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Ordinanza — n. 8530/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses worker's claim for full vacancy pay, ruling liability falls on current employer only for periods after contract renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8530/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the appellate judgment, dismissing the worker's claim for the full amount of vacancy pay. The court held that the current employer is only liable for the period after the collective agreement renewal, not for prior periods worked under previous employers. Consequently, the original request for the entire sum was rejected in the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1294, 1362-1371 cod.civ.; Art. 360, n. 3 cod.proc.civ.: The employer liable for vacancy pay is determined by the timing of the collective agreement renewal, bearing costs only for the period they were the employer at the time of renewal.

Parole chiave

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vacancy pay liability collective agreement renewal employer succession contractual gap indemnity proportional allocation Cassazione ordinanza labor law interpretation indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

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Art. 1294 cod.civ.
Art. 1362-1371 cod.civ.
Art. 360, n. 3 cod.proc.civ.
4 dell’Accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Allegato A cod.civ.n.l. Mobilità 2012
Art. 4 Accordo Agens-Ancp 2014
Mobilità del 2012, dell'art. 4 dell’Accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, in relazione all’art.
art. 384 cod.proc.civ
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto; la sentenza deve essere cassata e, con decisione nel merito -non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., comma 2, u.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 554 e 555 del 2021
Tutte le questioni poste con il suesposto motivo di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 554 e 555 del 2021; Cass.
Cass. nn. 36648, 36652, 36654, 36775, 36777, 36778, 38024, 38025 del 2022
554 e 555 del 2021; Cass. nn. 36648, 36652, 36654, 36775, 36777, 36778, 38024, 38025 del 2022, Cass.
Cass. nn. 483, 1301, 1304 del 2023
Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615
Cass., sez. un, 15 aprile 2003, n. 5994
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8336/2019 R.G. proposto da: GIERRE SRL, in personale del legale rappresentante pro tempore, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati ALESSANDRA INGANGIe CARLO DI BUONO -ricorrente- contro ALVIANO ANTONINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE PIRROTTINA -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 728/2018pubblicata i l 18/12/2018 , R.G. n. 97/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal ConsigliereDott.

ELENA BOGHETICH . RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 728 depositata il 18.12.2018, la Corte d'appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha condannato la società Gierre s.r.l. al pagamento, in favore di Antonino Alviano (suo dipendente dall’1 agosto 2011, per effetto di cessione del contratto di appalto avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari Trenitalia), della somma di Euro 926,47, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo unatantum a copertura dellavacanza contrattuale di 44 mesi fra l'1 gennaio 2009 e il 31 agosto2012: tale somma era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice, in relazione alla previsione delCCNL mobilità in vigore dall'1 settembre2012, nonostante l'impegno assunto nel documento "verbale di accordo" del 29 gennaio 2014; nei riguardi della committente Trenitalia è stata dichiarata cessata la materia del contendere a seguito di rinunzia del lavoratore.

2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha ritenuto spettante al lavoratore l'importo unatantum rivendicato, da porsi interamente a carico della società Gierre (nonostante passato alle sue dipendenze solamente nell’agosto 2011), in quanto da erogare, con la retribuzione, da parte del solo datore attuale al momento di introduzione della previsionecontrattuale collettiva (settembre 2012), in considerazione del chiaro tenore lessicale del contratto collettivo, della natura attuativa dell’accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014 nonché del "verbale di accordo" 1 agosto 2013.

3. Per la cassazione della sentenza la società Gierre propone ricorso affidato ad un motivo, illustrato da memoria; la società Trenitalia e il lavoratore resistono con distinti controricorsi. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362-1371 cod.civ., dell'allegato A cod.civ.n.l. Mobilità del 2012, dell'art. 4 dell’Accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dal 5 agosto 2011 al 31 agosto 2012), l'intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall'1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di Trenitalia s.p.a., nonostante la chiara espressione letterale dell'allegato A di corresponsione, "ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003", dell'indennità una tantumcon le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento", tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell'indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Tutte le questioni poste con il suesposto motivo di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 554 e 555 del 2021; Cass. nn. 36648, 36652, 36654, 36775, 36777, 36778, 38024, 38025 del 2022, Cass. nn. 483, 1301, 1304, del 2023). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali.

3. L'indennità di vacanza contrattuale (alla quale è riconducibile l'una tantum in oggetto, secondo quanto è dato evincere oltre che dal tenore delle difese spiegate nel ricorso principale, dal fatto che essa è riconosciuta "a copertura" del periodo 1 gennaio 2009 - 31 agosto 2012) ha... la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva.

4. Conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento" (Cass. 14 gennaio 2021, n. 554 e n. 555, in motivazione sub. punti da 9 a 9.3).

5. Nella sostanziale irrilevanza - ai fini dell'interpretazione in questione - dell'art. 4 dell'accordo Agens-Ancp, in quanto "non si applica per dato pacifico" a Gierre s.r.l. (così pag. 8 della sentenza impugnata), si deve pertanto ritenere che l'indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all'effettuazione della prestazione lavorativa, possa essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l'obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.

6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto; la sentenza deve essere cassata e, con decisione nel merito -non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., comma 2, u.p. –va rigettata la originaria domanda del lavoratore.

7. La novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore