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Ordinanza — n. 8904/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of labor claim due to procedural error in raising statute of limitations defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8904/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Second Instance Court's dismissal of Marisa Sorrentino's labor claim against the Calabria Region regarding a supplementary allowance. The lower court had accepted the Region's five-year statute of limitations defense because no interrupting acts occurred between the employment termination and the appeal filing. The Supreme Court found this decision flawed because the Region failed to formally re-raise the statute of limitations exception in its defense memorandum prior to the scheduled hearing, constituting a procedural error. Consequently, the appeal was allowed, the lower judgment was annulled, and the case was remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 436 cod. proc. civ.: In labor proceedings, a party that wins the first instance must re-raise exceptions not examined by the first judge in their defense memorandum before the hearing date, otherwise they are deemed to have waived them.

Parole chiave

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labor statute of limitations procedural waiver re-argument of exceptions labor procedure code remand for retrial presumption of waiver statute of limitations defense ricalcolo delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo la Sorre ntino denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 436 cod. proc. civ.
416 (recte, art. 436) cod.
Art. 2948 cod. civ.
la Corte territoriale fondava la decisione sulla valutazione di fondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., sollevata in primo grado e non esaminata dal Tribunale, e riproposta ex art.
Art. 346 cod. proc. civ.
civ., sollevata in primo grado e non esaminata dal Tribunale, e riproposta ex art. 346 cod.
Art. 3 Cost.
con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’art.
art. 2948 cod. civ
la Corte territoriale fondava la decisione sulla valutazione di fondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., sollevata in primo grado e non esaminata dal Tribunale, e riproposta ex art.
art. 346 cod. proc. civ
civ., sollevata in primo grado e non esaminata dal Tribunale, e riproposta ex art. 346 cod. proc. civ.
art. 2944 cod. civ
art. 3 Cost
con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost.
art. 436 cod. proc. civ
416 (recte, art. 436) cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755
Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952
Cass., Sez. 2-, 18 settembre 2020, n. 19571
Cass., Sez. U, 1° febbraio 2012, n. 1417
19571; Cass., Sez. U, 1° febbraio 2012, n. 1417; Cass.
Cass. Sez. L, 7 settembre 2007, n. 18901
1417; Cass. Sez. L, 7 settembre 2007, n. 18901);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18020/2017proposto da: SORRENTINO MARISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLON. 9 , presso e nel lo studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO , rappresentatae difesa d all'avvocato ROSARIO CHIRIANO -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentate pro tempore , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA SABOTINO N . 2 presso e nello studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGÌ, rappresentat a e difes a dall’avvocato FRANCESCHINA TALARICO -controricorrente - avverso la sentenza n. 352 /20 1 7 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, pubblicata il 12/04/2017R.G. n. 1400/2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 03/03/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.18020/201 Cron. Rep. Ud.03/03/2023 - CC RITENUTO CHE:

1. la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 352 del 2017, ha respinto il gravameproposto da Marisa Sorrentino nei confronti della Regione Calabria,avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro, che aveva rigettato la domanda proposta dal la lavoratrice, ex dipendente regionale, volta al ricalcolo (previa inclusione nella base di computo la tredicesima mensilità)dell'indennità supplementare prevista dall'articolo 7 della legge reg. Calabria n. 8 del 2005 in caso di adesione all'esodo incentivato;

2. la Corte territoriale fondava la decisione sulla valutazione di fondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., sollevata in primo grado e non esaminata dal Tribunale, e riproposta ex art. 346 cod. proc. civ. dalla difesa dell’Ente locale , evidenziando che non era stato inoltrato alcun atto interruttivo tra il dì di cessazione del rapporto di lavoro (i.e., 2.12.2005 ) e la notifica del ricorso introduttivo, risalente al 27.9.2011;

3. tale non poteva considerarsi la nota prot. n. 18507 del 10.9.2008, con cui la Regione dava atto della rettifica di alcune discordanze riscontrate nella liquidazione del dovuto, perché in essa espressamente si negava che nel calcolo dell’incentivo andasse computata la tredicesima mensilità, donde la non configurabilità della nota in menzionein termini di ricognizione di debito ex art. 2944 cod. civ.;

4. per la cassazione della sentenza la Sorrentino ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, cui la Regione ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo la Sorre ntino denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 416 (recte, art. 436) cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile l’eccezione di prescrizione benché fosse stata formulata con memoria depositata in Cancelleria oltre il termine di rito. La Regione, ricevuta notifica del ricorso in data 21.1.2016, con indicazione della prima udienza di discussione in data 7.2.2017, si era costituita solo il 6.2.2017;

2. con il secondo motivo lamenta ‒ ai s ensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. ‒violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civ.: con l’espressione «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro» si fa riferimento al Tfr e non già all’indennità di esodo, che avrebbe natura di corrispettivo per la risoluzione anticipata del rapporto, dal che consegue l’applicazione del regime della prescrizione ordinaria decennale; aggiunge che, per effetto del contratto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, il diritto azionato aveva perso la natura di credito di lavoro, configurandosi invece come un diritto la cui fonte era un atto di transazione con effetto novativo; le somme dovute dalla Regione Calabria, pertanto, erano oggetto di un'obbligazione di pagamento che soggiace alla prescrizione decennale;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. e violazione «del principio di certezza del diritto»; la sentenza impugnata determina una disparità di trattamento tra ex-dipendenti regionali esodati, avendo la Corte distrettuale «in altre occasioni» riconosciuto le somme de quibusa soggetti che si trovavano in condizioni analoghe a quelle della Sorrentino, avendo avanzato le loro pretese oltre il quinquennio daldì di sottoscrizione del contratto di risoluzione;

4. con il quarto, ed ultimo, motivo si duole che la Corte , erroneamente applicando l’art. 2948 cod. civ., avrebbe pretermesso la disamina degli «innumerevoli motivi di appello sottoposti al suo vaglio»;

5. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti tre; al di là dell’erroneo riferimento nella rubrica all’art. 360 n. 3 (e non al n.

4) cod. proc. civ., la doglianza, che nella sostanza si traduce nella deduzione di un error in procedendoche consente invero al giudice di legittimità la verifica del fatto processuale, si appalesa fondata; come si evince dalla lettura degli atti del giudizio di merito, cui questa Corte ha accesso come giudice del “fatto processuale” (Cass.27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29952),in appello la Regione Calabria si è costituita con memoria difensiva depositata in data 6.2.2017, e dunque il giorno prima dell’udienza di discussione fissata per il 7 febbraio 2017 (fatto peraltro non contestato dalla Regione nel controricorso se non in termini del tutto vaghi e generici); sicché l’eccezione di prescrizione, come formulata nella fase d’appello, in quanto non ritualmente riproposta ex art. 346 cod. proc. civ., avrebbe dovuto essere ritenuta dalla Corte calabrese rinunciata; costituisce infatti ius receptum che nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 cod. proc. civ. (cfr.

Cass., Sez. 2-,18 settembre 2020, n. 19571; Cass., Sez. U, 1° febbraio 2012, n. 1417; Cass. Sez. L, 7 settembre 2007, n. 18901);

6. il ricorso va, quindi, accolto limitatamente al primo motivo, mentre restano assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Reggio Calabriain diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diCatanzaro in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del g