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Ordinanza — n. 8742/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows pension appeal, ruling the statutory cap for entertainment workers' quota B is fixed at 315,000 euros.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8742/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Second Instance Court's decision regarding Claudio Arnaldo Risi's pension recalculation. The pensioner had argued for a calculation based on actual earnings, while INPS contended the statutory cap of 315,000 euros applied. The Court ruled that the specific cap for entertainment workers' quota B remains in force to balance constitutional interests, thereby overturning the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 12 DPR n. 1420/1971; Art. 4 d.lgs. n. 182/1997: In determining the quota B pension for entertainment workers, the daily pensionable remuneration is subject to a fixed maximum limit of 315,000 euros, which cannot be disregarded despite general legislative updates.

Parole chiave

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pension quota B entertainment workers statutory cap pension recalculation INPS liability constitutional balance Cassazione appeal ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 DPR n. 1420 del 1971
Considerato che: Con un solomotivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 del DPR n.
Art. 4 d.lgs. n. 182/97
1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
182/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo riferita ad anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (cd.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 36056/22
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5078/2020 R.G. proposto da : INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA, PATTERI ANTONELLA, CALIULO LUIGI -ricorrente- contro RISI CLAUDIO ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA N. 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 2799/2019 depositata il25/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere LUCA SOLAINI. R.G. 5078/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.7.2019 n. 2799, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da Claudio Arnaldo Risi, volto a chiedere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui aveva determinato il supplemento della quota B della prestazione in base alla media delle retribuzioni ridotta entro un limite massimo, anziché in base alla media effettiva diesse: il pensionato ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al ricalcolo della base di computo della quota B del trattamento di quiescenza con condanna dell’Istituto previdenziale a liquidare i supplementi di pensione secondo l’importo lordo mensile, meglio indicato in ricorso.

Il tribunale ha accolto la domanda, valutando ai fini del trattamento pensionistico e in particolare della quantificazione della quota B della pensione, tutta la vita lavorativa del pensionato, sulla base della media effettiva delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere e, quindi, per un importo pari a € 363,32, superiore al tetto di £ 315.000, per come calcolato dall’Inps. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse nel presente giudizio, ha sostanzialmente confermatola sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Claudio Arnaldo Risi ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che: Con un solomotivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo riferita ad anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (cd. quota B) pur se soggetta a un massimale, tuttavia tale massimale non è quello specificamente previsto per i trattamenti dell’ENPALS dall’art. 12 del DPR n. 1420/71 come modificato dall’art. 1 comma 10 del d.lgs. n. 182/97 (e pari a £ 315.000), ma piuttosto quello generalmente previsto tempo per tempo (diviso per il coefficiente 312), ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 che prevede che ai fini del calcolo della parte B della pensione, si applica l’aliquota di rendimento del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria.

Il motivo di ricorso è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS” (Cass.n. 36056/22).

A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall’altro mantenere l’equilibrio economico- finanziario dell’Istituto previdenziale. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte