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Ordinanza — n. 8784/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension revaluation, upholding statute of limitations bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8784/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Ascione's appeal against the Naples Court of Appeal's decision to declare him time-barred from claiming asbestos-related pension revaluation. Ascione argued that the statute of limitations should only apply to individual pension installments, not the substantive right to revaluation, while INPS maintained the full right was extinguished. The court affirmed that the statute of limitations covers the entire revaluation right, including any differences in pension installments, thereby dismissing the appeal and ordering Ascione to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR nr. 639 del 1970; Art. 13, comma 8, Law nr. 257 del 1992: The statute of limitations for the right to contributory revaluation covers the entire benefit and all related pension differences, not merely individual installments.

Parole chiave

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asbestos exposure pension contributory revaluation right statute of limitations bar INPS administrative decision Cassation appeal dismissal retroattività della rendita d'invalidità diritti a pensione indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 47 DPR nr. 639 del 1970
per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la decadenza dall’azione giudiziale di cui all’art. 47 DPR nr.
Art. 13, comma 8, Law nr. 257 del 1992
257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto;
Art. 376 cod.proc.civ.
Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
con il primo motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione del D.P.R.
Art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
Non ricorrono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina dell’esenzione di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. (v.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
Non ricorrono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina dell’esenzione di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 8926 del 2011
A tale riguardo, ha richiamato il precedente di Cass. nr. 8926 del 2011;
Cass. nr. 2598 del 2023
Cass. nr. 2598 del 2023e altre ivi richiamate) ;
Cass. nr. 41886 del 2021
, sulla scia di Cass. nr. 41886 del 2021;
Cass. nr. 618 del 2018
Cass. nr. 618 del 2018; Cass.
Cass. nr. 19729 del 2017
618 del 2018; Cass. nr. 19729 del 2017; Cass.
Cass. nr. 17433 del 2017
19729 del 2017; Cass. nr. 17433 del 2017);
Cass. nr. 4062 del 2023
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Ordinanza — n. 8407/2023 — snciv
Italian Court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension revaluation decadenza applicability.
Ordinanza — n. 8628/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension benefit decadence applicability.
Ordinanza — n. 6815/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension revaluation decadenza applicability. The court rejects the claim that the statute of limitations applies only to pension rates, not the substantive right to revaluation. The court holds that the decadenza covers the entire revaluation right, not just prior rate differences. The court affirms the lower court's ruling based on established precedent. The court rejects the request for remittal to the Supreme Court. The court orders the appellant to pay the litigation costs. The court confirms the decadenza applies to the right itself. The court clarifies the distinction between revaluation and pension recalculation. The court maintains the existing jurisprudence on asbestos cases. The court dismisses the appeal on procedural and substantive grounds.
Ordinanza — n. 9358/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension contribution revaluation and statute of limitations.
Ordinanza — n. 6896/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding asbestos exposure pension revaluation decadenza applicability. The court rejects the claim that the statute of limitations applies only to pension rates, not the substantive right to revaluation. The court holds that the decadenza covers the entire revaluation right, not just individual rates, based on established precedent. The appeal is dismissed, and the appellant is ordered to pay court costs.

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11834/2019 R.G. proposto da: ASCIONE GIUSEPPE, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDIVINCENZO -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’ISTITUTO , rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, PATTERI ANTONELLA, CALIULO LUIGIe CARCAVALLO LIDIA -controricorrente- avverso la sentenza d ella Corte d ' A ppello di Napoli n. 4859/2018 depositata il08/10/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. con la sentenza sopra specificata , la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato decaduto l’odierno ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributivaex lege nr. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto;

2. per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la decadenza dall’azione giudiziale di cui all’art. 47 DPR nr. 639 del 1970 ed ha osservato, in particolare, come non cogliesse nel segno la prospettiva tentata da parte appellante che avrebbe voluto la decadenza applicabile, eventualmente, solo ai singoli ratei di pensione non rivalutata e non al diritto alla rivalutazione contributiva in senso sostanziale. A tale riguardo, ha richiamato il precedente di Cass. nr. 8926 del 2011;

3. avverso tale pronuncia, il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; l'INPS ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

4. in via preliminare deve darsi atti che, c on istanza ex art . 376 cod.proc.civ., allegata al ricors o , il ricorrente ha sollecitato la rimessione del ricorso al Primo Presidente per la trattazione da parte delle Sezioni U nite in ragione di un contrasto ravvisato nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura del diritto al beneficiocontributivo oggetto di causa;

5. un ’ istanza analoga alla presente , relativa ad altri ricorsi patrocinati dal medesimo difensore, non è stata accolta dal primo presidente con decreto del 9 aprile2022;

6. questa Corte , peraltro, ha oramai consolidato il proprio orientamento relativamente alle questioni inerenti al regime della decadenza applicabile al diritto ai benefici contributivi da esposizione all'amianto,come si dirà in seguito, e il ricorso non propone ragioni per indurre ilCollegio a modificare l'orientamento medesimo ribadito da ultimo in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (v. Cass. nr. 2598 del 2023e altre ivi richiamate) ;

7. con il primo motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione del D.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merito ritenuto la decadenza riferita al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e non ai singoli ratei triennali;

8. le censure sono infondate. S i è ripetutamente affermato che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dalD.P.R. n. 639 del 1970, art. 47,nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4,(conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da potersi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge nr. 257 del 1992, art. 13,comma 8, (Cass. nr. 2598 del 2023 cit. , sulla scia di Cass. nr. 41886 del 2021;

Cass. nr. 618 del 2018; Cass. nr. 19729 del 2017; Cass. nr. 17433 del 2017);

9. altrettanto fermo è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie,Cass. nr. 41886 del 2021 e Cass. n. 17433 del 2017, citate); 10.logico corollario di quanto precede è che la decadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio;

11. il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui è formalmente denunciata la violazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992- riguardano il diritto, in concreto, del ricorrente ad ottenere la rivalutazione contributiva per il coefficiente dell’1,5 in relazione all’intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento di detta esposizione. Essi sono dunque assorbiti dal rigetto del primo motivo di ricorso; 12.il ricorso va, in definitiva, rigettato, provvedendosi, come da dispositivo, sulle spese del giudizio, giusta il criterio della soccombenza. Non ricorrono, infatti, i presupposti per applicare la disciplina dell’esenzione di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. (v. Cass. nr. 4062del 2023); 13.in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorr ente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,