutto carente ed inidoneo a scalfire la pronuncia impugnata.
Per quanto detto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a n