Supreme Court allows INPS pension appeal, upholding the statutory cap on daily earnings for quota B calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Second Instance Court's decision to recalculate a pensioner's quota B supplement based on actual rather than capped earnings. The pensioner argued the statutory maximum limit was incompatible with the 1997 decree, but the Court found the cap remains valid to balance pension adequacy with the financial equilibrium of the social institution. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted for re-examination under the established legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 DPR n. 1420/1971; Art. 4 comma 8 d.lgs. n. 182/1997: The statutory maximum limit for daily earnings in pension calculations remains valid and is not abrogated by subsequent legislative interventions, as it is essential for maintaining the financial equilibrium of the social institution while ensuring adequate pension levels.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1129/2020 R.G. proposto da : INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA, PATTERI ANTONELLA, CALIULO LUIGI -ricorrente- contro CARITO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMAn. 2661/2019 depositata il02/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere LUCA SOLAINI. R.G. 1129/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 2.7.2019 n. 2261, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso promosso da Gaetano Carito, volto a chiedere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di liquidazione della pensione nella parte in cui aveva determinato il supplemento della quota B della prestazione in base alla media delle retribuzioni ridotta entro un limite massimo, anziché in base alla media effettiva di esse: il pensionato ha chiesto che fosse dichiarato il suo diritto al ricalcolo della base di computo della quota B del trattamento di quiescenza con condanna dell’Istituto previdenziale a liquidare i supplementi di pensione secondo l’importo lordo mensile, meglio indicato in ricorso.
Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo infondata sia l’eccezione di decadenza per decorso del termine triennale, in quanto non applicabile al ricalcolo della prestazione erroneamente liquidata, sia l’eccezione di prescrizione, at teso che essa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e tale possibilità non ricorre nel caso di prestazione erroneamente liquidata; inoltre, in subiecta materia, la modifica apportata dall’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97, ad avviso del tribunale costituisce un sistema nuovo ed autosufficiente, dunque incompatibile con il precedente limite massimo di cui all’art. 12 comma 7 del DPR n. 1420/71.
Infine, siccome la quantificazione del credito era stata correttamente effettuata dal CTU, la domanda andava accolta in base all’accertamento tecnico. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse nel presente giudizio, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre Carito Gaetano ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 del DPR n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo riferita ad anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (cd. quota B) pur se soggetta a un massimale, tuttavia tale massimale non è quello specificamente previsto per i trattamenti dell’ENPALS dall’art. 12 del DPR n. 1420/71 come modificatodall’art. 1 comma 10 del d.lgs. n. 182/97 (e pari a £ 315.000), ma piuttosto quello generalmente previsto tempo per tempo (diviso per il coefficiente 312), ai sensi dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97 che prevede che ai fini del calcolo della parte Bdella pensione, si applica l’aliquota di rendimento del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell’assicurazione generale obbligatoria.
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte controricorrente alla p. 19 del controricorso, in ragione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata per non avere l'INPS impugnato la sentenza nella parte in cui ha affermato che, per la parte eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312, si applicherebbero le aliquote di rendimento previste dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 12: è sufficiente al riguardo rilevare che l'INPS ha espressamente impugnato l'affermazione della sentenza secondo cui il massimale pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, non opererebbe per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo e ricordare che, formandosi il giudicato solo su di una statuizione che ricolleghi ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico, l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, sebbene ciascuno di essi possa essere oggetto di singolo motivo di gravame (così, tra le più recenti, Cass. nn. 24783 del 2018, 10769 del 2019, 28565 del 2022).
Il motivo di ricorso è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS” (Cass. n. 36056/22).
A tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall’altro mantenere l’equilibrio economico-finanziario dell’Istituto previdenziale. Infine, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 182/97, sulle modalità di calcolo e sui requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche, per violazione dei criteri della delega, ex art. 76 Cost., di cui all’art. 2 comma 22 della legge n. 335/95, che fissa il principio della commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti; ad avviso del ricorrente, il legislatore delegato avrebbe dovutodisporre l’equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo, mentre, l’art. 4 d.lgs. n. 182 cit., nella parte in cui non prevede tale equiparazione, sarebbe in contrasto con i principi sanciti dalla legge delega.
La questione è manifestamente infondata, in quanto il criterio direttivo di cui si discorre riguarda il profilo relativo alla “ridefinizione delle aliquote contributive” che devono essere determinate tenendo conto delle esigenze di “equilibrio delle gestioni previdenziali” e di “commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”. Tale criterio direttivo, sulla base del solo tenore letterale della norma, non autorizza affatto a ritenere che la legge di delega abbia inteso aumentare l’importo del massimale pensionabile equiparandolo a quello imponibile.
La norma, piuttosto, ha vincolato il legislatore delegato ad adeguare la consistenza delle aliquote contributive al fine di assicurare, nel perseguimento della salvaguardia delle prioritarie “esigenze di equilibrio della gestione”, che l’ammontare del trattamento, se liquidato con il sistema retributivo, trovi sostenibile copertura. In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per