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Sentenza — n. 8637/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employee's claim for project design fees when public work is abandoned, citing established case law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8637/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Sergio Attolini's appeal against the Lecce Court of Appeal's decision denying him public employment fees for a project design. Attolini argued that fees should be payable for preliminary designs even if the project was later abandoned due to excessive costs, while the Municipality of Brindisi contended that fees require an executed or approved final project. The court upheld the lower court's ruling, reaffirming that statutory incentives for public works only mature upon the approval of an executive project and the existence of a work to be realized.

Regesto Legislator

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Art. 18, L. n. 109/1994; The right to a fee for public works design incentives matures solely upon the adjudication and approval of an executive project, not for preliminary designs or abandoned works.

Parole chiave

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public employment fees project design incentives abandoned public works executive project approval administrative utility requirement aggiudicazione d'appalto edile progetto stradale spese di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 18, L. n. 109/1994
RAGIONI DELLE DECISIONE - C on il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, l. n. 109/1994, come modificato dall’art.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
191/1998 e dall’art. 13, comma 4, l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8344/2011
Cass. n. 16736/2013
Cass. n. 11022/2016
Cass. n. 13937/2017
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 24019-2017 proposto da: ATTOLINI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO DURANO; -ricorrente - contro COMUNI DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo studio Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.24019/2017 Cron. Rep. Ud.01/03/2023 PU dell'avvocato NATHALIE LUSI, rappresentato e difeso dagli avvocati MONICA CANEPA, EMANUELA GUARINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1827/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/10/2016 R.G.N. 480/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA - C on sentenza del 12 ottobre 20 16 , la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi e rigettava la domanda proposta da Sergio Attolini nei confronti del Comune di Brindisi, alle cui dipendenze prestava servizio quale dirigente del settore trasporti, domanda avente ad oggetto la condanna dell’Ente datore al pagamento del compenso attinente agli oneri progettuali ex art. 18,l. n. 109/1994 dovuto in relazione “Sistemi innovativi a via guidata Ospedale, Stazione Ferroviaria, Piazzale Flacco” progettata appunto dall’Attolini approvata dal Comune, finanziata dal Ministero dei Trasporti e dallo stesso Comune ma poi dall’Ente, in persona del Commissario Straordinario, rinunziata quanto alla sua realizzazione in quanto eccessivamente onerosa. - L a decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal Comune di Brindisi di inammissibilità per genericità del gravame proposto dall’Attolini nonché l’eccezione sempre del Comune relativa alla mutatio libelliper aver l’Attolini richiesto il compenso, non più per il progetto esecutivo, in elazione alla cui mancata predisposizione il primo giudice aveva rigettatola domanda di pagamento del compenso, bensì per il solo progetto “definitivo” e, di contro, infondata nel merito la pretesa dell’Attolini alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 8344/2011, per il quale il diritto al compenso matura unicamente con l’aggiudicazione dell’appalto che assumeva confermata da altra decisione di questa Corte, viceversa richiamata dall’Attolini come espressiva di un diverso principio inteso a legare il diritto al compenso all’utilità riveniente all’amministrazione. - P er la cassazione di tale decisione ricorre l’Attolini affidando l’impugnazione a quattro motivi,cui resiste, con controricorso, il Comune di Brindisi. - Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLE DECISIONE - C on il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, l. n. 109/1994, come modificato dall’art. 2, comma 8, l. n. 191/1998 e dall’art. 13, comma 4, l. n. 140/1999, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della disciplina invocata nella formulazione applicabile ratione temporis, per aver letto i richiamati precedenti di questa Corte univocamente nel senso del porsi la redazione del progetto esecutivo e dell’aggiudicazione dei lavori quali necessari presupposti per il riconoscimento del compenso. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, l. n. 109/1994, 1362 e 1363 c.c., ribadisce a carico della Corte territoriale l’errore interpretativo di cui al motivo che precede, facendo leva sul testo del regolamento interno all’uopo approvato dal Comune che ammette il riconoscimento dell’incentivo a fronte della redazione del solo progetto preliminare. - Nel terzo moti vo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale di documentazione proveniente dall’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici e dallo stesso Comune da cui si rilevava come si ritenesse impregiudicato, anche a fronte della rinunzia alla realizzazione dell’opera, il riconoscimento del compenso per gli oneri progettuali. - Con il quarto motivo, rubricato con riferimento agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost. si deduce la nullità dell’impugnata sentenza in considerazione del carattere meramente apparente della motivazione che, limitandosi a ritenere dirimente la mancata realizzazione dell’opera non rende ragione della ritenuta conseguenzialità rispetto a tale circostanza del disconoscimento del diritto del ricorrente al compenso per la redazione del progetto definitivo dell’opera. - Tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, conformandosi la pronunzia della Corte territoriale all’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 8344/2011 e da ritenersi ribadito in assoluta continuità nelle successive decisioni n. 16736/2013,n. 11022/2016, n. 13937/2017, per essere stato il riferimento operato da quest’ultima decisione all’utilità per l’amministrazione come attività propedeutica alla realizzazione dell’opera pubblica quale condizione per l’attribuzione degli incentivi ex art. 18, l. n. 109/1994 nelle sue successive formulazioni, comunque ricondotto nell’alveo del principio di diritto originariamente affermato, per cui “l’incentivo può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e se sia stato adottato l’atto regolamentare della Amministrazione aggiudicatrice volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo e solo a condizione che l’attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata perché sono intervenuti un progetto esecutivo approvato ed un’opera da realizzare” (così testualmente Cass. n. 13937/2017, punto 24). - Nel caso di specie la sentenza impugnata ha accertato che vi è stata aggiudicazione. - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dov