Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8661/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds for failing to cite specific evidence counts and misapplying simple presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8661/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Giovanni Martinozzi's cassation appeal against a lower court ruling that found him to have performed overtime work on Saturdays. Martinozzi argued the appellate court incorrectly evaluated witness testimony and applied an equitable criterion for calculating overtime hours, while the opposing party contended that simple presumptions based on witness evidence were sufficient to prove the work. The court held the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically reference the attached evidence counts in his petition and because the lower court relied on simple presumptions rather than an equitable criterion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4, 5; Art. 132 cod. proc. civ.; Art. 366, 369 cod. proc. civ.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to specifically reference the evidence counts attached to the initial petition and if the lower court's reliance on simple presumptions does not constitute a violation of the specific legal criteria required for the claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility specificity of grounds requirement simple presumptions in labor law evaluation of witness testimony overtime work calculation procedural violation of evidence equitable criterion application compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn.
Art. 132 cod. proc. civ.
4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n.
Art. 366 cod. proc. civ.
Art. 369 cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors
art. 360 cod.proc.civ
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn.
artt. 432 cod.proc.civ
3, degli artt. 432 cod.proc.civ.
art. 132 cod.proc.civ
4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n.
art. 91 cod.proc.civ
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17247 del 2006
5, cod.proc.civ., anche quando si contestino gli atti di acquisizione probatoria che incidono soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice (Cass. n. 17247 del 2006; conforme: Cass.
Cass. n. 19072 del 2004
17247 del 2006; conforme: Cass. n. 19072 del 2004); quanto all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12559/2018 R.G. proposto da: MARTINOZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato inROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO COLABIANCHI che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GJUTI SHPETIN, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell’avvocato FIAMMETTA FIAMMERI chelo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4221/2017 pubblicatail 20/10/2017 , R.G. n. 3283/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 4221 depositata il 20.10.2017, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha dichiarato che tra Gjuti Shpetin e Giovanni Martinozzi è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal giugno 2002 al settembre 2007, per lo svolgimento di mansioni di manovale di cui al I livello cod.civ.n.l. settore Edile artigiani, ed ha condannato il Martinozzi al pagamento delle differenze retributivepari a complessivi euro 40.000,00, oltre accessori di legge, rilevando intervenuto un atto di dimissioni quale atto di risoluzione del rapporto di lavoro.

2. La Corte territoriale, per quel che rileva, ha ritenuto che le prove raccolte (di fonte testimoniale) dimostrassero, con un grado di certezza, lo svolgimento di lavoro straordinario (oltre l’orario ordinario di quarantaore settimanali) nella giornata del sabato, da ritenersi espletato, in via prudenziale, con cadenza di quattroore a sabato, a settimane alterne.

3. Avverso tale sentenza il Martinozzi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato da memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod.proc.civ., avendo trascurato, la Corte territoriale, di valutare correttamente le deposizioni testimoniali rese in giudizio ed avendo erroneamente esaminato i conteggi delle differenze retributive come allegati al ricorso introduttivo del giudizio (calcolati, con riguardo al sabato, per un orario pari a ottoore giornaliere, e non a quattro ore, come ritenuto provato, e con riguardo ad una pluralità di voci).

2. Con il secondo motivo èdenunziata la violazione, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, degli artt. 432 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, erroneamente applicato un criterio equitativo per stabilire l’an della prestazione di lavoro straordinario.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016). 3.2.

La sentenza impugnata ha esaminato e posto a confronto le deposizioni testimoniali acquisite in giudizio, operando secondo il suo "prudente apprezzamento", e la censura si traduce, nella sostanza, in una contestazione della ricostruzione della vicenda storica quale operata dalla Corte territoriale, preclusa dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., anche quando si contestino gli atti di acquisizione probatoria che incidono soltanto sul merito delle valutazioni in fatto compiute dal giudice (Cass. n. 17247 del 2006; conforme: Cass. n. 19072 del 2004); quanto all'art. 132 cod.proc.civ., la violazione è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto, mentre la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi meramente apparente, perché è del tutto idonea a consentire l'individuazione delle ragioni che hanno determinato la Corte territoriale a ritenere fondata la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavoro straordinario. 3.3.

La censura è, inoltre, prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 4.1. Difetta la necessaria riferibilità della censura alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale - r ichiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che consente di avvalersi di presunzioni semplici per determinare un “minimale” di ore prestate in aggiunta all’orario ordinario - non ha affermato di ricorrere al criterio di equità per fondare l’accoglimento (parziale) della domanda del lavoratore (tesa al riconoscimento dello svolgimento di lavoro straordinario nella giornata del sabato) bensì ha ritenuto che “alla stregua di tali elementi [di fonte testimoniale] risulta certa l’esistenza del lavoro straordinario svolto nella giornata del sabato”; la Corte ha ritenuto, dunque, provato l’andella pretesa (ossia lo svolgimento di lavoro straordinario) sulla base del materiale istruttorio acquisito, in particolare sia sulla base di alcune deposizioni testimoniali e sia ricorrendo allo strumento probatorio delle presunzioni semplici, rilevando provato quantomeno il disimpegno di 4 ore per ciascun sabato e per 2 sabati al mese.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Aisensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors