Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8932/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 8932/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8932/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21557-2017 proposto da: SALVATI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE Oggetto Opposizione a cartella R.G.N.21557/2017 Cron.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 2697 c.c; Sentenza — n. 8932/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte, in particolare, ha ritenuto che con il ricorso introduttivo del giudizio l’appellante avesse inteso eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle, non anche quella eventualmente maturata dopo, e ha conseguentemente ritenuto, sulla scorta di Cass. S.U. n.19704 del 2015, che l’opposizione fosse inammissibile per difetto d’interesse, dovendo necessariamente le eccezioni concernenti il merito della pretesa creditoria iscritta a ruolo farsi valere mediante l’opposizione alla cartella nel termine di cui all’art. 24, d.lgs. n. 46/1999.

Parole chiave

Generato dall'IA
retroattività della rendita d'invalidità contributi di previdenza impagati diritti a pensione rimborso dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 2697 c.c
30008 del 2019).Ciò posto, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione degli artt. 2697 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21557-2017 proposto da: SALVATI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE Oggetto Opposizione a cartella R.G.N.21557/2017 Cron.

Rep. Ud.08/02/2023 PU MATANO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SUD S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ESTER DATTOLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 496/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/06/2017 R.G.N. 51/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 16.6.2017, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Roberto Salvati avverso due cartelle esattoriali asseritamente notificategli in data 8.3.2005 e 14.2.2007 e in riferimentoalle quali egli aveva chiesto dichiararsi l’intervenuta prescrizione dei crediti per contributi previdenziali iscritti a ruolo.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che con il ricorso introduttivo del giudizio l’appellante avesse inteso eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle cartelle, non anche quella eventualmente maturata dopo, e ha conseguentemente ritenuto, sulla scorta di Cass. S.U. n.19704 del 2015, che l’opposizione fosse inammissibile per difetto d’interesse, dovendo necessariamente le eccezioni concernenti il merito della pretesa creditoria iscritta a ruolo farsi valere mediante l’opposizione alla cartella nel termine di cui all’art. 24, d.lgs. n. 46/1999.

Avverso tale pronuncia Roberto Salvati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (quest’ultima mercé il patrocinio di difensore del libero foro) hanno resistito con distinti controricorsi. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, dev’essere rilevata la nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione e la conseguente inammissibilità del controricorso da essa depositato: questa Corte ha avuto già infatti occasione di chiarire che il Protocollo stipulato il 22.6.2017 tra l'Agenzia delle Entrate e Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dall’art. 43, comma 4°, r.d. n. 1611/1933, di talché, in difetto –come nella specie – di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro (così in specie Cass. n. 26531 del 2020, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 30008 del 2019).Ciò posto, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione degli artt. 2697 c.c. e 112 e 615 c.p.c. per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per carenza d’interesse senza pronunciarsi (come già il primo giudice) sull’eccezione di prescrizione. Il motivo, come condivisibilmente rilevato dal Pubblico ministero, è infondato. I giudici territoriali, infatti, hanno rilevato che l’odierno ricorrente, pur avendo ricevuto la notifica delle cartelle in data 8.3.2005 e 14.2.2007, ha inteso proporre, a distanza di anni, l’opposizione avverso l’estratto di ruolo eccependo unicamente la prescrizione dei crediti per contributi che sarebbe maturata prima della notifica delle cartelle, non anche quella eventualmente maturata dopo (cfr. pagg. 8-9 della sentenza impugnata).

E dal momento che parte ricorrente non ha punto censurato l’anzidetta interpretazione della domanda giudiziale, affatto corretta deve reputarsi la statuizione impugnata: costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce (soltanto) l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. S.U. n. 23397 del 2016 e innumerevoli successive conformi), sicché, costituendo l'eccezione di prescrizione un'eccezione tipicamente di merito, del tutto correttamente i giudici territoriali ne hanno ritenuto la preclusione nel presente giudizio.È appena il caso di soggiungere che contrari argomenti non possono essere tratti da Cass. n. 10809 del 2017, cit. da parte ricorrente a sostegno delle proprie censure: detta pronuncia, infatti, ha cassato una sentenza di merito per aver omesso di verificare se, dopo la notifica della cartella esattoriale, fosse nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, mentre qui si controverte della rilevabilità della prescrizione maturata prima della notifica; e si controverte infondatamente, giacché l’effetto precipuo dello spirare del termine di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, consiste nell’estinzione dell'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa originaria dell'ente previdenziale (così già Cass. n. 5550 e 33464 del 2021, in motivazione).

Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che si liquidano in € 1.300,00, di cui € 1.100,00 per compensi, oltre spese generali inmisura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del