Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling social security liability is direct, not subsidiary to employer debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the National Institute for Social Security's (INPS) appeal against a lower court ruling that denied the worker's right to claim unpaid severance pay from INPS. The INPS argued the worker should first exhaust claims against the insolvent employer, but the court held that the statutory obligation of the Guarantee Fund is direct and not subsidiary. Consequently, the court affirmed that INPS must pay the debt immediately to ensure timely satisfaction of social security rights without requiring prior exhaustion of other creditors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 297 del 1982, art. 2; D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1: The obligation of the Guarantee Fund to pay labor debts upon employer insolvency is direct and immediate, not subsidiary, requiring no prior exhaustion of claims against other co-obligated entities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28764/2020 R.G. proposto da : ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso la sede dell’ Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA VINCENZO STUMPO , V INCENZO TRIOLO e MARIA PASSAREL LI -ricorrente- contro BATALONI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Roma, via Umberto Quintavalle 16, presso lo studio dell’avvocato EMA NUELE BRINATI che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 147/2020depositata il 30/09/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che: La Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 147 del 2020, ha respinto il gravame contro la sentenza del Tribunale di Terni con la quale l'I.N.P.S., quale gestore del Fondo di Garanzia per la tutela contro l'insolvenza dei datori di lavoro, era stato condannato al pagamento in favore di Giancarlo Bataloni del la s omma di Euro 7.097,70 a titolo dit.f.r.; il lavoratore aveva dedotto di essere stato dipendente, da marzo 2004 al 31 dicembre 2007,della SECURITY LOGISTIC GROUP s.r.l. e dal gennaio 2008 di EUROSERVICE s.r.l., con transito ex art. 2112 c.c. accertato con sentenza passata in giudicato; il rapporto di lavoro con il cessionario erapoi cessato il 31.5.2010 ed il credito per t.f.r., accertato unitamente al trasferimento d’azienda dal Tribunale di Roma, non era stato soddisfatto in via esecutiva perché l’istanza di fallimento era stata rigettata in quanto il passivo era inferiore ad eurotrentamila, sul presupposto che la società fallita ne rispondesse comunque quale coobbligata in solido, chiedendo all'I.N.P.S. il pagamento di quanto dovuto, a copertura dell'insolvenza, in via previdenziale. la Corte d'Appello, nel respingere l'appello, da un primo punto di vista confermava ai fini del diritto alla prestazione previdenziale dell’efficacia dell’accertamento del trasferimento d’azienda, riconosceva che la cessionaria era l’ unica debitrice del t.f.r., cioè di tutti gli importi di cui sopra rispondeva l'I.N.P.S., secondo il sistema previdenziale facente capo al c.d.
Fondo di Garanzia; avverso tale sentenza, l’I.N.P.S.ha proposto ricorso per cassazio ne sulla base di un motivo, poi illustrato da memoria e resistito con controricorso di GiancarloBataloni. CONSIDERATO che: con il motivo di ricorso,l'I.N.P.S. deduce la violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1, 2, 4, 7 e 8 e del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 1, e 2, con riferimento all'art. 2112 c.c., posto che la sentenza impugnata aveva negato che il lavoratore fosse tenuto, prima di accedere alla tutela previdenziale, ad escutere coloro che, come nel caso di specie era per il cedente dell’azienda , risultassero coobbligati per i debiti lavoristici potenzialmente coperti dal Fondo di Garanzia; il motivo è infondato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione ( vd.
Cass. n. 26021 del 2018)che qui si intende ribadire; si è in particolare ormai da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione assunta dal Fondo di garanzia per volontà di legge; d'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicchè non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico; l'equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, è semmai recuperato dal diritto di surroga dell'I.N.P.S. al lavoratore nel passivo fallimentare (L. n. 82 del 1990, art. 2, comma 7), dovendosi altresì considerare la necessità che la curatela curi adeguatamente il recupero, presso l’impresa cedente, nei tempi e modi del caso, di quanto dal medesimo dovuto, al fine di soddisfare in tal modo i propri creditori e quindi anche l'ente previdenziale e potendosi altresì discutere sulla spettanza all'I.N.P.S., ex art. 1203 c.c., n. 3, anche del diritto di surroga verso il cedente (di cui è stato pagato, in parte, il debito): ma tutto ciò non è oggetto della presente controversia e quindi nulla va aggiunto in proposito. l'integrale reiezione del ricorso comporta la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel