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Ordinanza — n. 8212/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry appeal, upholding lower court's finding of illegal fixed-term contracts abuse for Catholic religion teachers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8212/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Education appealed the Ancona Court of Appeal's decision to award re-determined damages to two religion teachers for alleged abuse of fixed-term contracts. The court confirmed the lower court's finding that the teachers' continuous annual contracts over eight years constituted an abuse under the special regime for Catholic religion teachers in public schools. Consequently, the cassation court rejected the Ministry's claim, ruling that the administrative failure to activate statutory procedures for permanent positions justified the damages awarded according to specific legislative parameters.

Regesto Legislator

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L. 186/2003, art. 1; L. 183/2010, art. 32: In the special hiring regime for Catholic religion teachers in public schools, the continuous use of annual fixed-term contracts exceeding three years constitutes an abuse, entitling teachers to European unitary damages and excluding the conversion of rights into permanent positions.

Parole chiave

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Catholic religion teachers fixed-term contract abuse public school hiring European unitary damages permanent position conversion administrative failure repeated annual contracts indennità scolastica

Disposizioni normative citate

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L. 186/2003
L. 183/2010, art. 32
“organico di diritto” e per la cui copertura l’amministrazione non risultava essersi attivata a norma di legge, così respingendo l’appello del Ministero, e ha rideterminato l’indennità già accordata secondo i parametri di cui all’art. 32 della l.
D.Lgs. 81/2015, art. 28, comma 2
183/2010 (poi, art. 28, co.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3
186 del 2003, violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, c omma 1 quater , d.P.R.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valut ati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698
il motivo è infondato, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698, e, negli stessi termini , Cass.
Cass. Sez. L, 14/07/2022, n. 22265
Cass. Sez. L, 15/07/2022, n. 22439
Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124
22439, nonché,più di recente, Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciatoi principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938
Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016
Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250
1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250).
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Testo completo

18 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro Marcati Fabiola, Muoio Sandra, rappresentate e difes e da ll’ avv. Roberto Pierelli, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata robertopierelli@pec.ordineavvocatipesaro.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 461 / 201 7 della Corte d ’ appello di Ancona , depositata il 20 marzo 2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e, in accoglimento dell’appello proposto da Fabiola Marcati e Sandra Muoio, docenti di religione assunti a tempo determinato con reiterati contratti, ha disposto la condanna del Ministero al pagamento in favore delle predette di un’indennità rideterminata rispetto a quella liquidata dal primo giudice, con compensazione per metà delle spese di lite e ponendo la residua metà a carico dell’amministrazione;

2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha conferma to la valutazione già espressa dal giudice di primo grado in ordine alla illegittimità dei contratti a termine stipulati con le docenti, in quanto assunte per oltre tre anni, per posti compresi nel cd. “organico di diritto” e per la cui copertura l’amministrazione non risultava essersi attivata a norma di legge, così respingendo l’appello del Ministero, e ha rideterminato l’indennità già accordata secondo i parametri di cui all’art. 32 della l. n. 183del 2010;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero affidato ad unico motivo, cui resistono le docenti con controricorso. Considerato che:

1. con l’unico motivo ilMinistero ricorrentedenuncia la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 186 del 2003, violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., censurando la valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con le docenti;2. il motivo è infondato, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, che, in plurime pronunce (Cass. Sez. L, 09/06/2022, n. 18698, e, negli stessi termini , Cass.

Sez. L , 14/07/2022, n. 22265, Cass. Sez. L,15/07/2022, n. 22439, nonché,più di recente, Cass. Sez. 6-L, 10/02/2023, n. 4124), ha enunciatoi principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni dieccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che s i determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto deidocenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pr egiudizio, dei parametri di cui all’art.32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre alristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invecericonoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempoindeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti presc ritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base dicontratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delleimmissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi alMinistero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova dellalegittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso»;

3. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valut ati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

4. nella specie entrambe le docenti hanno esercitato attività presso Istituti scolastici del comprensorio provinciale di Ancona con incarichi annuali per otto anni ininterrotti e continuativi La Marcati, a decorrere dall’anno 2007/2008, e sette anni la Muoio, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, come indicato nella sentenza impugnata;

5. il ricorso va pertanto rigettato;

6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Roberto Pierelli che ha reso la prescritta dichiarazione;

7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, c omma 1 quater , d.P.R. n. 115del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti diquelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate , per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6- L, 29 /0 1 /20 16 , n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250).

P.Q.M.

rigetta ilricorso e condanna il Ministero ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in fa