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Ordinanza — n. 8842/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tax collection notice, ruling opposition lacks legal interest under public procurement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8842/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Carlo Diano's appeal against a lower court ruling that declared his opposition inadmissible. Diano argued the 40-day deadline for opposing the tax notice was incorrectly applied to an opposition against the tax assessment itself rather than the role extract. The court held that without specific statutory grounds for direct challenge to the role extract, the opposition lacked legal interest and was therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46/99; Art. 12, co. 4 bis d.P.R. n. 602/73: Opposition to a tax role extract is inadmissible unless the debtor proves specific prejudice under public procurement or debt collection regulations, as the absence of such grounds negates standing.

Parole chiave

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tax collection opposition role extract challenge legal interest requirement public procurement debt inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46/99
Art. 12, co. 4 bis d.P.R. n. 602/73
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U., n. 26283/22
Cass. n. 7348/23

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Testo completo

ciliato ex lege presso la cancelleria di questa CORTE, ROMA, PIAZZA CAVOUR, rappresentato e difeso dall’avv. COSIMO SALVATORE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ; - contro ricorrente - nonché contro Oggetto: opposizione estratto ruolo RGN /21 Cron. Rep. CC 22.2.23 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - resistente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.2391/20, depositata il 13.10.20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.2.23 dal consigliere dr. Alessandro Gnani RILEVATO IN FATTO La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Carlo Diano avverso un estratto di ruolo, visionato il quale era venuto a sapere della emissione da parte dell’Inps di due cartelle esattoriali mai notificategli e da annullare per l’infondatezza della pretesa creditoria.

Riteneva la Corte che l’opposizione andasse qualificata come recuperatoria, inammissibile nel caso di specie in quanto proposta oltre 40 giorni dalla conoscenza dell’estratto di ruolo, ai sensi dell’art.24, co.5 d. lgs. n.46/99. Avverso la sentenza, Carlo Diano ricorre per un motivo. Resiste con controricorso il concessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre l’Inps, in proprio e come procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti dell’Inps (S.C.C.I.) spa, si limitava a conferire procura in calce alla copia notificata del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione, e in subordine falsa applicazione, dell’art.24, co.5 d. lgs. n.46/99, per avere la Corte erroneamente applicato il termine decadenziale di 40 giorni previsto per l’opposizione non avverso l’estratto di ruolo, ma avverso la cartella. Il motivo è inammissib ile per carenza di interesse all’impugnazione. L’art.12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce chel’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che:

a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);

b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;

c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, la sentenza d’appello va confermata, mancando l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps, è volta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità sono compensate verso AdER attesa la sopravvenienza dell’art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73 e della citata sentenza a sezioni unite, mentre nulla si deve statuire sulle spese nei confronti di Inps, non avendo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i