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Ordinanza — n. 8739/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows pensioner's appeal, ruling the specific cap for entertainment workers' pension quota B applies, not the general one.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8739/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's application of a general pension cap for entertainment workers, ruling instead that a specific statutory limit applies to the 'quota B' calculation. The pensioner argued for a higher calculation based on actual earnings, while the social security institute contended the general rule should prevail. The court established that the specific legislative cap is essential to balance constitutional interests regarding pension adequacy and financial equilibrium for this specific group.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, DPR n. 1420/1971; Art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 182/1997: In determining the 'quota B' of pensions for entertainment workers, the specific daily earnings cap established by the 1971 decree applies, excluding the general temporary maximums used for other categories.

Parole chiave

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pension quota B entertainment workers statutory cap social security law pension calculation constitutional balance Cassazione ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, DPR n. 1420/1971
quota B) pur se soggetta a un massimale, tuttavia tale massimale non è quello specificamente previsto per i trattamenti dell’ENPALS dall’art. 12 del DPR n.
Art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 182/1997
182/97 (e pari a £ 315.000), ma piuttosto – secondo la Corte del merito - quello generalmente previsto tempo per tempo (diviso per il coefficiente 312), ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.lgs.
Art. 1, comma 10, D.Lgs. n. 182/1997
quota B) pur se soggetta a un massimale, tuttavia tale massimale non è quello specificamente previsto per i trattamenti dell’ENPALS dall’art. 12 del DPR n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 36056/22
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2805/2020 R.G. proposto da : INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA , CALIULO LUIGI, PATTERI ANTONELLA -ricorrente- contro BUONGIORNO LEILA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO DI ROMA n. 2232/2019 depositata il08/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere LUCA SOLAINI. R.G. 2805/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 8.7.2019 n. 2232, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da Leila Buongiorno, volto a chiedere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui aveva determinato il supplemento della quota B della prestazione in base alla media delle retribuzioni ridotta entro un limite massimo, anziché in base alla media effettiva di esse: la pensionat a ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al ricalcolo della base di computo della quota B del trattamento di quiescenza con condanna dell’Istituto previdenziale a liquidare i supplementi di pensione secondo l’importo lordo mensile, meglio indicato in ricorso.

Il tribunale ha accolto la domanda, valutando ai fini del trattamento pensionistico e in particolare della quantificazione della quota B della pensione, tutta la vita lavorativa della pensionata, considerando la prevalenza della categoria d’inquadramento per l’intero percorso lavorativo, in ciò facendo applicazione del DM 15.3.2005. Nella considerazione di tutto il percorso lavorativo di Leila Buongiorno il tribunale ha tenuto conto che gli addetti alla produzione cinematografica (quali la Buongiorno) sono stati inclusi, fino al 10.11.1997, nel Gruppo I e in costanza di tale inquadramento risulta infatti versata la gran parte dei contributi.

Ad avviso del tribunale, il Gruppo I, per attività lavorative in esso comprese e per numero di giornate lavorative richieste per la maturazione di un’annualità di contribuzione è certamente assimilabile al Gruppo A, definito dal d.lgs. n. 182/97: pertanto, nella valutazione della prevalenza, si deve tenere conto di tutto il percorso pregresso in cui la pensionata è stata inquadrata nel Gruppo I e, quindi, considerare ai fini della liquidazione della quota B, il requisito di 1.900 retribuzioni previste per il Gruppo A. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse nel presente giudizio, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Leila Buongiorno ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 del decreto legislativo n. 182 del 1997, dell’articolo unico del decreto del Ministero del Lavo del 19.11.1997, dell’art. unico del decreto del Ministero del Lavoro del 15.3.2005, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo riferita ad anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (cd. quota B) pur se soggetta a un massimale, tuttavia tale massimale non è quello specificamente previsto per i trattamenti dell’ENPALS dall’art. 12 del DPR n. 1420/71 come modificato dall’art. 1 comma 10 del d.lgs. n. 182/97 (e pari a £ 315.000), ma piuttosto – secondo la Corte del merito - quello generalmente previsto tempo per tempo (diviso per il coefficiente 312), ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 che prevede che ai fini del calcolo della parte B della pensione, si applica l’aliquota di rendimento del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dalla Buongiorno in sede di controricorso di tardività della notifica del ricorso, in quanto a fronte della pubblicazione della sentenza il giorno 8.7.2019, il ricorso è stato consegnato per la notifica l’ultimo giorno utile (8.1.20). Il motivo di ricorso è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS” (Cass. n. 36056/22).

A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenzadel pensionato e dall’altro mantenere l’equilibrio economico - finanziario dell’Istituto previdenziale. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di le