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Sentenza — n. 8566/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding mortgage inscription and litigation costs allocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8566/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that upheld a mortgage inscription while declaring certain tax credits time-barred. The taxpayer argued for the removal of the mortgage due to procedural defects and claimed damages, but failed to prove temerarious resistance or specific damages. The court ruled that since the taxpayer was partially unsuccessful regarding the mortgage cancellation, the lower court correctly allocated litigation costs against them.

Regesto Legislator

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Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the complained-of act is an enforceable title subject to opposition, and costs are awarded against the appellant when they are not purely victorious on all merits.

Parole chiave

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mortgage inscription tax credit prescription litigation costs allocation temerarious resistance cassation appeal dismissal compensazione nel fallimento opposizione al precetto esecutivo recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce ex art. 360 co.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR n.115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
articolo 96 c.p
La Corte territoriale ha compensato le spese di lite ed ha rigettato la domanda ex articolo 96 c.p.c., perché non vi era né resistenza temeraria né prova dei danni.
art. 617 c.p
In primo luogo, la doglianza mira a far valere un vizio dell'atto avente natura esecutiva e come tale soggetto -negli stretti termini di cui all'art. 617 c.p.c.- opposizione agli atti esecutivi, nella specie non esperita.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022
Il motivo è infondato essendo già stati correttamente esclusi i presupposti dell'applicazione della norma dalla corte d'appello, che -con argomentazione logica e corretta che attiene al merito ed è come tale incensurabile in sede di legittimità (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 2475 del 03/03/1995
664188 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2475 del 03/03/1995, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 17351 del 23/07/2010
Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019
614961 - 01; Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 25469-2018 proposto da: PUZONE ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA GIUGLIANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BEATRICE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO AMODIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 524/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/05/2018 R.G.N. 3160/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 9 febbraio 2023 - Pres. Esposito, rel. Buffa - rg. 25469/18 - causa numero 10. Con sentenza del 9/5/18 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione ad iscrizione ipotecaria per cartelle esattoriali dichiarando prescritti i crediti verso INPS ed INAIL, ma non disponendo la cancellazione dell'ipoteca in quanto l'ipoteca era iscritta anche per altre cartelle relative a crediti non oggetto del giudizio.

La Corte territoriale ha compensato le spese di lite ed ha rigettato la domanda ex articolo 96 c.p.c., perché non vi era né resistenza temeraria né prova dei danni. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi, cui resiste con controricorso ADER. Con il primo motivo si deduce ex art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c. violazione degli articoli 76 clpr 602 del 1973, 3 Legge 241 del 90, legge 212 del 2000, 413, 615 e 618 bis c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato l'omessa comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria. Il motivo è inammissibile per più profili.

In primo luogo, la doglianza mira a far valere un vizio dell'atto avente natura esecutiva e come tale soggetto -negli stretti termini di cui all'art. 617 c.p.c.- opposizione agli atti esecutivi, nella specie non esperita. Inoltre, la parte ricorrente non ha dato prova dei presupposti del n. 5 invocato, in particolare della discussione del fatto - asseritamente non valutato- dinanzi alla corte territoriale. Dall'altro lato, il motivo non si parametra alla sentenza, che ha indicato chiaramente le ragioni alla base dell'impossibilità di disporre la cancellazione dell'ipoteca in presenza di pluralità di crediti presupposti alla stessa (il cui esame ricadeva in parte fuori dal giudizio ed addirittura fuori dalla giurisdizione del giudice adito).

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 76 e delle norme già richiamate nonché dell'articolo 96 c.p.c. Il motivo è infondato essendo già stati correttamente esclusi i presupposti dell'applicazione della norma dalla corte d'appello, che -con argomentazione logica e corretta che attiene al merito ed è come tale incensurabile in sede di legittimità (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022, Rv. 664188 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2475 del 03/03/1995, Rv. 490913 - 01)- ha rilevato il difetto di allegazione e prova dei danni lamentati dalla parte ricorrente e la non temerarietà della resistenza della controparte.

Il terzo motivo lamenta la compensazione delle spese operata dal giudice di merito. Il motivo è infondato, in guanto la parte ricorrente non poteva ritenersi puramente vittoriosa nel giudizio, e ciò in quanto la stessa, pur vittoriosa in relazione alla questione della prescrizione del credito, era del tutto soccombente sulla questione della cancellazione ipotecaria (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 17351 del 23/07/2010, Rv. 614961 - 01; Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019, Rv. 653541 - 01): deve dunque escluclersi la ricorrenza della denunciata violazione di legge.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2800 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.