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Ordinanza — n. 8936/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific legal grounds and missed filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8936/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giovino Riccio against the Second Instance Court's decision inadmissible. Riccio sought recognition of his administrative role and associated allowances, but the Second Instance Court had previously rejected his claim as inadmissible. The Supreme Court dismissed the appeal because the petition failed to identify specific legal channels and violated the strict 60-day filing deadline.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, c.p.c.; Art. 325, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not specify the exact legal provisions violated and is filed beyond the statutory time limit.

Parole chiave

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inadmissibility appeal statutory time limit specific legal grounds Court of Cassation procedural deadline indennità di gestione indennità di disoccupazione per dirigenti responsabilità amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, c.p.c.
Il ricorso - oltre che inammissibile perché non autosufficiente e sostanzialmente a critica libera, giacché non individua specificamente i canali di accesso al giudizio di legittimità di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., e le norme violate -è altresì inammissibile per tardività.
Art. 325, c.p.c.
breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c.
Art. 91, c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R.
art. 325 c.p
breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c.
art. 91 c.p
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10739/2017proposto da: Giovino Riccio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o da ll’ Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione; -ricorrente- contro Azienda ospedaliera G. Rummo, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Veneto 108, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo Scola; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 6255/2016 , pubblicata il 18 ottobre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2/02/2023 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato nel 2011 presso il Tribunale di Benevento, Giovino Riccio ha esposto di ricoprire la posizione funzionale di collaboratore amministrativo presso l’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda ospedaliera G. Rummo di Benevento e che dal 7 dicembre 2005 al 15 maggio 2006 era stato responsabile f.f. dell’Ufficio per i provvedimenti disciplinari Area Comparto e dal 15 maggio 2006 era stato Segretario e Responsabile del procedimento dell’Ufficio per i Provvedimenti disciplinari Area Comparto ed Area Dirigenza.

Egli ha chiesto, quindi, l’accertamento dell’incarico svolto e il riconoscimento dell’indennità di funzione prevista dall’art. 36, comma 1, CCNL di categoria, con condanna di controparte al pagamento. Il Tribunale di Benevento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 271/2012, ha rigettato il ricorso. Giovino Riccio ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6255/2016, ha dichiarato inammissibile. Giovino Riccio ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi.

L’Azienda ospedaliera G. Rummo si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il ricorso - oltre che inammissibile perché non autosufficiente e sostanzialmente a critica libera, giacché non individua specificamente i canali di accesso al giudizio di legittimità di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., e le norme violate -è altresì inammissibile per tardività. Infatti, la sentenza di appello, come eccepito da parte controricorrente, è stata notificata il 25 ottobre 2016 al ricorrente, il quale ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 14 aprile 2017 e, quindi, oltre il terminec.d. breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. 2)Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo delricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; -dichiara che sussistono le condizioni ri chieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo delricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto