Italian court dismisses appeal on labor contract collective agreement classification and job duties interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected TPER SPA's appeal against a lower court ruling that recognized a worker's superior technical/administrative status. The employer argued the judgment lacked sufficient reasoning regarding the worker's duties, but the court found the lower court correctly applied the collective agreement's criteria for autonomy and professional content. Consequently, the appeal was dismissed, and the employer was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 1362 cod. civ.: The court rejects an appeal alleging nullity for insufficient motivation when the lower court correctly interprets collective agreement parameters regarding job autonomy and professional content based on contractual literalism and systemic reading.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28177/2018 R.G. proposto da: TPER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA , rappresentat a e difes a dall'avvocato CRISTINA VENTUROLI -ricorrente- contro RIZZINELLI CRISTINA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA PROSPERI -controricorrente- nonché contro ATC SPA IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 159/2018 pubblicatail 30/03/2018 , R.G. n. 789/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 159 depositata il 30.3.2018, la Corte d'Appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda proposta da Cristina Rizzinelli nei confronti della TPER s.p.a. e dell’ATC s.p.a. (aziende assegnatarie dei servizi concernenti il piano di sosta e i servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna) per il riconoscimento delle mansioni superiori di “specialista tecnico/amministrativo” di cui al parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri 2000;
2. La Corte territoriale - richiamata la previsione del contratto collettivo che include il parametro 193 nell’Area professionale II° (e, viceversa, nell’Area professionale III° il parametro 175, “collaboratore d’ufficio”, assegnato alla lavoratrice) e che prevede, quale tratto identificativo lo svolgimento di “compiti di notevole contenuto professionale nell’ambito di direttive di massima”, “con margini di autonomia operativa e in via continuativa” –ha rilevato che l’ampio quadro probatorio acquisito aveva evidenziato l’assunzione, nel periodo 2011-2014, della completa gestione operativa dell’Ufficio contrassegni dell’ATC, con coordinamento degli altri addetti all’ufficio, distribuzione dei carichi di lavoro e responsabilità nei confronti dei dirigenti dell’azienda dei risultati raggiunti;
3. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la TPER s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso, mentre l’ATC s.p.a. è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art., 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., nullità della sentenza impugnata per assoluta omissione della motivazione in ordine all’affermata sufficienza delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, allegazioni del tutto generiche quanto alla descrizione delle mansioni svolte dalla lavoratrice;
2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., delle disposizioni 3 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri 27.11.2000 che prevedono i parametri175 e 193, emergendo chiaramente, dal tenore letterale come la declaratoria relativa al parametro 193 non attribuisca alcun rilievo alle competenze gestionali, facendo invece espresso riferimento allo svolgimento di compiti (gestionali o meno) contraddistinti da competenze tecniche e/o amministrative di notevole contenuto professionale;
3. con un ultimo punto, il ricorso richiede l’accoglimento dei motivi di appello e il rigetto della domanda proposta dalla lavoratrice;
4. il ricorso non è fondato; 4.1. l'apparenza della motivazione che, potendosi parificare alla motivazione inesistente, ne consente la censura ai sensi dell'art. 132 n. 4 cod.proc.civ. si verifica nel caso in cui essa «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., S.U., n. 22232 del 2016): in questi casi si può dunque parlare di assenza di una motivazione percepibile realmente come tale; 4.2. nel caso di specie, la lettura complessiva della sentenza impugnata rende agevolmente percepibili le mansioni disimpegnate dalla Rizzinelli, come descritte nel ricorso introduttivo del giudizio e come confermate dalle deposizioni testimoniali ampiamente riportate nel provvedimento, mansioni che consistevano nella completa gestione operativa dell’Ufficio che si occupava del rilascio dei Contrassegni concernenti la mobilità nell’ambito del Comune di Bologna nonché (come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio riprodotto in buona parte nel ricorso per cassazione), della valutazione delle richieste di annullamento di verbali di infrazione alla zona delimitata al traffico, delle continue relazioni con la Polizia municipale e riunioni con la Commissione mobilità e permessi del Settore mobilità urbana del Comune; 4.3. la Corte territoriale ha, altresì, correttamente effettuato il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, procedimento che – come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
Cass. n. 26234 del 2008, Cass. n.8589 del 2015, Cass. n. 18943 del 2016, Cass. n. 30580 del 2019) - si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini: ai fini del riconoscimento della qualifica superiore, la Corte territoriale ha sottolineato il compito di “coordinamento di specifica unità organizzativa”, confermato (con riguardo all’Ufficio Contrassegni) dai testimoni escussi ed espressamente previsto dal parametro 193 del cod.civ..n.l.
Autoferrotranvieri anche con riguardo a competenze di carattere gestionale; 4.4. invero, la declaratoria del c.c.n.l. Autoferrotranvieri e relativa al parametro 193 (specialista tecnico/amministrativo) include i lavoratori che “in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell’ambito di direttive di massima”; tale declaratoria è compresa nell’ambito dell’Area professionale II, relativa a “mansioni di coordinamento e specialistiche” cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e /o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi.
Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l’applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”; 4.5. l’applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod.civ.. e ss., e nella specie, i criteri del senso letterale delle parole e della lettura complessiva delle clausole, rendono chiara la volontà delle parti sociali di includere in detta Area professionale e nello specifico parametro anche i lavoratori che svolgono mansioni di coordinamento di unità organizzative (come risulta da accertamento di fatto, insindacabile in questa sede di legittimità, svolto dalla Corte territoriale) nell’ambito di competenze gestionali, confermando la correttezza della ricostruzione esegetica effettuata dal giudice di merito;
5. in conclusione, il ricorso va rigettato, assorbito l’ultimo punto relativo all’accoglimento dell’appello (e al rigetto della domanda della lavoratrice) e le spese seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello -ove dovuto - per il ricorso, a norma d el comma 1 - bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor