Ordinanza — n. 8650/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34188/2018 R.G. proposto da: CACCIATORE ANNA RITA , elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato IURI CHIRONI -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato DORA DE ROSE che la rappresenta e dif ende unitamente all’avvocato LUIGI GIACOMO TOMMASO ZUCCARINO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 698/2018 pubblicatail 23/05/2018 , R.G. n. 918/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal ConsigliereDott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 360 cod.proc.civ, art. 91 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 8650/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza appare nuova e, perciò, inammissibile, non essendo stata la questione della corretta quantificazione della RIA maturata presso il Comune di Miggiano (implicante accertamenti di fatto), specificamente trattata nella decisione impugnata (che si occupa, invece, della diversa questione inerente all'inapplicabilità degli incrementi della RIA al momento del passaggio dall’Amministrazione comunale all’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, alla luce delle previsioni dettate dall’art. 25 del d.P.R. n. 335 del 1990), ne' avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al giudice del gravame (cfr.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34188/2018 R.G. proposto da: CACCIATORE ANNA RITA , elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato IURI CHIRONI -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato DORA DE ROSE che la rappresenta e dif ende unitamente all’avvocato LUIGI GIACOMO TOMMASO ZUCCARINO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 698/2018 pubblicatail 23/05/2018 , R.G. n. 918/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal ConsigliereDott.
ELENA BOGHETICH . RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 698 depositata il 23.5.2018, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città e in sede di rinvio da parte di questa Corte di Cassazione (sentenza n. 14461 del 2017), ha respinto la domanda di Anna Rita Cacciatore promossa nei confronti delle Poste Italiane s.p.a. per il riconoscimento del suo diritto alla valutazione, ai fini dei benefici riconosciuti dall’art. 25 del d.P.R. n. 335 del 1990 e con particolare riferimento alla retribuzione individuale di anzianità (RIA), degli anni di servizio maturati presso il Comune di Miggiano in qualità di assistente all’infanzia (periodo 30.12.1982-21.8.1992).
2. La Corte territoriale, per quel che rileva, ha ritenuto –anche richiamando l’orientamento elaborato da questa Corte di Cassazione -che gli incrementi della RIA previsti dal d.P.R. invocato dalla lavoratrice non potevano applicarsi al caso di specie in quanto la Cacciatore era sprovvista del requisito costitutivo richiesto e corrispondente ad un servizio di cinque anni di effettivo servizio “nella stessa amministrazione”, avendo - la stessa – maturato un periodo inferiore presso l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (poi trasformato in Poste Italiane s.p.a.).
3. Avverso tale sentenza la Cacciatore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato da memoria. La società resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione “del contratto collettivo nazionale di lavoro” nonché degli artt. 41, lett. B, del d.P.R. n. 347 del 1983 e 5, commi 1 e 2, del d.P.C.M. n. 191 del 1991 avendo, la Corte territoriale, erroneamente individuato la norma in cui sussumere la fattispecie; invero, la Cacciatore percepiva, nell’agosto 1992, dal Comune di Miggiano, lire 71.977 (come da documento che si trascrive), mentre presso l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, nel settembre 1992, percepiva lire 20.000 (come da documento che si trascrive); la stessa ha, pertanto, proposto domanda al giudice di primo grado per la condanna della società al pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di RIA e quanto in realtà dovuto a tale titolo in virtù dell’anzianità di servizio maturata per l’attività lavorativa prestata presso il Comune di Miggiano, intendendo ottenere sia l’importo della RIA maturato presso il Comune sia le eventuali maggiorazioni spettanti.
La Corte territoriale ha valutato solamente la domanda relativa agli incrementi pretesi, avanzata sulla base dell’art. 25 del d.P.R. n. 335 del 1990, mentre ha omesso qualsiasi decisione sull’esatto importo maturato presso il Comune di Miggiano, in relazione al quale doveva essere considerato l’accordo sindacale per i dipendenti degli enti locali, recepito in d.P.R. n. 347 del 1983, nonché il Regolamento contenente i criteri per la mobilità d'ufficio dei dipendenti delle amministrazioni provinciali e dei comuni dichiarati in dissesto(d.P.C.M. n. 191 del 1991);
2. Il motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza appare nuova e, perciò, inammissibile, non essendo stata la questione della corretta quantificazione della RIA maturata presso il Comune di Miggiano (implicante accertamenti di fatto), specificamente trattata nella decisione impugnata (che si occupa, invece, della diversa questione inerente all'inapplicabilità degli incrementi della RIA al momento del passaggio dall’Amministrazione comunale all’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, alla luce delle previsioni dettate dall’art. 25 del d.P.R. n. 335 del 1990), ne' avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al giudice del gravame (cfr.
Cass. n. 20694 del 2018). 3.2. nella specie, va rilevata la preclusione derivante dal giudicato interno formatosi all’esito del giudizio di primo grado che ha accolto la domanda proposta dalla lavoratrice con specifico riferimento all'art. 25 del d.P.R. n. 335 del 1990 ed ha condannato la società al pagamento del differenziale degli importi maturati a titolo di RIA, pronuncia che è stata impugnata esclusivamente dalla società e non dalla Cacciatore.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a